Il venir meno, per eventi successivi, dell'accertata pericolosità sociale del prevenuto, non influisce sulla confisca del patrimonio a lui riconducibile e ritenuto il frutto o il reimpiego delle sue attività illecite

Il venir meno, per eventi successivi, dell'accertata pericolosità sociale del prevenuto, non ha influenza alcuna in ordine alla confisca del patrimonio a lui riconducibile e ritenuto il frutto o il reimpiego delle sue attività illecite. La misura predetta, infatti, pur essendo applicata per scelta del legislatore, nel procedimento di prevenzione, non ha natura di provvedimento di 'prevenzione', ma costituisce una sanzione amministrativa diretta a sottrarre in via definitiva i beni di provenienza illecita alla disponibilità dell'indiziato di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso od equiparabile, quanto al contenuto ed agli effetti, alla misura di sicurezza prevista dall'art. 240 c.p..

Corte di Cassazione, penale, Sentenza 6 giugno 2012, n. 9150

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