Per la partecipazione al giudizio fallimentare l'avviso di udienza viene notificato all'imprenditore presso l'indirizzo PEC del quale e' obbligato a dotarsi

Per la partecipazione al giudizio fallimentare l'avviso di udienza viene notificato all'imprenditore presso l'indirizzo PEC del quale e' obbligato a dotarsi ex art. 16 DL 185/2008 ed è tenuto a mantenere attivo durante la vita dell'impresa; a fronte della non utile attivazione di tale meccanismo segue la notificazione presso la sede legale dell'impresa. In caso di esito negativo il deposito dell'atto introduttivo della procedura fallimentare presso la casa comunale ragionevolmente si pone come conseguenza immediata e diretta della violazione, da parte dell'imprenditore, dei descritti obblighi impostigli dalla legge.

Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Sentenza 9 settembre 2016, n. 17884



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio - Presidente

Dott. GENOVESE Francesco Antonio - rel. Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere

ha pronunciato la seguente:
 

SENTENZA

sul ricorso 8638/2015 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS), in persona del curatore fallimentare, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS) giusta mandato in calce al controricorso;

- controricorrente -

e contro

(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)

- intimati -

avverso la sentenza n. 239/2015 della CORTE D'APPELLO di BARI del 17/02/2015, depositata il 24/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'01/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;

udito l'Avvocato (OMISSIS) (delega avvocato (OMISSIS)) difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;

udito l'Avvocato (OMISSIS) (delega avvocato (OMISSIS)) difensore della controricorrente che ha chiesto il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che, con sentenza in data 24 febbraio 2015, la Corte d'Appello di Bari ha rigettato il reclamo proposto, ex articolo 18 LF, da (OMISSIS) contro la sentenza del Tribunale di quella stessa citta', che aveva dichiarato il fallimento dell'impresa individuale (OMISSIS);

che, secondo la Corte territoriale, era infondata la doglianza della reclamante relativa al mancato perfezionamento della notificazione dell'avviso di udienza, in quanto la stessa, diretta all'indirizzo pec risultante dal registro delle imprese, aveva avuto esito positivo, in base alla ricevuta telematica che segnalava la ricezione del primo ricorso (quello dell'istanza (OMISSIS) + altri), in data 9 giugno 2014 (ore 10:59:34) e del secondo (istanza (OMISSIS)), in data 18 settembre 2014 (ore 16:47); che non era condivisibile l'eccezione della illegittimita' della notificazione a mezzo pec nei riguardi dell'imprenditore individuale, cancellato dal registro delle imprese, atteso che tale cancellazione non inciderebbe sulle modalita' della notificazione ove non proceduta dalla disattivazione della pec, possibile solo su attivita' della parte;

che, ad abundantiam, risultava svolta anche la notificazione secondo la disciplina introdotta dalla L. Fall., articolo 15, nuovo comma 3, ossia la notifica "esclusivamente di persona", che e' stata tentata ed eseguita nelle forme di rito sia presso la sede dell'impresa (che, per non essere reperibile in loco, aveva imposto all'Ufficiale giudiziario di eseguire il deposito presso la casa comunale) sia presso l'ultima residenza del (OMISSIS) (dove il plico non e' stato consegnato e dal quale non e' stato mai ritirato);

che non avrebbe avuto pregio l'eccezione di legittimita' costituzionale sollevata dal reclamante, essendosi egli reso inadempiente dei piu' elementari doveri di garantire l'utilizzazione di una casella pec efficiente e funzionante;

che il credito fatto valere dagli istanti costituiva titolo esecutivo e, comunque, per la dichiarazione di fallimento non era neppure necessario che lo fosse, essendo sufficiente, a tal fine, un accertamento incidentale da parte del giudice;

che, avverso la sentenza della Corte d'Appello ha proposto ricorso il fallito, con atto notificato il 23 marzo 2015, sulla base di quattro motivi, con cui denuncia violazione e falsa applicazione di norme di legge processuale (articolo 151 c.p.c., e Decreto Legislativo n. 28 del 2010, articolo 12) e fallimentare (articolo 15) e vizi motivazionali, dolendosi, principalmente: a) dell'omessa considerazione dell'eccezione secondo cui, ai sensi dell'articolo 151 c.p.c., il Tribunale di Bari, con una sorta di ordinanza generale, avrebbe imposto ai creditori delle imprese individuali, che siano state cancellate dal registro delle imprese, la notificazione delle istanze di fallimento secondo le "forme ordinarie", precedentemente in vigore, cio' che nella specie non sarebbe stato poi concretamente osservato; b) dell'illegittimita' costituzionale della L. Fall., articolo 15, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 Cost., in quanto la cancellazione dell'impresa equivale all'imprenditore defunto e renderebbe privo di valore l'uso della casella pec per le notificazioni e comunicazione ad un, ormai privato, cittadino, il quale sarebbe tenuto a risponderne anche in termini assai ristretti in sede prefallimentare; c) della mancata osservanza del termine di 15 giorni stabilito dalla legge; d) dalla mancanza della qualita' di ruolo esecutivo del verbale di conciliazione prodotto dai lavoratori creditori istanti, non essendo stato il (OMISSIS), firmatario dello stesso, assistito da un difensore.

Il curatore fallimentare ha resistito con controricorso.

Considerato che i primi due mezzi di cassazione, tra di loro strettamente connessi possono essere esaminati congiuntamente, e dichiarati non fondati;

che, infatti, con riguardo alla questione di legittimita' costituzionale della L. Fall., articolo 15, comma 3, come sostituito dal Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, articolo 17, comma 1, lettera a), (Ulteriori misure Ingenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 2211, si e' di recente pronunciata la Corte costituzionale, con la sentenza n. 146 del 2016, con la quale Issa ha dichiarato non fondata la questione, sollevata, in riferimento agli atti. 3 e 24 Cost.;

che, come ha osservato la Corte, "il diritto di difesa dell'imprenditore, nel procedimento fallimentare a suo carico, e' adeguatamente garantito dalla disposizione denunciata, in ragione del predisposto duplice meccanismo di ricerca" di esso;

che, infatti, il debitore, "ai fini della sua partecipazione al giudizio, viene notiziato dapprima presso il suo indirizzo di PEC, del quale e' obbligato a dotarsi, Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, ex articolo 16, (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, ed e' tenuto a mantenere attivo durante la vita dell'impresa; dunque, in forza di un sistema che presuppone il corretto operare della disciplina complessiva che regola le comunicazioni telematiche da parte dell'ufficio giudiziario e che, come tale, consente di giungere ad una conoscibilita' effettiva dell'atto da notificare, in modo sostanzialmente equipollente a quella conseguibile con i meccanismi ordinari (ufficiale giudiziario e agente postale)";

che, peraltro, "a fronte della non utile attivazione di tale primo meccanismo segue la notificazione presso la sede legale dell'impresa: ossia, presso quell'indirizzo da indicare obbligatoriamente nell'apposito registro ex L. 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) e successive modifiche, la cui funzione e' proprio quella di assicurare un sistema organico di pubblicita' legale, si' da rendere conoscibili e percio' opponibili ai terzi, nell'interesse dello stesso imprenditore - i dati concernenti l'impresa e le principali vicende che la riguardano";

che, pertanto, "in caso di esito negativo di tale duplice meccanismo di notifica, il deposito dell'atto introduttivo della procedura fallimentare presso la casa comunale ragionevolmente si pone come conseguenza immediata e diretta della violazione, da parte dell'imprenditore, dei descritti obblighi impostigli dalla legge";

che la piena compatibilita' della disposizione di cui all'articolo 15, comma 3, con i parametri costituzionali invocati, ivi incluso anche quello di cui all'articolo 111 Cost., risulta anche dalle "esigenze di compatibilita' tra il diritto di difesa egli obiettivi di spediteza e operativita', ai quali deve essere impiantato il procedimento concorsuale", sicche' esse "giustificano che il tribunale resti esonerato dall'adempimento di ulteriori formalita', ancorche' normalmente previste dal codice di rato, allorquando la situazione di irreperibilita' dell'imprenditore debba imputarsi alla sua stessa negligenza e a condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico";

che in tale situazione rientra anche il caso dell'imprenditore individuale il quale, cancellatosi dal registro delle imprese per la cessata attivita', abbia disattivato la propria casella di pec anche nel periodo dell'anno successivo nel quale, ai sensi della L. Fall., articolo 10, egli puo' essere dichiarato fallito ("il termine di un anno, entro il quale l'imprenditore individuale che abbia cessato la sua attivita' puo' essere dichiarato fallito ai sensi della L. Fall., articolo 10, (nel testo modificato dal Decreto Legislativo n. 5 del 2006, e dal Decreto Legislativo n. 169 del 2007), decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese, senza possibilita' per l'imprenditore medesimo di dimostrare il momento anteriore dell'effettiva cessazione dell'attivita'". (Sez. 1, Sentenza n. 8092 del 2016));

che, infatti, "la L. Fall., articolo 10, comma 1, il quale prevede che gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro il termine di un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se d'insolvenza si e' manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo (termine che, in base all'ultimo comma del successivo articolo 22, si computa con riferimento al decreto della code di appello che respinge il reclamo contro il decreto del tribunale che ha rigettato il ricorso per la dichiarazione di fallimento), pur ponendo a carico del creditore che ha tempestivamente presentalo istanza di fallimento il rischio della durata del relativo procedimento, non e' in contrasto con gli articoli 3 e 24 Cost., in quanto: a) con riferimento al principio di eguaglianza, il possibile diverso trattamento dei creditori in relazione alla diversa durata del procedimento non discende dal requisito temporale prescritto dalla legge, ma dal concreto svolgersi del procedimento ed e' percio' un problema di fatto irrilevante ai fini della legittimita' costituzionale della norma; b) con riferimento al diritto di difesa la previsione di un termine annuale rappresenta il punto di mediazione nella tutela di interessi contrapposti, quali, da un lato, quelli dei creditori, e, dall'altro, quello generale, e non del solo cessato imprenditore, alla certezza dei rapporti giuridici". (Sez. 1, Sentenza n. 8932 del 2013);

che, del resto, con riferimento all'imprenditore individuale, non sorge neppure il problema dell'identificazione, dopo la cancellazione dell'impresa sociale dal registro, del suo rappresentante, necessaria perche' possa operare quella ficto iuris (Sez. 1, Sentenza n. 24968 del 2013) che permette lo svolgimento del procedimento prefallimentare e delle eventuali successive fasi impugnatorie;

che, in tali casi, infatti, l'imprenditore individuale e' univocamente quella persona fisica la cui casella pec ha come indirizzo (come nella specie) proprio il suo nome e cognome, sicche' la deliberata sua disattivazione (nel termine annuale in cui perdura, ex lege (L. Fall., articolo10), la sua responsabilita' per la sistemazione concorsuale delle proprie debitorie, mediante la necessaria dichiarazione di fallimento), e' produttiva di una di quelle ipotesi di irreperibilita' dell'imprenditore che la stessa Corte costituzionale - nella menzionata sentenza n. 146 del 2016 - ha definito come imputabili "alla sua stessa negligenza e a condotta non conforme egli obblighi di correttezza di un operatore economico";

che, di conseguenza, la procedura di notificazione prefallimentare, tentata attraverso la comunicazione a mezzo PEC, e poi presso la casa comunale (nonche', de facto, e ad abundantiam anche presso l'ultima residenza, dove lo stesso non e' stato trovato) e' immune da censure ed eseguita alla luce di una disposizione di legge (la L. Fall., articolo 15, comma 3) pienamente compatibile con i richiamati parametri costituzionali;

che, in ultimo, come ha osservato la sentenza n. 146 della Corte costituzionale, "la riconosciuta natura devolutiva del reclamo - come regolalo dalla L. Fall., articolo 18, nel testo sostituito dal Decreto Legislativo 12 settembre 2007, n. 169, articolo 2, comma 7, (Diposizioni integrative e correttive al Regio Decreto 16 matto 1942, n. 267, nonche' al Decreto Legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi della L. 14 maggio 2005, n. 80, articolo 1, commi 5, 5 bis e 6) - consente, infatti, al fallito, benche' non costituito innanzi al tribunale, di indicare, comunque, per la prima volta, in sede di reclamo avverso la sentenza di primo grado (che gli viene notificata nelle forme ordinarie), i fatti a sua difesa ed i mezzi di prova di cui intenda avvalersi al fine di sindacare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi che hanno condotto alla dichiarazione di fallimento (Corte di cassazione, sentenze n. 6835 e n. 6300 del 2014, n. 22546 del 2010, ordinanza n. 9174 del 2012)";

che, sotto tale profilo, i fatti e i mezzi addotti non hanno avuto pregio e non lo hanno neppure in questa sede;

che, infatti, quanto al terzo mezzo, il termine di legge e' stato rispettato per il primo gruppo di creditori istanti ed in ogni caso la questione, mai agitata nel corso del giudizio di reclamo, e' del mito nuova; che, quanto all'ultimo mezzo, in disparte la questione della natura esecutiva del titolo esecutivo (verbale di conciliazione), che il ricorrente nega e la curatela afferma, resta la mancata censura della seconda ratio decidendi contenuta nella pronuncia impugnata che ha portato la corre territoriale ad affermare la sussistenza del credito previo accertamento incidentale della bonta' dello stesso.

che, in conclusione, il ricorso e' infondato e deve essere respinto;

che la novita' della pronuncia della Corte costituzionale, intervenuta dopo la proposizione del ricorso per cassazione, induce a compensare le spese di questa fase, ma non puo' far escludere il previsto raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio.

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