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Il diritto del giornalista di divulgare dati sensibili e' condizionato all'essenzialita' della divulgazione

Il diritto del giornalista (che deriva dall'articolo 21 Cost., commi 1 e 2) di divulgare dati sensibili, senza il consenso del titolare ne' l'autorizzazione del Garante, e' condizionato all'essenzialita' della divulgazione, a tutela del valore primario della dignita' della persona coinvolta. Tale tutela non sarebbe piena (come pretendono gli articoli 2 e 24 Cost.) qualora fosse limitata a quella minima del risarcimento del danno per equivalente e il titolare dell'interesse sostanziale minacciato o leso non avesse la possibilita' di impedire in via preventiva il compimento o la prosecuzione del trattamento illecito o scorretto dei dati medesimi. Per tale ragione è legittimo il provvedimento con cui il Garante della privacy inibisca la diffusione, ulteriore ed eccessiva, di dati personali di carattere sanitario relativi ad un evento di interesse pubblico già ampiamente noto nei suoi aspetti principali, rivelandosi la stessa non rispettosa del principio di essenzialità dell'informazione e lesiva del diritto fondamentale della dignità della persona. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto corretta la decisione dell'Autorità per la protezione dei dati personali di inibire l`ulteriore diffusione, su un settimanale, di dati di carattere sanitario, già pubblicati, relativi alla principessa Diana Spencer, atteso l'eccessivo spazio ivi dedicato ai dettagli anatomici delle ferite riscontrate sul corpo di quest'ultima a seguito del mortale incidente automobilistico occorsole).

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 16 aprile 2015, n. 7755



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore - Presidente

Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere

Dott. NAPPI Aniello - Consigliere

Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13515/2008 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A. (P.I. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, in persona del Presidente pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2646/2008 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 27/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato (OMISSIS), con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l'inammissibilita' o manifesta infondatezza del ricorso con condanna aggravata alle spese ex articolo 385 c.p.c., comma 4.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso presentato l'11 ottobre 2006, la (OMISSIS) S.p.a. adiva il Tribunale di Milano, a norma del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 152, (codice privacy), chiedendo che fosse accertata e dichiarata l'illegittimita' del provvedimento del Garante per la Protezione dei dati personali in data 17 luglio 2006 che aveva vietato la diffusione dei dati personali di carattere sanitario relativi alla Principessa (OMISSIS), vittima dell'incidente automobilistico del (OMISSIS), sulla rivista settimanale "(OMISSIS)" del (OMISSIS), nell'ambito di un servizio giornalistico in occasione dell'imminente pubblicazione di un libro sull'argomento.

L'inibitoria del Garante mirava ad escludere la divulgazione dei documenti sanitari recanti dettagli clinici, insieme ad un "bozzetto prestampato" con allegata una scheda della posizione e dell'entita' delle ferite rilevate sul corpo di (OMISSIS). Il Garante richiamava l'esigenza di tutela preventiva contro la potenziale lesione della dignita' della persona coinvolta a causa della divulgazione di particolari non essenziali per la completezza dell'informazione sul fatto di cronaca. La ricorrente (OMISSIS) lamentava principalmente l'illegittimita' del provvedimento del Garante per eccesso di potere rispetto al disposto degli articoli 143 e 154 del codice privacy, da interpretarsi alla luce dell'articolo 21 Cost., in quanto il blocco si sarebbe tradotto in una censura preventiva e lesiva del diritto di cronaca; in subordine, eccepiva l'illegittimita' costituzionale degli articoli 143 e 154 del codice privacy, in relazione all'articolo 21 Cost.; nel merito, rilevava l'infondatezza nel merito del provvedimento impugnato.

Si costituiva il Garante che deduceva l'infondatezza del ricorso e sottolineava la legittimita' del provvedimento impugnato.

Il Tribunale di Milano, con sentenza del 27 marzo 2008, ha rigettato il ricorso, ritenendo che correttamente il Garante avesse vietato l'ulteriore diffusione dei dati personali della Principessa (OMISSIS) tramite un servizio giornalistico che violava il principio di essenzialita' dell'informazione e, quindi, costituiva trattamento illecito di quei dati, a norma del codice privacy (articolo 137, comma 3) e del Codice di deontologia per l'attivita' giornalistica (articolo 6 del codice deontologico, rubricato "essenzialita' della notizia") che considerano legittima la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale quando l'informazione sia essenziale, requisito da valutare in concreto e in relazione al contesto della notizia ed ai soggetti coinvolti. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che il bozzetto autoptico con le indicazioni del medico legale in lingua francese, con la traduzione dettagliata delle ferite sul corpo della Principessa, nulla aggiungesse alla notizia, ormai di dominio pubblico, sulle cause della sua morte.

Avverso la predetta sentenza la (OMISSIS) S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, cui si oppone con controricorso il Garante per la Protezione dei Dati Personali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, la (OMISSIS) rimprovera al Tribunale la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 139, articolo 143, lettera b) e c), e articolo 154, lettera c) e d), del codice privacy, in relazione all'articolo 21 Cost., per avere interpretato le norme del medesimo codice, come se consentissero erroneamente di inibire in via preventiva e generale e per il futuro la diffusione a mezzo stampa di dati personali, anziche' interpretarle nel senso, costituzionalmente orientato ex articolo 21 Cost., comma 2, di escludere il potere inibitorio e di ammettere la sola tutela rimediale ex post del risarcimento del danno; chiede, in subordine, di rimettere alla Corte costituzionale la soluzione della questione, non manifestamente infondata, di legittimita' costituzionale delle medesime norme, in quanto contrastanti con l'articolo 21 Cost. che pone un divieto assoluto di soggezione della stampa ad autorizzazioni e censure.

Il motivo investe esclusivamente la modalita' di tutela preventiva che si assume non consentita dall'ordinamento e, comunque, accordata dal Garante in modo illegittimo e contrario all'invocato precetto costituzionale.

Esso e' infondato.

L'impugnato provvedimento del Garante ha vietato alla (OMISSIS) "di diffondere i dati personali di carattere sanitario relativi alla Principessa (OMISSIS) pubblicati alle pag. 12 e 13 del numero (OMISSIS) del (OMISSIS) del settimanale (OMISSIS)". Non si e' trattato, quindi, di una tutela anticipata rispetto a una pubblicazione futura e incerta, ma di una pubblicazione gia' avvenuta, rispetto alla quale il Garante ha esercitato il potere, riconosciutogli dall'articolo 143, lettera c), e articolo 154, lettera c) e d), del codice privacy di vietare o disporre il blocco del trattamento dei dati personali che risulti illecito o non corretto, anche a causa della violazione delle prescrizioni del codice deontologico nell'esercizio dell'attivita' giornalistica (articolo 139, comma 5, del codice privacy, articoli 6 e 10 del codice deontologico, approvato con provvedimento del Garante del 29 luglio 1998, con riguardo all'essenzialita' dell'informazione e alla tutela della dignita' della persona).

La suddetta violazione e' stata imputata alla ricorrente per le modalita' di pubblicazione del servizio giornalistico che dava eccessivo spazio ai dettagli anatomici delle ferite riscontrate sul corpo della (OMISSIS). Il giudice di merito, cui e' riservato l'accertamento in fatto dell'essenzialita' della notizia (v. Cass. n. 17408/2012), ha osservato che quei dettagli erano "in definitiva volti a suscitare nient'altro che una morbosa attenzione del lettore sui particolari dell'evento lesivo" e, quindi, inutili rispetto allo scopo di informare su un evento di interesse pubblico gia' ampiamente noto nei suoi aspetti principali, con un effetto non rispettoso del principio di essenzialita' dell'informazione (articolo 137, comma 3, del codice privacy) e lesivo del diritto fondamentale della dignita' della persona.

Il prospettato dubbio di legittimita' costituzionale rivolto, peraltro genericamente, alle norme che prevedono una tutela preventiva e inibitoria del trattamento illecito o scorretto di dati personali, e' manifestamente infondato.

Il codice privacy attribuisce al Garante per la Protezione dei dati personali il potere, non solo, di ordinare "la cessazione del comportamento illegittimo" e di prescrivere "le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato" (articolo 150, comma 2), al fine di "rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti" (articolo 143, lettera b, e articolo 154, lettera c), ma anche di adottare ogni altro provvedimento necessario quando vi sia comunque un "concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o piu' interessati" (articolo 143, lettera c).

Le suddette norme non violano ma attuano il principio costituzionale secondo cui il diritto del giornalista (che deriva dall'articolo 21 Cost., commi 1 e 2) di divulgare dati sensibili, senza il consenso del titolare ne' l'autorizzazione del Garante, e' condizionato all'essenzialita' della divulgazione, a tutela del valore primario della dignita' della persona coinvolta. Tale tutela non sarebbe piena (come pretendono gli articoli 2 e 24 Cost.) qualora fosse limitata a quella minima del risarcimento del danno per equivalente e il titolare dell'interesse sostanziale minacciato o leso non avesse la possibilita' di impedire in via preventiva il compimento o la prosecuzione del trattamento illecito o scorretto dei dati medesimi.

Il secondo e terzo motivo del ricorso sono inammissibili, perche' privi del necessario momento di sintesi, richiesto dall'articolo 366 bis c.p.c., (applicabile ratione temporis) e contenente un'esposizione chiara e sintetica del fatto controverso - in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria - ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza renda la motivazione inidonea a giustificare la decisione (v. Cass. n. 12248/2013, 24255/2011, 4556/2009, sez. un. n. 20603/2007).

Il ricorso e' rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Non puo' trovare accoglimento la richiesta del PG di condanna aggravata alle spese (a norma dell'articolo 385 c.p.c., comma 4, applicabile ratione temporis), non ravvisandosi colpa grave nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Dott. 5000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalita' e gli altri dati identificativi.

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