L'istituto di vigilanza è responsabile dei danni derivanti dal furto nell'abitazione oggetto del contratto

In presenza di un contratto di vigilanza di una casa di abitazione, ove non siano state adottate le misure convenute o comunque necessarie a sventare tempestivamente il furto, non è del tutto imputabile a colpa del danneggiato il fatto che non sia stata fornita la prova specifica della natura degli oggetti sottratti e del loro valore, prova che avrebbe richiesto la predisposizione dell'inventario preciso di tutti i beni e i preziosi esistenti nell'appartamento alla data del furto e una stima del loro valore a opera di persona estranea e affidabile, cautele cui normalmente non si precede.

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 30 luglio 2015, n. 16195



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - Presidente

Dott. SESTINI Danilo - Consigliere

Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere

Dott. RUBINO Lina - Consigliere

Dott. LANZILLO Raffaella - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11915/2012 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) SPA;

- intimata -

Nonche' da:

(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione, dottor (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso incidentale;

- ricorrente incidentale -

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente all'incidentale -

avverso la sentenza n. 314/2011 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 26/03/2011, R.G.N. 523/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/05/2015 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l'Avvocato (OMISSIS) per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 2004 (OMISSIS) ha convenuto davanti al Tribunale di Genova la s.p.a. (OMISSIS), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per responsabilita' contrattuale, a seguito del furto perpetrato all'interno del suo appartamento il 26 marzo 2004, nel vigore del contratto di vigilanza in corso con la convenuta.

Quest'ultima, avvertito il segnale di allarme, non ha avvertito la polizia e ha tardato nell'inviare sul posto il suo personale, che fra l'altro e' giunto in luogo senza le chiavi dell'appartamento, che e' stato nel frattempo svaligiato.

La convenuta ha resistito, negando ogni inadempimento.

Con sentenza n. 465/2007 il Tribunale ha condannato la (OMISSIS) al risarcimento dei danni, quantificati in euro 35.000,00, oltre rivalutazione, interessi e spese. Proposto appello dalla s.p.a. (OMISSIS), subentrata alla (OMISSIS), a cui ha resistito il (OMISSIS), con sentenza depositata il 26 marzo 2011 n. 314 la Corte di appello di Genova ha ridotto la somma liquidata in risarcimento dei danni ad euro 7.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi, ritenendo carente la prova dei danni, che ha quantificato in via equitativa con riferimento all'importo delle somme pagate dal (OMISSIS) quale corrispettivo del servizio di vigilanza.

Il (OMISSIS) propone due motivi di ricorso per cassazione.

Resiste la (OMISSIS) con controricorso, proponendo due motivi di ricorso incidentale, a cui il ricorrente replica con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione nel capo in cui la sentenza di appello gli ha negato il risarcimento dei danni conseguenti al furto di gioielli e di altri oggetti di valore, con la motivazione che si trattava di beni di proprieta' della moglie, la quale non e' parte del contratto di vigilanza.

Afferma che il contratto deve intendersi riferito a tutti i beni compresi nell'appartamento, cosi' come avviene nel caso di assicurazione contro il furto, in quanto oggetto del servizio non e' la persona od il patrimonio del contraente, ma la sua abitazione, con tutto cio' che vi e' contenuto.

1.1.- Il motivo non e' fondato.

Le argomentazioni del ricorrente vanno in linea di principio condivise, quanto al rilievo che il servizio di vigilanza va riferito all'immobile che ne costituisce oggetto, con tutto il suo contenuto, restando irrilevante il fatto che taluni oggetti o arredi appartengano non al diretto contraente, ma ad altri.

Cio' vale in particolare quando i pretesi terzi siano componenti della famiglia del contraente e con lui conviventi, donde una stretta comunanza di interessi in ordine alle spese ed agli oneri inerenti alla custodia dei beni ed al loro ripristino un caso di sottrazione.

Ma analogo principio e' da ritenere applicabile quando si tratti di terzi estranei, nei confronti dei quali il contraente possa essere chiamato a rispondere, nel caso di perdita o di danneggiamento dei beni in sua custodia. Salva restando, ovviamente, una diversa pattuizione, che peraltro nella specie non e' stata invocata da alcuno.

Pertanto, in mancanza di diversa disposizione contenuta nel contratto, la responsabilita' dell'istituto di vigilanza che abbia omesso di adottare le misure convenute o comunque necessarie a sventare tempestivamente il furto - come i giudici di merito hanno accertato essere avvenuto nel caso di specie - si estende all'intero contenuto dell'abitazione da proteggere ed obbliga il responsabile al risarcimento dei danni, commisurati al valore dei beni danneggiati o sottratti, siano questi di proprieta' del contraente, o di taluno dei componenti del suo nucleo familiare o con lui conviventi, od anche di proprieta' di terzi, nei confronti dei quali il contraente possa essere chiamato a rispondere.

La motivazione della sentenza impugnata dovrebbe essere quindi corretta, ove vi si ravvisasse l'enunciazione di un principio diverso.

Resta il fatto che l'argomento di cui sopra non costituisce l'unico, e neppure il principale, motivo della decisione, ma solo una delle considerazioni in base alle quali la Corte di appello ha ritenuto di non poter confermare la sentenza di primo grado, quanto alla somma da liquidare in risarcimento dei danni.

La ragione determinante della decisione e' consistita nel fatto che il danneggiato non ha potuto fornire alcuna prova circa la natura degli oggetti sottratti ed il loro valore.

Ha rilevato la Corte di appello che il Tribunale ha quantificato equitativamente i danni senza indicare alcun parametro valutativo, limitandosi a ridurre del 20% la somma di euro 45.900,00, chiesta dall'attore sulla base dell'elenco dei beni sottratti contenuto nella denuncia di furto, privo di ogni pezza giustificativa e di ogni riscontro probatorio.

Ha inoltre ritenuto doversi detrarre dalla somma liquidata in primo grado varie spese non collegate causalmente all'inadempimento della (OMISSIS) e sulla base di tutte queste considerazioni ha adottato un criterio diverso di quantificazione dei danni.

Le censure di cui al primo motivo non giustificano, quindi, l'annullamento della decisione.

2.- Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha quantificato equitativamente i danni sulla base di un criterio a suo avviso non congruente, perche' parametrato sull'importo delle somme pagate dal (OMISSIS) quale corrispettivo del servizio di vigilanza, anziche' sul valore degli oggetti rubati.

Il motivo va esaminato congiuntamente al primo motivo del ricorso incidentale, che propone censure uguali ed opposte, poiche' denuncia la contraddittorieta' della motivazione per il fatto che della Corte di appello - avendo constatato la mancanza di ogni prova del valore degli oggetti rubati o danneggiati - avrebbe dovuto respingere la domanda attrice, anziche' quantificare il danno sulla base di un criterio diverso, qual e' quello che fa riferimento al corrispettivo del servizio di vigilanza.

3.- I motivi non sono fondati.

Vero e' che il soggetto danneggiato e' in linea di principio tenuto a fornire la prova sia dell'esistenza, sia dell'entita' dei danni.

Nella specie, tuttavia, da un lato la materiale esistenza del furto e del danneggiamento dell'abitazione e' indubbia ed e' stata constatata anche dall'Istituto di vigilanza chiamato a risponderne; dall'altro lato e' comprensibile, e non e' del tutto imputabile a colpa del danneggiato, il fatto che non sia stata fornita la prova specifica della natura degli oggetti sottratti e del loro valore: prova che avrebbe richiesto la predisposizione dell'inventario preciso di tutti i beni e i preziosi esistenti nell'appartamento alla data del furto, e una stima del loro valore ad opera di persona estranea e affidabile: cautele a cui normalmente non si procede.

Correttamente, pertanto, la Corte di appello ha ritenuto di dover attribuire una somma in risarcimento dei danni, in considerazione dell'evidenza e certezza dei danni medesimi e di procedere alla valutazione equitativa sulla base di un parametro di valutazione diverso da quello consistente nel riferimento alla natura ed al valore (entrambi ignoti) degli oggetti sottratti: parametro che ha ravvisato nelle somme pagate dal danneggiato per un servizio che non gli e' stato reso, nell'unica occasione in cui se ne e' presentata la necessita'.

A questa Corte compete solo una valutazione in termini di razionalita' del criterio equitativo adottato, e una tale valutazione non puo' che essere positiva, pur se la somma liquidata e' largamente inferiore a quella richiesta.

La valutazione della Corte di appello appare equa nei confronti del danneggiato, perche' sarebbe stato suo onere, se non dimostrare la precisa entita' dei danni subiti, quanto meno offrire un qualche prova testimoniale, od anche meramente presuntiva, circa la natura e il valore degli oggetti sottratti, si' da giustificare la condanna del responsabile al pagamento di una somma maggiore.

La valutazione e' equa anche nei confronti del danneggiante, poiche' l'esistenza del danno e' certa ed e' stata da lui in gran parte verificata, e la somma liquidata a suo carico con riferimento all'importo del corrispettivo ricevuto per il servizio non reso, non e' manifestamente sproporzionata per eccesso, in relazione all'importo dei danni da risarcire.

4.- Il secondo motivo del ricorso incidentale e' inammissibile perche' generico, in quanto si limita a denunciare apoditticamente la violazione degli articoli 1226 e 2697 cod. civ., senza alcuna argomentazione di supporto.

5.- Entrambi i ricorsi sono respinti.

6. Considerata la reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio si compensano.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale.

Compensa le spese del giudizio di cassazione.
 

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