Il danno morale da perdita di congiunto va risarcito indipendentemente dalla esistenza di un rapporto di convivenza

Con sentenza n. 14845/2007, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di danno da perdita da congiunto, ed in particolare di danno morale. Secondo la Cassazione, la predetta voce di danno deve essere liquidata ai familiari delle vittime della strada anche nell’ipotesi caso in cui il defunto non conviva più con loro. Difatti, secondo la S.C. se il fattore della convivenza esalta maggiormente il vincolo della vita in comune, la comunione di affetti e di solidarietà ben può sussistere anche nel caso di una scelta di vita autonoma del figlio, essendo i vincoli spirituali altrettanto stretti e degni di tutela.

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