La determinazione del danno biologico trasmissibile agli eredi in caso di morte non immediata del congiunto deve essere riferita all'invalidazione totale della parte lesa, privata delle condizioni biologiche di sopravvivenza

La determinazione del danno biologico trasmissibile agli eredi in caso di morte non immediata del congiunto deve essere riferita all'invalidazione totale della parte lesa, privata delle condizioni biologiche di sopravvivenza. Anche nella liquidazione di tale danno il giudice deve provvedere a un risarcimento integrale e non parziale. (Corte di Cassazione Sezione 3 Civile
Sentenza del 28 novembre 2008, n. 28407)


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