In mancanza di prova delle dimissioni, l'onere della prova del licenziamento (prescritta ex lege a pena di nullita') resta a carico del datore di lavoro

In mancanza di prova delle dimissioni, l'onere probatorio concernente il requisito della forma scritta del licenziamento (prescritta ex lege a pena di nullita') resta a carico del datore di lavoro, in quanto nel quadro della normativa limitativa dei licenziamenti, la prova gravante sul lavoratore riguarda esclusivamente la cessazione del rapporto lavorativo, mentre quella sulla controdeduzione del datore di lavoro, avente il valore di una eccezione, ricade sul datore di lavoro eccipiente ai sensi dell'articolo 2697 c.c.; in altri termini, la prova gravante sul lavoratore e' limitata alla sua estromissione dal rapporto, mentre la controdeduzione del datore di lavoro assume la valenza di un'eccezione in senso stretto, fermo restando che l'indagine circa la sussistenza di dimissioni del lavoratore deve essere rigorosa, essendo in discussione beni giuridici primari, oggetto di particolare tutela da parte dell'ordinamento, sicche' occorre accertare che da parte del lavoratore sia stata manifestata in modo univoco l'incondizionata volonta' di porre fine al rapporto

Corte di Cassazione, Sezione L civile, Sentenza 31 luglio 2015, n. 16269



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BANDINI Gianfranco - rel. Presidente

Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere

Dott. TRIA Lucia - Consigliere

Dott. BALESTRIERI Federico - Consigliere

Dott. TRICOMI Irene - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6280-2013 proposto da:

(OMISSIS) S.R.L. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS);

- intimato -

nonche' da:

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

(OMISSIS) S.R.L. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

- controricorrente al ricorso incidentale -

avverso la sentenza n. 28/2013 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 16/01/2013 R.G.N. 1652/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/2015 dal Presidente Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito l'Avvocato (OMISSIS);

udito l'Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, inammissibilita' del ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d'Appello di Salerno, con sentenza del 9-16.1.2013, confermo' in parte qua la pronuncia di prime cure che aveva dichiarato l'invalidita' del licenziamento effettuato dalla (OMISSIS) srl nei confronti di (OMISSIS), e, sulla scorta della espletata CTU, determino' l'ammontare della somma complessivamente dovuta al lavoratore nel periodo 5.4.2006-14.7.2010, con detrazione dell'aliunde perceptum; dichiaro' inoltre inammissibile, siccome generico, il gravame incidentale proposto dal (OMISSIS) in ordine a quanto liquidato dal primo Giudice per differenze retributive. A sostegno del decisum la Corte territoriale osservo' quanto segue:

- sussisteva la prova, gravante sul lavoratore, della sua estromissione dal rapporto di lavoro, mentre era risultata infondata l'eccepita causa risolutiva del rapporto per dimissioni;

- era inutilizzabile, in quanto disconosciuto dal lavoratore e non verificato, il documento di dimissioni del lavoratore;

- dai restanti elementi forniti dalla parte datoriale non si evinceva una chiara manifestazione di un intento risolutivo unilaterale, atteso che: il lavoratore non si era limitato a dedurre di essere restato in attesa che l'azienda lo richiamasse all'esito di un periodo di malattia, ma aveva anche dedotto di avere tenuto, seppure con tempi non particolarmente accelerati, un comportamento fattualmente teso al "ritorno all'attivita' lavorativa"; tale circostanza non risultava in fatto essere stata specificamente contestata dalla (OMISSIS) con la memoria difensiva, con la quale, anzi, si era fatto riferimento ad una cessazione del rapporto di lavoro "disposta" dall'azienda (la quale in appello aveva evidenziato, non senza contraddittorieta', anche di avere apposto la dicitura "licenziamento" sull'ultima busta paga consegnata al dipendente), seppure a seguito di dimissioni (per quanto detto, non provate), del (OMISSIS); non rispondeva al vero che i testi escussi avessero confermato una presunta volonta' del (OMISSIS) di dimettersi, ne' vi era utile spazio, al riguardo, per ulteriori approfondimenti istruttori, solo genericamente ed esplorativamente richiesti; il (OMISSIS), pur continuando ad agire non al massimo della sollecitudine concepibile, anche con lettera inviata in data 8.3.2006, per tramite del proprio legale alla Societa' e da quest'ultima ricevuta in data 13.3.2006, aveva, senza alcun favorevole esito (solo a seguito della gravata decisione, la Societa', nel 2010, aveva invitato il dipendente a riprendere il lavoro, ricevendone solo a questo punto il rifiuto) chiesto di "voler provvedere con immediatezza alla reintegra" nelle proprie mansioni, mentre, in risposta alla suddetta nota, la (OMISSIS) aveva confermato chiaramente l'assenza di volonta' alla prosecuzione del rapporto con la lettera del 22.3.2006, con la quale si era affermato che il lavoratore aveva "firmato e consegnato le sue dimissioni' e che era "lungi da noi provvedere alla reintegrazione del Sig. (OMISSIS) nelle mansioni e nel posto di lavoro precedentemente occupato";

- doveva quindi evincersi che, da una parte, non risultava provata l'eccepita volonta' del lavoratore di dimettersi e che, dall'altra parte, non vi era stata la volonta' della parte datoriale di proseguire il rapporto bensi' di porvi fine, con conseguente mancata ammissione del (OMISSIS) al lavoro;

- non assumeva valore in senso contrario che il (OMISSIS) avesse, dall'aprile 2006, iniziato a lavorare alle dipendenze di altri, posto che, non avendo avuto riscontro l'offerta lavorativa da ultimo rivolta con la menzionata nota del marzo del 2006, era ben comprensibile che fosse stato costretto a trovare sostentamento, senza per questo denotare una volonta' risolutiva del precedente rapporto e tantomeno abdicativa delle proprie pretese;

- in base alla normativa ratione temporis applicabile, il predetto fattuale recesso datoriale (non equiparabile ad un recesso per iscritto, del quale mancava, pur non essendo previste formule sacramentali, un chiaro minimum dichiarativo, non certo soddisfatto dalla ricordata dicitura sulla busta paga) risultava quindi tamquam non esset, con le conseguenze della declaratoria di continuita' del rapporto e corrispondente spettanza delle retribuzioni, oltre accessori ex articolo 429 c.p.c.;

- sulla scorte dell'espletata CTU doveva ritenersi che, nel periodo di spettanza delle retribuzioni (dal 5.4.2006, data incontestamente individuata dal primo Giudice, fino al 14.7.2010, data di rifiuto del lavoratore a rendere le prestazioni a seguito di invito datoriale), tenuto conto di quanto ricevuto per effetto dell'attivita' lavorativa svolta nelle more, le differenze a favore del lavoratore dovevano essere computate in euro 63.818,76, al lordo delle ritenute di legge, oltre a quelle per 13A e 14A mensilita' gia' oggetto di condanna, con accesori ex articolo 429 c.p.c. dalla data di maturazione dei crediti al soddisfo;

- le risultanze peritali erano del tutto condivisibili e non risultavano sminuite dai rilievi critici sottoposti al CTU e al Collegio, dovendosi considerare che era perfettamente ammissibile la liquidazione dei danni maturati in corso di causa ed anche in grado di appello, avendo il (OMISSIS), fin dall'atto introduttivo, richiesto il "pagamento della retribuzione maturata dalla data del licenziamento fino all'effettivo ripristino del rapporto"; erano state correttamente determinate da una parte le competenze che il lavoratore avrebbe ipoteticamente percepito di fatto (in linea con il pregresso trattamento contrattualmente erogato) e dall'altra quelle effettivamente percepite, da scomputare a titolo di aliunde perceptum; solo generiche e prive di concreto costrutto erano le perplessita' della Societa' circa l'entita' delle somme percepite dal lavoratore, mancando la prova della ricezione di superiori compensi;

- l'appello incidentale del (OMISSIS) era inammissibile, siccome fondato sul mero rilievo che nel ricorso introduttivo era stata indicata "la fonte normativa di riferimento su cui e' basata la richiesta economica" e, cosi', genericamente e nemmeno del tutto pertinentemente, diverse essendo le ragioni del parziale mancato accoglimento.

Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, la (OMISSIS) srl ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi. L'intimato (OMISSIS) ha resistito con controricorso, proponendo altresi' ricorso incidentale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I ricorsi vanno preliminarmente riuniti, siccome proposti avverso la medesima sentenza (articolo 335 c.p.c.).

2. Con il primo motivo la ricorrente principale, denunciando violazione di plurime disposizioni di legge, nonche' omesso esame di fatti decisivi (articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), lamenta che la Corte territoriale non abbia considerato che, nel corso dell'interrogatorio libero, il lavoratore aveva dichiarato che nessuno lo aveva mai licenziato; che piu' volte la Societa' lo aveva chiamato al lavoro durante il periodo dell'infortunio; che non aveva notiziato la parte datoriale di avere chiuso l'infortunio; che si era recato sul luogo di lavoro solo nella prima settimana di febbraio, mentre prima aveva soltanto effettuato della telefonate; che gli era stato riferito di ritornare il lunedi' seguente per prendere la busta paga e venire al lavoro; che solo dopo 46 giorni aveva inviato la richiesta alla datrice di lavoro di voler provvedere con immediatezza alla reintegra; deduce inoltre che la Corte territoriale non aveva deciso sulla natura del licenziamento, ma aveva creato una nuova forma di licenziamento estromissione, senza specificare chi avesse effettuato tale estromissione; si duole che la Corte territoriale abbia conferito un senso antitetico alla lettera inviata dal (OMISSIS) il 13.3.2006 e alla risposta di essa ricorrente; lamenta che la rilevata non sollecitudine del (OMISSIS) aveva aggravato i costi a suo carico e che era stata dedotta la rinuncia alla reintegra.

Con il secondo motivo la ricorrente principale, denunciando violazione di plurime disposizioni di legge, nonche' omesso esame di fatti decisivi (articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), lamenta che la Corte territoriale non abbia tenuto conto dell'esatto tenore delle testimonianze assunte e non abbia dato corso all'escussione degli altri testi indicati; si duole inoltre che la Corte territoriale abbia malamente valutato i pochi elementi di causa acquisiti, in particolare non tenendo conto "che un foglio scritto, il (OMISSIS), lo aveva pur portato in azienda" e non aveva verificato se fossero vere le telefonate asseritamente effettuate prima della lettera del lavoratore inviata dopo 46 giorni.

Con il terzo motivo la ricorrente principale, denunciando violazione di plurime disposizioni di legge, nonche' omesso esame di fatti decisivi (articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5), si duole che: - il credito del (OMISSIS), in violazione della Legge n. 300 del 1970, articolo 18, sia stato determinato non sulla scorta della media dei compensi percepiti dal lavoratore nell'ultimo periodo di lavoro, ma con riguardo a future e ipotetiche retribuzioni successive al licenziamento, inserendovi, ai fini della determinazione della retribuzione globale di fatto, anche i futuri adeguamenti e migliorie contrattuali, nel mentre non potevano essere considerate, a tal fine, l'indennita' sostitutiva delle ferie, l'indennita' sostitutiva delle ferie e riduzione oraria e i compensi indennitari, nonche' il TFR che il lavoratore avrebbe dovuto percepire per il periodo successivo al licenziamento dagli altri e diversi datori di lavoro; lamenta poi il ricorrente che il CTU non abbia effettuato verifiche presso l'Inps e presso gli altri datori di lavoro, cosi' come prescritto nell'ordinanza di conferimento dell'incarico; ancora si duole che la Corte territoriale, nonostante il contenuto della domanda, abbia dato corso ad una CTU, in termini di accertamento del credito, non richiesta dal lavoratore e che avrebbe dovuto limitarsi alla quantificazione dell'aliunde perceptum; si duole infine che la Corte territoriale, con motivazione apparente od omessa, non abbia esplicitato il percorso logico-giuridico seguito per raggiungere il proprio convincimento sul quantum del danno.

3. I primi due motivi del ricorso principale, fra loro connessi, possono essere esaminati congiuntamente.

Secondo quanto piu' volte e condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, in mancanza di prova delle dimissioni, l'onere probatorio concernente il requisito della forma scritta del licenziamento (prescritta ex lege a pena di nullita') resta a carico del datore di lavoro, in quanto nel quadro della normativa limitativa dei licenziamenti, la prova gravante sul lavoratore riguarda esclusivamente la cessazione del rapporto lavorativo, mentre quella sulla controdeduzione del datore di lavoro, avente il valore di una eccezione, ricade sul datore di lavoro eccipiente ai sensi dell'articolo2697 c.c.; in altri termini, la prova gravante sul lavoratore e' limitata alla sua estromissione dal rapporto, mentre la controdeduzione del datore di lavoro assume la valenza di un'eccezione in senso stretto, fermo restando che l'indagine circa la sussistenza di dimissioni del lavoratore deve essere rigorosa, essendo in discussione beni giuridici primari, oggetto di particolare tutela da parte dell'ordinamento, sicche' occorre accertare che da parte del lavoratore sia stata manifestata in modo univoco l'incondizionata volonta' di porre fine al rapporto (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 12549/2003; 22852/2004; 7614/2005; 10651/2005; 18087/2007; 21684/2011;610/2015).

La Corte territoriale si e' attenuta a tali principi; ne deriva pertanto l'infondatezza del profilo di doglianza relativo alla pretesa creazione di una nuova forma di licenziamento estromissione, tanto piu' che la Corte territoriale, all'esito della sua indagine, ha chiaramente specificato che il recesso datoriale, non equiparabile ad un recesso per iscritto, in difetto di un chiaro minimum dichiarativo, risultava tamquam non esset.

3.1 Nel presente giudizio, trova applicazione il disposto dell'articolo 60 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo vigente a seguito della riformulazione dello stesso attuata dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, convertito con modificazioni nella Legge n. 134 del 2012, considerato che la sentenza impugnata e' stata depositata il 16.1.2013.

In proposito le Sezioni Unite di questa Corte hanno gia' avuto modo di affermare i principi secondo cui:

- la riformulazione dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'articolo 12 preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimita' sulla motivazione, cosicche' e' denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in se', purche' il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione; - l'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), con la conseguenza che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell'articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisivita'", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per se', il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche' la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr, Cass., SU, nn. 8053/2014; 8054/2014; 9032/2014).

Nel caso di specie la motivazione, nei termini diffusamente esposti nello storico di lite, evidentemente sussiste, non e' assolutamente apparente, ma al contrario analitica e circostanziata, ed e' priva di contraddizioni o vizi logici che ne impediscano l'intelligibilita'. Inoltre il fatto storico rilevante in causa, ossia il quomodo della intervenuta cessazione del rapporto (se per dimissioni o per effetto di recesso datoriale), e' stato specificamente esaminato, mentre quelli che la ricorrente pretende di qualificare come fatti storici non esaminati sono in effetti elementi istruttori pertinenti al predetto accertamento della causa risolutiva del rapporto. Ne consegue l'inammissibilita' della deduzione, sotto il paradigma del novellato articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, del mancato o erroneo o insufficiente esame di tali risultanze istruttorie e, tanto piu', della richiesta di un riesame diretto delle medesime, non consentito in sede di legittimita'.

3.2 Deve inoltre rilevarsi che l'ammissione dei mezzi di prova e' rimessa alla iniziativa ed alla discrezionale valutazione del giudice di merito, onde non e' censurabile in sede di legittimita' la sentenza che non abbia ammesso e non abbia indicato le ragioni della mancata ammissione di detti mezzi, dovendosi ritenere per implicito che non se ne sia ravvisata la necessita' (cfr, ex plurimis, nn. 9551/2009; 15106/2012); laddove, peraltro, nel caso di specie, da un lato la Corte territoriale ha indicato le ragioni per cui ha ritenuto di non dovere dar corso all'escussione di ulteriori testi e, dall'altro, la doglianza viola il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non essendo stato riportato nel loro preciso tenore il contenuto delle prove de quibus.

3.3 La pretesa violazione dell'articolo 1227 c.c. e' poi del tutto infondata, posto che, una volta accertata la cessazione del rapporto ad iniziativa della parte datoriale, la dilazione temporale con cui il lavoratore aveva sollecitato la reintegra (con lettera del 13.3.2006) non costituisce un fattore di concorso nella determinazione dell'evento, ne', nello specifico contesto, essendo state le conseguenze risarcitorie circoscritte ad un periodo successivo a tale richiesta (dal 5.4.2006 al 14.7.2010, data di rifiuto della reintegra), e' configurabile al riguardo alcun aggravamento del danno.

3.4 I motivi all'esame, nei distinti profili in cui si articolano, vanno quindi disattesi.

4. In ordine al terzo motivo, giova ancora ricordare che la Corte territoriale ha ritenuto (e tale accertamento, per effetto del rigetto dei primi due, motivi del ricorso principale, e' ormai irretrattabile) che il recesso datoriale non era equiparabile ad un recesso per iscritto e risultava quindi tamquam non esset.

Al riguardo questa Corte ha piu' volte, e condivisibilmente, affermato il principio che il licenziamento intimato oralmente e' radicalmente inefficace, per inosservanza dell'onere della forma scritta, imposto dalla Legge 15 luglio 1966, n. 604, articolo 2, novellato dalla Legge 11 maggio 1990, n. 108, articolo 2, e, come tale, e' inidoneo a risolvere il rapporto di lavoro, non rilevando, ai fini di escludere la continuita' del rapporto stesso, ne' la qualita' di imprenditore del datore di lavoro, ne' il tipo di regime causale applicabile (reale od obbligatorio), giacche' la sanzione ivi prevista non opera soltanto nei confronti dei lavoratori domestici e di quelli ultrasessantenni (salvo che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto); con la conseguenza che la radicale inefficacia del licenziamento orale prescinde dalla natura stessa del recesso, trovando applicazione l'ordinario regime risarcitorio, con obbligo di corrispondere, trattandosi di rapporto di lavoro in atto, le retribuzioni non percepite a causa dell'inadempimento datoriale (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 11670/2006; 16955/2007; 15106/2012).

Ne discende l'infondatezza della pretesa violazione, quanto alle conseguenze risarcitorie, della Legge n. 300 del 1970, articolo 18, posto che, nel caso all'esame, il risarcimento del danno non soggiace alla disciplina ivi specificamente prevista, ma segue le regole generali del risarcimento del danno da responsabilita' contrattuale, che deve comprendere sia il danno emergente, che il lucro cessante (articolo 1223 c.c.).

Ne resta quindi esclusa la fondatezza dei profili di doglianza che pretendono di ricondurre la quantificazione delle somme dovute al concetto di retribuzione globale di fatto percepita al momento della risoluzione del rapporto e i riferimenti a quegli istituti contrattuali e legali che si assumono, appunto, non poter essere ricompresi in tale retribuzione globale di fatto.

4.1 Non sussiste inoltre la violazione dell'articolo 112 c.p.c., avendo il lavoratore, fin dal ricorso introduttivo, chiesto la condanna della parte datoriale al pagamento della retribuzione maturata dalla data del licenziamento fino all'effettivo ripristino del rapporto, il che comportava la necessita' di un accertamento peritale che contemplasse anche l'individuazione di quanto dovuto nelle more del giudizio e fino all'epoca dell'effettiva offerta di reintegrazione (poi rifiutata), tanto piu' che, sempre con il ricorso introduttivo, era stato anche richiesto l'accertamento della retribuzione spettante sulla base del corretto inquadramento; ne consegue che, dovendosi avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, non poteva ritenersi che la domanda di condanna fosse soltanto generica e non si estendesse alla sua quantificazione, a prescindere dall'ammontare della somma che lo stesso lavoratore aveva indicato nella memoria difensiva di appello, la quale, per come formulata l'originaria domanda, non poteva essere letta come preclusiva del riconoscimento del maggior importo eventualmente dovuto.

4.2 Il CTU era stato inoltre soltanto autorizzato a richiedere la documentazione agli Istituti Previdenziali ed agli altri datori di lavoro del (OMISSIS), sicche' tale incombente non costituiva un obbligo, ne' la ricorrente specifica a quali diverse conseguenze sarebbe pervenuto se avesse effettuato tali richieste, risultando al contempo del tutto generiche le doglianze relative alla lettura del periodo di malattia desunto dall'estratto contributivo e all'assoggettamento a verifica per l'anno 2009.

4.3 La Corte territoriale, aderendo espressamente alle conclusioni del CTU e indicando le ragioni per le quali andavano disattese le censure svolte al riguardo dalla datrice di lavoro, ha con cio' stesso consentito la verifica del percorso logico seguito per la quantificazione del danno.

Inoltre, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, il giudice del merito non e' tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione, mentre non puo' esimersi da una piu' puntuale motivazione, allorquando le critiche mosse alla consulenza siano specifiche e tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 3492/2002; 6753/2003; 10668/2005). Nel caso all'esame, al di la' delle censure riferite alla pretesa violazione delle conseguenze risarcitorie connesse al disposto della Legge n. 300 del 1970, articolo 18 (nel testo vigente all'epoca dei fatti) e alla erronea determinazione della retribuzione globale di fatto ai sensi di tale normativa - censure sulle quali, come esposto nello storico di lite, la Corte territoriale ha motivatamente espresso le ragioni di inaccoglibilita' delle critiche alla CTU -, la ricorrente principale non indica i termini attraverso i quali, indipendentemente dalla loro negata pertinenza alla retribuzione globale di fatto, avrebbe specificamente censurato l'inclusione nel conteggio operato dall'ausiliario delle voci contrattuali e legali richiamate, non essendo sufficiente, allo scopo, il generico riferimento alle note autorizzate, che peraltro la ricorrente medesima non produce in una con il ricorso per cassazione, non fornendo neppure le necessarie precisazione per il loro reperimento nei dimessi fascicoli di parte ovvero in quello d'ufficio, qualora vi siano contenute (cfr, ex plurimis, Cass. SU, 22726/2011).

4.4 Pertanto anche il terzo mezzo del ricorso principale, nei distinti profili in cui si articola, va disatteso.

5. Il ricorrente incidentale si e' limitato a richiamare la domanda incidentale svolta in appello, dolendosi che la stessa non fosse stata accolta.

Non e' stata quindi svolta alcuna puntuale e specifica critica alle ragioni che sostengono sul punto la decisione impugnata, onde il motivo e' inammissibile per genericita'.

6. In definitiva il ricorso principale va rigettato e quello incidentale va dichiarato inammissibile.

Stante la sua prevalente soccombenza, la ricorrente principale va condannata alla rifusione delle spese, liquidate come in dispositivo. Avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione dei ricorsi, principale e incidentale, sussistono i presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il principale e dichiara inammissibile l'incidentale; condanna la ricorrente principale alla rifusione delle spese, che liquida in euro 4.100,00 (quattromilacento), di cui euro 4.000,00 (quattromila) per compenso, oltre spese generali 15% e accessori come per legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto rispettivamente per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
 

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