preclusione per il titolare di un marchio a opporsi all'uso da parte di terzi è subordinata alla consapevole tolleranza per cinque anni ed alla successiva registrazione del marchio uguale o simile

In base alla normativa (articolo 28 del Codice della proprietà industriale) la preclusione per il titolare di un marchio a opporsi all'uso da parte di terzi è subordinata a due condizioni: una consapevole tolleranza per cinque anni e la successiva registrazione del marchio uguale o simile, ipotesi quest'ultima che nella fattispecie non si era verificata. L'assenza di uno scopo di lucro non basta a far escludere il carattere imprenditoriale di un club amatoriale. Perché si realizzi il requisito dell'organizzazione imprenditoriale non è necessario un complesso ordinato di mezzi e persone, ma è sufficiente che l'attività sia svolta in modo sistematico e continuativo. Una condizione indirettamente dimostrata dall'incontestato pagamento delle quote associative in occasione degli eventi, organizzati con criteri di continuità. Nella fattispecie la tolleranza dimostrata dalla Ferrari verso i club non ufficiali che usano il mitico cavallino rampante e la F su sfondo rosso e con braccio superiore allungato, non esclude la contraffazione del brand e la concorrenza sleale.

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 27 novembre 2013, n. 26498

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