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Il delitto di autoriciclaggio si configura anche quando il reato presupposto è stato commesso prime dell'entrata in vigore dell’articolo 648 ­ter 1

Impropriamente viene invocato il principio di irretroattività della legge penale (articolo 2 del Cp) in relazione a un reato, quale quello di autoriciclaggio (articolo 648-ter.1 del Cp,introdotto dalla legge 15 dicembre 2014 n. 186), nel quale soltanto il reato presupposto si assuma commesso in epoca antecedente l'entrata in vigore della norma incriminatrice, ma quando comunque lo stesso reato era già previsto come tale dalla legge, mentre l'elemento materiale del reato di cui all'articolo 648-ter.1 del Cp risulti comunque posto in essere successivamente all'introduzione della predetta normativa. PUBBLICAZIONE Il Sole 24 Ore, Guida al Diritto, 2016, n. 8 Il delitto di autoriciclaggio si configura anche quando il reato presupposto è stato commesso in data precedente a quella di entrata in vigore dell’articolo 648 ­ter 1 del Cp. Questo è quanto affermato dalla Cassazione nel primo importante intervento sulla nuova fattispecie introdotta nel 2015 per contrastare la criminalità economica. I giudici hanno confermato l’ordinanza del Tribunale del riesame negando l’applicabilità nel caso di specie del principio di irretroattività della legge penale. (Fonte: Il Sole 24 Ore, Guida al Diritto, 2016, 8, pg. 23, annotata da A.A. Moramarco)

Corte di Cassazione, Sezione 2 penale, Sentenza 27 gennaio 2016, n. 3691



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENTILE Mario - Presidente

Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere

Dott. DAVIGO Piercamill - Consigliere

Dott. IMPERIALI Lucia - rel. Consigliere

Dott. SGADARI Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente:
 

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso l'ordinanza n. 38/2015 del TRIBUNALE del Riesame di COMO, del 02/09/2015;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO IMPERIALI;

sentite le conclusioni del Procuratore Generale, Dott. Gabriele Mastrotta, che chiesto dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. In data 8/7/2015 la Guardia di Finanza di Como notava (OMISSIS) mentre oltrepassava il valico di confine di (OMISSIS) a bordo di un'autovettura; trattandosi di persona gia' nota alla P.G. perche' indagata per riciclaggio, in procedimento nel quale gli era stata sequestrata una rilevante somma di denaro occultata sulla persona, il (OMISSIS) veniva, pertanto, sottoposto da una pattuglia ad attivita' di pedinamento a vista, conclusasi presso un appartamento in (OMISSIS), allorche' il predetto veniva bloccato e veniva ispezionata la borsa che aveva prelevato dalla sua vettura, ove venivano rinvenuti tre pacchetti contenenti euro 240.000,00 in contanti, sottoposti a sequestro, al pari di banconote per euro 870,00 rinvenute nel suo portafogli, documentazione varia, due telefoni cellulari, un navigatore cellulare, l'autovettura all'interno della quale veniva scoperto un doppio fondo ricavato dietro le bocche di areazione al centro del cruscotto, ed altro (verbale all. 1 alla c.n.r. prot. n. 404016/15 dell'8/7/2015). La perquisizione veniva, quindi, estesa alla residenza dell'indagato sita in (OMISSIS) e portava altresi' al sequestro di altre banconote per 6.700,00 euro e 600,00 franchi svizzeri, telefoni cellulari, un computer portatile ed altra documentazione (verbale all. 2 alla c.n.r. prot. n. 404016/15 dell'8/7/2015). La P.G. rilevava l'incoerenza tra l'ingente denaro sequestrato al (OMISSIS), i modesti redditi da questo dichiarati e le dispendiose e rischiose modalita' di trasferimento del denaro dalla Svizzera all'Italia, ed eseguiva i sequestri ipotizzando la commissione del reato di autoriciclaggio di cui all'articolo 648 ter c.p., comma 1, per avere il (OMISSIS) trasferito il denaro in modo da ostacolarne l'identificazione della provenienza quantomeno dal reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 4, con riferimento a smobilizzazioni di investimenti non dichiarati e costituiti mediante redditi sottratti a tassazione. Con un unico decreto in data 9/7/2015, poi, il P.M. presso il Tribunale di Como convalidava le perquisizioni ed i sequestri, ritenuti avere ad oggetto cose pertinenti il reato di cui all'articolo 648 ter c.p..

2. Con ordinanza in data 7/9/2015 il Tribunale del Riesame di Como, in parziale accoglimento della richiesta di riesame avanzata nell'interesse del (OMISSIS), dichiarava nullo per incompetenza territoriale il decreto di convalida della perquisizione e del sequestro probatorio effettuati in (OMISSIS), confermando invece il decreto di convalida con riferimento al sequestro dei beni avvenuto presso la residenza dell'indagato in (OMISSIS).

3. Avverso tale provvedimento propone ricorso per Cassazione l'indagato che, sollevando tre diversi motivi di gravame, chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi articolo 606 c.p.p., lettera c) ed e), la violazione dell'articolo 125 c.p.p., per avere il Tribunale del riesame confermato la convalida del sequestro operato a (OMISSIS) con motivazioni che possono adattarsi solo al sequestro operato a Milano e senza dar conto di una concreta condotta di impiego e/o di trasferimento e/o di sostituzione delle somme rinvenute in (OMISSIS) e, in generale senza adeguatamente motivare sulla ricorrenza degli elementi costitutivi delle fattispecie di cui all'articolo 648 ter c.p.p., secondo l'impostazione del P.M., ovvero di quella di cui all'articolo 648 ter, comma 1, secondo l'impostazione della P.G., limitandosi a valorizzare il mero possesso di denaro.

3.2 Con il secondo motivo del ricorso il ricorrente lamenta, ai sensi articolo 606 c.p.p., lettera c), la violazione dell'articolo 125 c.p.p., per essersi limitato il Tribunale a verificare l'astratta configurabilita' del reato, omettendo di pronunciarsi sulla verifica della concreta sussistenza degli elementi costitutivi dell'ipotesi accusatoria, pur dinanzi alla discrasia tra l'ipotesi avanzata dalla PG nel verbale di sequestro e quella formulata dal P.M. nel decreto di convalida.

3.3 Con il terzo motivo del ricorso il ricorrente lamenta, ai sensi articolo 606 c.p.p., lettera c), la violazione dell'articolo 125 c.p.p., per aver omesso il Tribunale di motivare in ordine alla censura avanzata con memoria in data 1.9.2012, con la quale si eccepiva la non configurabilita' del reato di autoriciclaggio nei casi in cui il reato presupposto risulti commesso in data precedente l'entrata in vigore della novella legislativa che ha introdotto tale reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso e' inammissibile, perche' tutte le doglianze sono manifestamente infondate o generiche. Giova anzitutto chiarire i limiti di sindacabilita' da parte di questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti in materia di misure cautelari personali e reali. Secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, in materia di misure cautelari il sindacato di legittimita' che compete alla Corte di Cassazione e' limitato alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza la possibilita' di verificare la corrispondenza delle argomentazioni alle acquisizioni processuali, essendo interdetta in sede di legittimita' una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione (sez. U. n. 6402 del 30/4/1997, Rv. 207944). In particolare in materia di misure cautelari reali, il giudizio di legittimita' risulta ancora piu' circoscritto, in quanto cade in un momento processuale, quale quello delle indagini preliminari, caratterizzato dalla sommarieta' e provvisorieta' delle imputazioni; cio' comporta che in sede di legittimita' non e' consentito verificare la sussistenza del fatto reato, ma soltanto accertare se il fatto contestato possa astrattamente configurare il reato ipotizzato; si tratta, in sostanza, di verificare un controllo sulla compatibilita' fra la fattispecie concreta e quella legale ipotizzata, mediante una delibazione prioritaria dell'antigiuridicita' penale del fatto (sez. U. n. 6 del 27/3/1992, Rv. 191327; sez. U. n. 7 del 23/2/2000, Rv. 215840; sez. 2 n. 12906 del 14/2/2007, Rv. 236386). Sulla base di tale premessa, l'ordinanza impugnata non risulta censurabile, emergendo dalla stessa una motivazione congrua e logica circa la sussistenza dei presupposti che giustificano l'adozione di una misura cautelare reale.

4.1 Quanto al primo motivo di ricorso, attinente all'asserita mancanza, contraddittorieta' o manifesta illogicita' della motivazione in ordine alla concreta condotta di impiego e/o di trasferimento e/o di sostituzione delle somme rinvenute in Como, il provvedimento del Tribunale del riesame impugnato non presenta i vizi denunciati, in quanto esprime un'articolata motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti, rilevando come le circostanze del fatto che avevano portato alle attivita' di perquisizione e sequestro giustificavano senza dubbio la formulazione di un'ipotesi accusatoria di riciclaggio, e che comunque, con riferimento all'ipotesi di autoriciclaggio, la pur incerta destinazione delle somme appena importate in Italia non precludeva "di configurare quantomeno una fattispecie delittuosa tentata". Cio' sulla base di considerazioni di fatto non censurabili in sede di legittimita', in quanto immuni da contraddittorieta' o illogicita' manifeste: in particolare, si e' riconosciuto che concorrevano ad integrare il fumus dell'ipotizzato reato il rinvenimento di una rilevante somma di denaro in contanti, ripartita e confezionata con modalita' tali da implicare una loro pronta circolazione, con suddivisione in mazzette di banconote di grosso taglio, in possesso di un soggetto che aveva appena varcato il confine di Stato a bordo di automobile con un doppio fondo occultato, e che peraltro gia' pochi mesi prima era stato fermato in un aeroporto con 180.000,00 euro in contanti, e si e' indicato tra le circostanze significative anche il rinvenimento nella propria abitazione, in provincia di (OMISSIS), di altro denaro contante, che si rilevava essere stato "analogamente riposto in bizzarri involucri", per evidenziare infine che si tratta di elementi indiziari circa l'esistenza di un traffico di valuta di provenienza illecita, atteso anche che i redditi del possessore non giustificavano in alcun modo tali disponibilita'.

Si tratta di argomentazioni immuni da vizi logici, che non si limitano a valorizzare il mero possesso di denaro, come si assume con il primo motivo di gravame, e che giustificano la sussistenza del fumus, presupposto non solo del sequestro operato in Milano, ma anche di quello operato in provincia di Como, di cui si discute in questa sede, ed in relazione ad entrambi i giudici del riesame hanno riconosciuto essere legittimamente sequestrabili, in considerazione della natura dell'ipotesi di reato contestata, "sia il denaro (costituente vero e proprio corpo del reato), sia tutti i supporti cartacei e informatici rinvenuti (onde provare i movimenti di tale denaro e gli spostamenti del soggetto)", oltre all'automobile predisposta per occultare il corpo del reato.

Deve, poi, sul punto rilevarsi che il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo o probatorio e' ammesso solo per violazione di legge, rientrando in tale nozione sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione cosi' radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo di quei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi del tutto inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (sez. 5 n. 43068 del 13/10/2009, Rv. 245093). Nel caso di specie, invece, il provvedimento impugnato argomenta in maniera piu' che sufficiente in ordine ai presupposti giustificativi del sequestro, facendosi riferimento, quanto al fumus, alla ipotizzabile provenienza illecita dei beni trasferiti dalla Svizzera in modo idoneo ad ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza, con conseguente astratta possibilita' di formulare tanto "un'ipotesi accusatoria relativamente ad una condotta di riciclaggio", quanto la configurabilita' del reato di "autoriciclaggio", in considerazione della "ancora incerta destinazione di dette somme (del resto appena importate in Italia)", tale da non precludere di "configurare quantomeno una fattispecie delittuosa tentata". Cio' si pone perfettamente in linea con la giurisprudenza di questa Corte, che ha costantemente riconosciuto che in materia di sequestro il giudice del riesame deve avere riguardo al fatto in relazione al quale si rappresenta l'esistenza di un fumus di reato, ben potendo confermare il provvedimento anche sulla base di una diversa qualificazione giuridica di tale fatto (sez. 6 n. 24126 del 8/5/2008, Rv. 240370; sez. 1 n. 41948 del 14/10/2009, Rv. 245069): nel caso di specie, infatti, il Tribunale, con riferimento al medesimo fatto come sopra rappresentato, ha legittimamente ritenuto di dovere confermare il provvedimento impugnato, sia pure in relazione ai reati di riciclaggio o di autoriciclaggio, quantomeno nella fattispecie tentata.

4.2 Le circostanze sopra ricordate evidenziano anche la manifesta infondatezza del secondo motivo di impugnazione, concernente la verifica della concreta sussistenza degli elementi costitutivi dell'ipotesi accusatoria, che si sostiene omessa dal provvedimento impugnato, atteso che le congrue argomentazioni dinanzi riportate evidenziano, invece, come i giudici del riesame abbiano individuato una pluralita' di elementi concreti che consentono di riconoscere l'astratta configurabilita' del reato ipotizzato, null'altro essendo richiesto in questa fase. Come ripetutamente ricordato da questa Corte, infatti, in sede di riesame del sequestro probatorio il Tribunale e' chiamato a verificare l'astratta configurabilita' del reato ipotizzato, valutando il "fumus commissi delicti" in relazione alla congruita' degli elementi rappresentati, non gia' nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, ma con riferimento alla idoneita' degli elementi su cui si fonda la notizia di reato a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilita' dell'autorita' giudiziaria (sez. 3, n. 15254 del 10/3/2015, Rv. 263053; sez. 5, n. 24589 del 18/4/2011, Rv. 250397).

4.3 Manifestamente infondato e' infine anche l'ultimo motivo del ricorso, concernente l'ipotesi di reato di cui all'articolo 648 ter c.p., comma 1, introdotto dalla Legge 14 dicembre 2014, n. 186, attesa l'irrilevanza della realizzazione, in epoca antecedente l'entrata in vigore di tale normativa, delle condotte di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 4, assunte ad ipotesi di reato presupposto: va premesso che impropriamente viene invocato il principio di irretroattivita' della legge penale di cui all'articolo 2 c.p., in relazione ad un reato, quale quello di autoriciclaggio, nel quale soltanto il reato presupposto si assume commesso in epoca antecedente l'entrata in vigore della Legge 15 dicembre 2014, n. 186, ma quando comunque lo stesso reato era gia' previsto come tale dalla legge, mentre l'elemento materiale del reato di cui all'articolo 648 ter, risulta posto in essere in data 7 luglio 2015, ben successivamente all'introduzione della predetta normativa, e soprattutto non puo' ritenersi significativo che il Tribunale del riesame non abbia esplicitamente argomentato sul punto, dovendosi ritenere assorbente il rilievo che il Tribunale abbia comunque ritenuto configurabile "un'ipotesi accusatoria relativamente ad una condotta di riciclaggio" - di per se' sufficiente a giustificare il sequestro - pur riconoscendo che in questa fase delle indagini "l'incolpazione e necessariamente fluida", tanto da ritenere non preclusa nemmeno l'ipotesi dell'autoriciclaggio, quantomeno nella fattispecie tentata.

5. Alla dichiarazione di inammissibilita' del ricorso consegue, ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dell'imputato che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento, nonche' - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita' - al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

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