Chiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa uò validamente concederla in comodato

Chiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederla in comodato ed è, in conseguenza, legittimato a richiederne la restituzione, allorché il rapporto venga a cessare. Pertanto, il comodante che agisce per la restituzione della cosa nei confronti del comodatario non deve provare il diritto di proprietà, avendo soltanto l’onere di dimostrarne la consegna ed il rifiuto di restituzione, mentre spetta al convenuto dimostrare di possedere un titolo diverso per il suo godimento (Fonte: Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24, 2015)

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 14 luglio 2015, n. 14650



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME' Giuseppe - Presidente

Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere

Dott. RUBINO Lina - Consigliere

Dott. D'AMICO Paolo - rel. Consigliere

Dott. BARRECA Giuseppina L. - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12084-2012 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS);

- intimata -

avverso la sentenza n. 290/2011 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 01/04/2011 R.G.N. 492/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/04/2015 dal Consigliere Dott. PAOLO D'AMICO;

udito l'Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario che ha concluso per il rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS) convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Orbino, (OMISSIS) esponendo: di aver abitato per lunghi periodi nella piccola porzione di un immobile sito in (OMISSIS), - di proprieta' di (OMISSIS) ove quest'ultimo, figlio di (OMISSIS) e (OMISSIS), aveva vissuto sino alla separazione con la moglie (OMISSIS) la quale successivamente aveva continuato a goderne -, dove avevano depositato molti mobili di famiglia.

Gli attori chiedevano la restituzione dei suddetti mobili - posto che all'atto di rilascio dell'immobile era stata constatata la mancanza degli stessi - e la condanna della convenuta al risarcimento dei danni nella misura di euro 21.670,00 oltre accessori, per i danni causati all'appartamento.

Parte convenuta chiedeva il rigetto della domanda.

Il Tribunale di Urbino rigetto' la domanda di restituzione dei beni mobili di proprieta' dell'attore esistenti all'interno dell'immobile sito in (OMISSIS) ed accolse parzialmente la domanda di risarcimento del danno condannando la convenuta al pagamento della somma di euro 3.377,76, oltre accessori.

Proposero appello (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS) chiedendo la condanna di (OMISSIS) alla restituzione ai rispettivi proprietari dei mobili ed oggetti di cui all'apposito elenco, nonche' il rimborso delle spese necessarie per il ripristino dell'immobile e il risarcimento dei danni arrecati allo stesso.

(OMISSIS) chiedeva il rigetto dell'appello e proponeva appello incidentale.

La Corte d'appello di Ancona, in parziale accoglimento dell'appello, ha respinto la domanda di restituzione ed ha condannato l'appellata al pagamento, in favore di (OMISSIS), dell'ulteriore somma di euro 6.254,00; ha respinto l'appello incidentale; ha condannato l'appellata a rifondere in favore degli appellanti un terzo delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, compensate per la restante parte.

Propongono ricorso per cassazione (OMISSIS) ed (OMISSIS) con dodici motivi.

Parte intimata non svolge attivita' difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo parte ricorrente denuncia "contraddittorieta', illogicita' ed insufficienza della motivazione (articolo 360 c.p.c., n. 5)".

Sostengono i ricorrenti che la Corte d'appello illogicamente grava gli appellanti anche dell'onere probatorio relativo alla consegna della parte dei mobili gia' ammessa dalla (OMISSIS). E non si comprende, a loro avviso, perche' vengano introdotti nuovi elementi da provare quali la precedente disponibilita' dei beni mobili da parte dei (OMISSIS), la presenza degli stessi all'interno dell'abitazione e la loro successiva mancanza.

La prova di tali elementi, secondo i ricorrenti, e' inutile non avendo la convenuta formulato tempestiva opposizione in merito e trattandosi di fatti non controversi.

E comunque i ricorrenti segnalano la grave contraddittorieta' della sentenza che ha mutato le proprie argomentazioni facendone conseguire oneri probatori a loro esclusivo carico.

2. Con il secondo motivo si denuncia "violazione dell'articolo 167 c.p.c. e articolo 2697 c.c. (articolo 360 c.p.c., n. 3)".

I ricorrenti censurano la sentenza della Corte d'appello che, nonostante il mancato rispetto da parte della convenuta dell'onere di specificare quali erano i singoli beni donati e quali acquistati, ha posto a carico degli attuali ricorrenti l'onere della prova su tutti i fatti di causa, ivi compresi quelli dedotti dalla convenuta e non controversi.

Ad avviso dei ricorrenti il giudice ha erroneamente applicato l'articolo 2697 c.c. esonerando la (OMISSIS) da qualsiasi onere probatorio relativo agli opposti titoli di godimento dei beni (proprieta' per donazione e proprieta' per acquisto) attribuendo oneri probatori esclusivamente agli appellanti attuali ricorrenti.

3. Con il terzo motivo si denuncia "Omessa motivazione - violazione dell'articolo 2697 c.c. (articolo 360, nn. 3 e 5)".

Ritengono i ricorrenti che la Corte non si e' espressa sulle loro eccezioni in ordine all'asserita donazione. La controparte, per i ricorrenti, non ha prodotto alcun atto scritto pubblico, come richiesto dalla legge, ma si e' limitata ad affermare che i beni erano stati donati, senza fornire alcuna indicazione dei medesimi.

I tre motivi, che per la stretta connessione devono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.

Chiunque abbia la disponibilita' di fatto di una cosa, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, puo' validamente concederla in comodato ed e', in conseguenza, legittimato a richiederne la restituzione, allorche' il rapporto venga a cessare. Pertanto, il comodante che agisce per la restituzione della cosa nei confronti del comodatario non deve provare il diritto di proprieta', avendo soltanto l'onere di dimostrarne la consegna e il rifiuto di restituzione, mentre spetta al convenuto dimostrare di possedere un titolo diverso per il suo godimento (Cass., 5 settembre 2013, n. 271).

L'impugnata sentenza, in applicazione dei suddetti principi, ha ritenuto che i coniugi (OMISSIS) non hanno fornito la prova dell'intervenuta consegna dei beni mobili attraverso la prova della precedente disponibilita' e della presenza dei suddetti mobili nell'abitazione della (OMISSIS).

Non si riscontra pertanto alcun vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento alla mancata prova dei presupposti utili all'accoglimento dell'azione di restituzione, considerando che la contraddittorieta' della motivazione deve aver ad oggetto un fatto controverso e decisivo e non valutazioni che si assumano genericamente illogiche.

Quanto alla pretesa violazione dell'articolo 167 c.p.c., non e' esatto affermare che la convenuta non ha specificamente contestato il fatto posto a fondamento della pretesa attorea, ossia la restituzione dei mobili.

Infatti, emerge dall'impugnata sentenza che la (OMISSIS) ha obiettato che gli arredi di cui i coniugi (OMISSIS) chiedevano la restituzione costituivano, in gran parte, oggetto di donazione da parte dei predetti in favore della coppia; per altra parte si trattava di beni acquistati direttamente dalla stessa (OMISSIS) o dai suoi genitori in ordine ai quali gli attori non potevano vantare alcun diritto.

Il generico riconoscimento, da parte della (OMISSIS), della consegna di alcuni mobili non consente l'individuazione e la riconducibilita' degli stessi a quelli indicati nell'elenco dei coniugi (OMISSIS). Correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto che i coniugi (OMISSIS) non hanno fornito la prova che ciascun bene mobile, singolarmente individuato, sia stato consegnato nel corso degli anni alla (OMISSIS). Pertanto non si pone un problema del titolo di detenzione.

4. Con il quarto motivo si denuncia "omessa valutazione di prove testimoniali - Contraddittorieta' ed insufficiente motivazione (articolo 360 c.p.c., n. 5)".

5. Con il quinto motivo si denuncia "omessa valutazione di prove testimoniali dei testi assunti in prova delegata avanti il Tribunale di Napoli - Sez. Distaccata di Casoria ( (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)

6. Con il sesto motivo si denuncia "insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione (articolo 360 c.p.c., n. 5)".

7. Con il settimo motivo si denuncia "erronea motivazione (articolo 360 c.p.c., n. 5)".

Dal quarto al settimo motivo i ricorrenti sostengono che le deposizioni dei testi erano determinanti ai fini della prova della proprieta' dei mobili e della consegna dei mobili e degli oggetti. In particolare i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per non aver attribuito valore probatorio alle diverse testimonianze e sostengono che, contrariamente a quanto esposto nella sentenza, i testi hanno riconosciuto che alcuni beni dei coniugi (OMISSIS) - (OMISSIS) provenivano dalla casa di (OMISSIS) dei ricorrenti.

I motivi sono infondati.

L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonche' la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilita' dei testi e sulla credibilita' di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute piu' idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass., 21 luglio 2010, n. 17097).

Nella specie la Corte d'appello ha adeguatamente indicato le varie ragioni per cui ha ritenuto le prove testimoniali non sufficienti a integrare la prova richiesta, non avendo gli stessi testimoni specificamente individuato i beni per cui e' causa.

8. Con l'ottavo motivo si denuncia "omessa valutazione di documenti e di comportamenti processuali ed extraprocessuali articolo 360 c.p.c., n. 5".

Sostengono i ricorrenti che il giudice d'appello ha omesso ogni riferimento ad una serie di elementi acquisiti nel processo che risultano decisivi; in particolare, dai documenti di causa e dagli atti penali depositati risultano le seguenti circostanze: a) la (OMISSIS) ammette di aver asportato dalla casa coniugale beni ritenuti di sua proprieta'; b) ella e' stata sorpresa in flagrante dai carabinieri mentre, insieme al padre, prelevava un cassettone per caricarlo nella sua autovettura; c) la teste (OMISSIS) ha visto che la (OMISSIS) portava via quadri ed oggetti d'argento dalla casa coniugale.

Il motivo e' inammissibile per mancato rispetto dell'articolo 366 c.p.c., n. 6, non risultando se, dove e quando sono stati depositati i documenti di cui sopra e dove gli stessi si trovino attualmente.

In tema di ricorso per cassazione, l'articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, novellato dal Decreto Legislativo n. 40 del 2006, oltre a richiedere l'indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto; tale prescrizione va poi correlata all'ulteriore requisito di procedibilita' di cui all'articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purche' nel ricorso si specifichi che il fascicolo e' stato prodotto e la sede in cui il documento e' rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l'indicazione che il documento e' prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell'articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimita' o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento; c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullita' della sentenza od all'ammissibilita' del ricorso (articolo 372 c.p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l'esaurimento della possibilita' di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell'ambito del ricorso (Cass. S.U., 25 marzo 2010, n. 7161; Cass., S.U., 2 dicembre 2008, n. 28547).

9. Con il nono motivo si denuncia "contraddittoria insufficiente motivazione - violazione dell'articolo 345 c.p.c. - articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5".

I ricorrenti censurano la sentenza impugnata laddove quest'ultima non ha ammesso la testimonianza di (OMISSIS) (figlio di (OMISSIS) e (OMISSIS)). Essi chiedono a questa Corte che a (OMISSIS) vengano sottoposti i capitoli gia' indicati nella memoria ex articolo 184 c.p.c..

Il motivo e' infondato.

L'articolo 345 c.p.c., comma 3, come modificato dalla Legge 26 novembre 1990, n. 353, nell'escludere l'ammissibilita' di nuovi mezzi di prova nel giudizio di secondo grado, ivi compresi i documenti, consente al giudice di appello di ammettere, oltre alle nuove prove che le parti non abbiano potuto produrre prima per causa ad esse non imputabile, quelle che ritenga, nel quadro delle risultanze istruttorie gia' acquisite, indispensabili perche' dotate di un'influenza causale piu' incisiva rispetto a quella che le prove, definite come rilevanti, hanno sulla decisione finale della controversia. Tale facolta', comunque, quand'anche si ritenesse di carattere discrezionale, non puo' mai essere esercitata in modo arbitrario, dovendo essere espressa in un provvedimento motivato, il cui contenuto e' censurabile in sede di legittimita' ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, (Cass., 19 aprile 2006, n. 9120).

Nel caso in esame l'impugnata sentenza ha ritenuto che, anche ad ammettere la suddetta prova testimoniale, quest'ultima non consentirebbe comunque l'esatta individuazione dei beni oggetto di restituzione.

10. Con il decimo motivo si denuncia "contraddittoria, insufficiente e omessa valutazione di prove (articolo 360 c.p.c.)."

Con tale motivo i ricorrenti lamentano l'omessa valutazione delle prove da parte della sentenza impugnata per gli oggetti che si trovavano nella cassaforte della casa.

11. Con l'undicesimo motivo si denuncia "illogicita' e contraddittorieta' della motivazione articolo 360 c.p.c., n. 5"

Ritengono i ricorrenti che la decisione della sentenza sia illogica. Infatti la Corte, pur riconoscendo che l'asportazione della stufa stube e' stata effettuata dalla (OMISSIS), liquida il costo dell'asportazione delle macerie e l'idrolavaggio del pavimento, ma non riconosce il danno per la ricostruzione della canna fumaria.

Il decimo e l'undicesimo motivo, da trattare unitariamente per via della loro stretta connessione, sono infondati.

Il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimita' ex articolo 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non puo' invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perche' la citata norma non conferisce alla Corte di legittimita' il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l'attendibilita' e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., 18 marzo 2011, n. 6288).

L'impugnata sentenza non presenta alcuna contraddizione e svolge una approfondita analisi sia in riferimento alla mancata prova dei presupposti utili per l'accoglimento dell'azione di restituzione, sia in riferimento al riconoscimento del danno per la ricostruzione della canna fumaria. Si tratta di considerazioni di fatto sviluppate in modo giuridicamente e logicamente corretto che in questa sede non e' dato sindacare. E comunque il ricorrente effettua una generica contestazione senza criticare la sentenza impugnata.

12. Con il dodicesimo motivo si denuncia "insufficiente e contraddittoria motivazione articolo 360 c.p.c., n. 5".

La parziale compensazione delle spese di secondo grado, per i ricorrenti, non appare congruamente motivata ove si pensi alla vicenda che e' stata oggetto della causa ed al comportamento processuale della convenuta.

Il motivo e' infondato.

Premesso infatti che nella fattispecie si applica l'articolo 92 nell'originaria formulazione, non viola tale norma, ne' quella di cui all'articolo 91 c.p.c., la disposta compensazione delle spese effettuata dal giudice in appello, con riferimento al ridotto accoglimento della domanda.

La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (articolo 92 c.p.c., comma 2), sottende - anche in relazione al principio di causalita' - una pluralita' di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorche' essa sia stata articolata in piu' capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero quando la parzialita' dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo (Cass., 21 ottobre 2009, n. 22381).

In tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato della corte di cassazione e' limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa. Pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunita' di compensare a norma dell'originaria formulazione dell'articolo 92 c.p.c. (applicabile nella fattispecie ratione temporis) in tutto o in parte le spese di lite, e cio' sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cass., 14 novembre 2002, n. 16012; Cass., 1 ottobre 2002, n. 14095; Cass., 11 novembre 1996, n. 9840).

Nel caso in esame il giudice d'appello non ha emesso alcuna condanna alle spese nei confronti degli attuali ricorrenti e correttamente l'impugnata sentenza ha applicato l'articolo 92 c.p.c., comma 2, per l'accoglimento parziale delle domande proposte dagli attuali ricorrenti. Ha percio' condannato la (OMISSIS) a rifondere, in favore dei (OMISSIS), in terzo delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio per il rigetto delle domande non accolte.

13. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e in assenza di attivita' difensiva di parte intimata non si provvede sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

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