La liquidazione coatta amministrativa

Finalità essenziale della liquidazione coatta amministrativa è l'eliminazione dal mercato dell'impresa non più in grado di svolgere la propria attività o almeno di svolgerla in maniera regolare.

La liquidazione coatta amministrativa.

La liquidazione coatta amministrativa è stata toccata in maniera del tutto marginale dal d. lgs. n. 5/06 con cui è stata riformata la legge fallimentare, di cui comunque si darà conto nel prosieguo. Essa, a differenza delle procedure esaminate in precedenza, costituisce una procedura amministrativa e non giurisdizionale, ove le funzioni che nel fallimento sono esercitate dal Tribunale e dal giudice delegato spettano all’autorità amministrativa di vigilanza competente nel settore di attività dell’impresa interessata, le attribuzioni del curatore fallimentare sono riservate ad un commissario liquidatore e quelle del comitato dei creditori ad un comitato di sorveglianza, formato da tre a cinque membri scelti tra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitata dall’impresa, possibilmente tra i creditori, secondo il criterio stabilito dall’art. 198 L. F. e confermato dalla giurisprudenza (tra l’altro, Cass., sent. n. 11216 del 1997).

L’assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa è previsto da leggi speciali per determinate categorie di imprese: bancarie, assicurative, di intermediazione mobiliare, società cooperative, ecc.; esso inoltre preclude in linea generale l’assoggettabilità a fallimento dell’impresa, salvo che la legge disponga altrimenti. Sono in ogni caso esclusi dalla dichiarazione di insolvenza gli enti pubblici che gestiscono imprese, stante l’espresso divieto in tal senso sancito dal nuovo testo dell’art. 195 L. F. Il presupposto oggettivo della soggezione a tale procedura è variamente stabilito dalle leggi vigenti in materia: pertanto, a seconda delle categorie di imprese di volta in volta prese in considerazione, può venire in rilievo, oltre allo stato di insolvenza, la violazione di norme di legge o di regolamento o la non conformità dell’attività esercitata all’interesse generale.

Finalità essenziale della liquidazione coatta amministrativa è l’eliminazione dal mercato dell’impresa non più in grado di svolgere la propria attività o almeno di svolgerla in maniera regolare; l’obiettivo del soddisfacimento dei diritti dei creditori è perseguito in via meramente strumentale. La procedura si apre con l’emissione del provvedimento di liquidazione da parte dell’autorità amministrativa di vigilanza; in esso vengono nominati, tra l’altro, il commissario liquidatore ed il comitato di sorveglianza.

Peraltro, l’accertamento dell’eventuale stato di insolvenza dell’impresa può essere effettuato esclusivamente dall’Autorità Giudiziaria, da individuarsi nel Tribunale del luogo ove l’impresa ha la propria sede principale.

Qualora l’accertamento sia anteriore al decreto di apertura della procedura, l’iniziativa per la dichiarazione dello stato di insolvenza spetta soltanto ai creditori. In tal caso la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza deve essere notificata all’autorità amministrativa, che è così vincolata all’emanazione del decreto di apertura della liquidazione coatta amministrativa. Se l’accertamento è invece successivo al decreto di apertura della procedura, può essere chiesto dal commissario liquidatore o dal pubblico ministero e deve riferirsi alla situazione esistente al momento dell’emissione del decreto.

Lo stato passivo è formato d’ufficio dal commissario liquidatore sulla base delle scritture contabili e dei documenti dell’impresa, senza bisogno di una formale domanda di ammissione del creditore. Nella liquidazione coatta amministrativa, inoltre, la liquidazione dell’attivo è svincolata dalle limitazioni formali previste per il fallimento.

Al riparto dell’attivo, invece, si applicano, in linea generale, le norme dettate in materia di fallimento (nel senso di una tendenziale applicazione delle norme vigenti in materia di procedura fallimentare, Corte Cost., sent. n. 173 del 1994).
Da ultimo, occorre precisare che, oltre che per la ripartizione finale, la procedura di liquidazione coatta amministrativa può cessare anche per concordato: la relativa proposta peraltro deve essere autorizzata dall’autorità amministrativa di vigilanza su parere del commissario e sentito il comitato di sorveglianza.

L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi

Con la legge n. 95 del 1979, meglio nota come Legge Prodi, è stata istituita nel nostro ordinamento una procedura concorsuale di natura amministrativa relativa alle imprese commerciali di grandi dimensioni in stato d’insolvenza, la cui eliminazione dal mercato provocherebbe un fortissimo impatto socio – economico. Al fine di evitare ciò, la legge citata ha previsto la possibilità di continuare l’esercizio dell’impresa, risanando o riconvertendo i complessi aziendali, con notevole sacrificio degli interessi dei creditori anteriori alla procedura. Occorre infatti sottolineare che i crediti maturati da terzi durante la procedura sono considerati dalla legge prededucibili e dunque soddisfatti in prima battuta rispetto agli altri nella fase di ripartizione dell’attivo ottenuto.

Proprio la scarsissima considerazione riservata dal legislatore agli interessi del ceto creditorio ha determinato nella prassi un sostanziale insuccesso di questa procedura, che peraltro, successivamente all’adesione dell’Italia all’ordinamento comunitario, contrastava nettamente con il principio di libera concorrenza: tale conflitto veniva posto in evidenza dalla Corte di Giustizia Europea con sentenza del 1° dicembre 1998. Il legislatore del 1979, infatti, consentiva alla prestazione di garanzie a tali imprese in crisi da parte dello Stato, ma, sotto questo ed altri profili, è intervenuta una riforma della normativa vigente in materia, con il D. Lgs. n. 270 del 1999.

In base alla nuova disciplina, l’ammissione alla procedura è limitata alle imprese che abbiano alle proprie dipendenze un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli in cassa integrazione, non inferiore a duecento da almeno un anno, nonché debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi del totale dell’attivo dello stato patrimoniale e dei ricavi dell’ultimo esercizio. La procedura si svolge ad opera di uno o tre commissari straordinari, sotto la vigilanza del Ministero dell’Industria. L’ammissione all’amministrazione straordinaria, inoltre, è possibile solo se sussistano concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività imprenditoriali tramite cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell’esercizio dell’impresa, di durata non superiore ad un anno, ovvero tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell’impresa sulla base di un piano di risanamento di durata non superiore a due anni.

Il programma è predisposto dal commissario straordinario, sotto la vigilanza del Ministero, che ne autorizza l’esecuzione.

Il tribunale, anche d’ufficio, dispone la conversione della procedura in commento in fallimento quando è scaduto invano il termine finale di attuazione del programma o anche prima quando esso appaia irrealizzabile.

Una previsione peculiare della normativa vigente attiene altresì all’estensione della procedura dall’impresa madre a tutte le imprese del gruppo, purché insolventi, con un collegamento rilevante sul piano civilistico (controllo delle imprese, direzione unitaria di esse, ecc.). Tranne che per quanto concerne l’ accertamento dello stato di insolvenza delle imprese stesse, che va condotto autonomamente, dunque, gli effetti della procedura si estendono automaticamente a tutte le altre imprese facenti parte del medesimo gruppo.

Infine, la disposizione della Legge Prodi sulle garanzie dello Stato per i finanziamenti bancari non è stata abrogata, ma modificata con un regolamento ministeriale, al fine di rendere la norma conforme alla disciplina comunitaria.

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