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Codice Civile - Libro Quarto - Delle obbligazioni

Estratto dal libro IV (delle obbligazioni) - titolo IX (dei fatti illeciti) - del Codice Civile

Estratto dal libro IV (delle obbligazioni) - titolo IX (dei fatti illeciti) - del Codice Civile

art. 2043 cod. civ. (risarcimento per fatto illecito)
art. 2045 cod. civ. (stato di necessità)
art. 2048 cod. civ. (responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori, dei maestri d'arte)
art. 2049 cod. civ. (responsabilità dei padroni e committenti)
art. 2055 cod. civ. (responsabilità solidale)
art. 2056 cod. civ. (valutazione dei danni)
art. 2057 cod. civ. (danni permanenti)
art. 2058 cod. civ. (risarcimento in forma specifica) art. 2059 cod. civ. (danni non patrimoniali)

TITOLO IX

DEI FATTI ILLECITI

 

Art. 2043 Risarcimento per fatto illecito

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno (Cod. Pen. 185).

Art. 2044 Legittima difesa

Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri (Cod. Pen. 52).

Art. 2045 Stato di necessità

Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare se o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona (1447), e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato ne era altrimenti evitabile (Cod. Pen. 54), al danneggiato è dovuta un'indennità, la cui misura e rimessa all'equo apprezzamento del giudice (att. 194).

Art. 2048 Responsabilità dei genitori; dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte

Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati (314 e seguenti, 301, 390 e seguenti) o delle persone soggette alla tutela (343 e seguenti, 414 e seguenti), che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti (2130 e seguenti) nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto.

Art. 2049 Responsabilità dei padroni e dei committenti

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

 

Art. 2055 Responsabilità solidale

Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido (1292) al risarcimento del danno.

Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate (1299).

Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.

Art. 2056 Valutazione dei danni

Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli artt. 1223,1226 e 1227.

Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.

Art. 2057 Danni permanenti

Quando il danno alle persone ha carattere permanente la liquidazione può essere fatta dal giudice, tenuto conto delle condizioni delle parti e della natura del danno, sotto forma di una rendita vitalizia (1872 e seguenti). In tal caso il giudice dispone le opportune cautele (att. 194).

Art. 2058 Risarcimento in forma specifica

Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile.

Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore (att. 194).

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