È onere del lavoratore, che pretenda un compenso per lavoro domenicale o festivo, provare rigorosamente la relativa prestazione

È onere del lavoratore, che pretenda un compenso per lavoro domenicale o festivo, provare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi, quantificando specificamente almeno il numero complessivo di giornate festive o domenicali lavorate, senza che l’assenza di tale prova possa essere supplita dalla valutazione equitativa del giudice. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione L civile, con Sentenza 14 maggio 2015, n. 9906.

Corte di Cassazione, Sezione L civile, Sentenza 14 maggio 2015, n. 9906



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi - Presidente

Dott. D'ANTONIO Enrica - Consigliere

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni - Consigliere

Dott. AMENDOLA Fabrizio - Consigliere

Dott. BUFFA Francesco - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22404-2008 proposto da:

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), (OMISSIS) S.R.L.;

- intimati -

Nonche' da:

(OMISSIS) c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato CARUSO MICHELE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

(OMISSIS), (OMISSIS) S.R.L.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 680/2008 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 30/06/2008 R.G.N. 7490/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/2015 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA;

udito l'Avvocato (OMISSIS);

udito l'Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASTROBERARDINO Paola che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, inammissibilita' dell'incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza 30/6/08, la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del tribunale della stessa sede del 20/6/05, ha condannato (OMISSIS) al pagamento in favore di (OMISSIS) della somma di euro 33726 a titolo di differenze retributive, escludendo la responsabilita' della (OMISSIS) per difetto di prova di successione di questa al datore.

2. Avverso tale sentenza ricorre (OMISSIS) per tre motivi, cui resiste con controricorso (OMISSIS), che propone ricorso incidentale per un motivo, mentre la (OMISSIS) resta intimata. LE parti hanno presentato memorie.

3. Con il primo motivo de ricorso principale si deduce (ex articolo 360 c.p.c., n. 5) vizio di motivazione, per avere la sentenza impugnata trascurato che (OMISSIS) agiva per conto di societa' in nome collettivo (OMISSIS) pizzeria e dunque di altro soggetto a favore del quale la prestazione e' stata espletata.

Con il secondo motivo del ricorso principale si deduce (ex articolo 360 c.p.c., n. 5) vizio di motivazione, per aver quantificato equitativamente il lavoro domenicale e festivo pur in presenza di contestazione ed in difetto di prova specifica sull'"an".

Con il terzo motivo del ricorso principale si deduce (ex articolo 360 c.p.c., n. 3) violazione articolo 432 c.p.c., articoli 1226 e 1227 c.c., per i motivi ora indicati sub 2.

4. Con unico motivo del ricorso incidentale, si deduce (ex articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5) vizio di motivazione e violazione di legge, per aver confuso indennita' sostitutiva ferie non godute (negata dalla corte per difetto di prova) con la retribuzione per periodo feriale goduto, non corrisposta).

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Il primo motivo del ricorso principale e' infondato. La sentenza impugnata, valutando le prove raccolte, con motivazione adeguata e priva di errori logico giuridici, ha rilevato che il lavoratore e' stato assunto dal (OMISSIS), pagato dallo stesso, ed ha svolto come "operano tuttofare" una pluralita' di mansioni ricomprendendo tra l'altro lavori di muratore, accudienza di animali, cura delle piante, lavori di pitturazione, lavori di manutenzione, attivita' di domestico e lavori di assistenza al padre del (OMISSIS): molte di tali attivita' non sono riconducigli all'esercizio commerciale di ristorazione, sicche' risulta infondata la deduzione del (OMISSIS) di aver operato per conto della Pizzeria.

6. Sono invece fondati il secondo e terzo motivo del ricorso principale, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione.

La sentenza impugnata, invero, indica che il lavoro festivo e domenicale e' stato "provato per un periodo non ben definito ma non certo brevissimo"), ma non fa riferimento alcuno a dati temporali minimi idonei a circoscrivere l'espletamento del lavoro festivo o domenicale e comunque - nell'arco di un rapporto che si protrae per oltre dieci anni e ricomprende quindi oltre seicento giorni tra domeniche e festivi) a quantificare specificamente almeno il numero complessivo di giornate festive o domenicali lavorate, e si limita a riconoscere - senza motivare sul punto - al lavoratore "la meta' della somma rivendicata" in ricorso. Pur con riferimento a valutazione di merito, la corte territoriale non ha fornito sufficiente motivazione della soluzione prescelta, non avendo indicato neppure l'iter seguito nella valutazione degli elementi sui quali ha fondato il proprio convincimento. In tal modo, non solo la sentenza impugnata e' priva di adeguata motivazione, ma la corte ha trascurato l'insegnamento di questa Corte in ordine alla specificita' della prova del lavoro espletato, essendosi affermato, sia pur con riferimento allo straordinario, che (Sez. L, Sentenza n. 11308 del 14/11/1997; Sez. L, Sentenza n. 9231 del 01/09/1995) e' onere del lavoratore, che pretenda un compenso per lavoro ulteriore rispetto a quello ordinario, provare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi. Inoltre, la corte territoriale ha quantificato equitativamente il lavoro domenicale e festivo in difetto di prova specifica dell'espletamento del lavoro stesso, e dunque di prova sull'"an" del diritto al compenso per tale lavoro, laddove la valutazione equitativa del credito (del "quantum") presuppone la prova della certa sussistenza del diritto (dell'"an"), ai sensi dell'articolo 432 c.p.c. e articolo 1226 c.c. Si e' infatti affermato (Sez. L, Sentenza n. 1389 del 29/01/2003; cfr. pure Sez. L, Sentenza n. 19299 del 12/09/2014) che il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice; la valutazione sull'assolvimento dell'onere probatorio costituisce accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimita', se correttamente e logicamente motivato.

7. Puo' dunque affermarsi che sia onere del lavoratore, che pretenda un compenso per lavoro domenicale o festivo, provare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi, quantificando specificamente almeno il numero complessivo di giornate festive o domenicali lavorate, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice.

8. Quanto alla retribuzione per il periodo feriale domandata dal lavoratore, la sentenza impugnata ha respinto la domanda ritenendo che "nulla spetta per indennita' sostitutiva di ferie, la cui mancata fruizione andava provata dal ricorrente (che invece non l'ha fatto)": in tal modo la corte territoriale come denunciato dal ricorrente incidentale, ha confuso l'indennita' sostitutiva ferie non godute (negata dalla corte per difetto di prova e non richiesta dal lavoratore) con la retribuzione per periodo feriale goduto (richiesta dal lavoratore e non corrisposta dal datore, sul quale grava l'onere del pagamento della retribuzione nel periodo feriale).

9. Puo' dunque affermarsi che, poiche' il lavoratore ha diritto a ferie annuali retribuite ex articolo 36 Cost., comma 3, ove il lavoratore chieda il pagamento del periodo di ferie e non alleghi la mancata fruizione delle stesse, ma solo il mancato compenso per il relativo periodo, e' onere del datore di lavoro dimostrare la corresponsione della retribuzione nei periodo feriale.

Deve pertanto essere accolto il ricorso incidentale proposto sul punto dal lavoratore.

10. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata in accoglimento dei motivi secondo e terzo del ricorso principale e del motivo unico del ricorso incidentale; la causa va rinviata alla corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese di lite.

P.Q.M.

accoglie il secondo e terzo motivo del ricorso principale e rigetta il primo; accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla medesima corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per il regolamento delle spese di lite.

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