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La responsabilita' della struttura ospedaliera, fondata sul "contatto sociale", ha natura contrattuale

La responsabilita' della struttura ospedaliera, fondata sul "contatto sociale", ha natura contrattuale. Ne consegue che, in virtu' del contratto, la struttura deve fornire al paziente una prestazione assai articolata, definita genericamente di "assistenza sanitaria", che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori. Cosi' ricondotta la responsabilita' della struttura ad un autonomo contratto (di spedalita'), la sua responsabilita' per inadempimento si muove sulle linee tracciate dall'articolo 1218 cod. civ., e, per quanto concerne le prestazioni mediche che essa svolge per il tramite dei medici propri ausiliari l'individuazione del fondamento di responsabilita' dell'ente nell'inadempimento di obblighi propri della struttura consente quindi di abbandonare il richiamo, alquanto artificioso, alla disciplina del contratto d'opera professionale e di fondare semmai la responsabilita' dell'ente per fatto dei dipendente sulla base dell'articolo 1228 cod. civ..

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 3 febbraio 2012, n. 1620



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista - Presidente

Dott. UCCELLA Fulvio - Consigliere

Dott. D'ALESSANDRO Paolo - rel. Consigliere

Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23466/2010 proposto da:

LA. EL. (OMESSO), TO. JE. PI. (OMESSO), TO. CR. (OMESSO), TO. VA. (OMESSO), elettivamente domiciliati in (OMESSO), presso lo studio dell'avvocato MA. Ma. , che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato CO. EN. giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro

AL. S.P.A. (OMESSO) in persona dei procuratori Dr. CE. AN. e Dr.ssa GE. AN. , elettivamente domiciliata in (OMESSO), presso lo studio dell'avvocato SP. GI. , che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

OSPEDALE (OMESSO) (OMESSO) in persona della suora VI. DI. MA. TE. , elettivamente domiciliato in (OMESSO), presso lo studio dell'avvocato MA. AN. FR. , che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato UM. FA. giusta delega in atti;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 1728/2010 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 10/09/2010, R.G.N. 125/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/2012 dal Consigliere Dott. PAOLO D'ALESSANDRO;

udito l'Avvocato EN. CO. ;

udito l'Avvocato GI. SP. ;

udito l'Avvocato AN. FR. MA. ;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

To.Je. Pi. , in proprio e quale tutore del figlio To. Da. , La. El. in To. , To.Va. e To. Cr. propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che ha rigettato il loro gravame contro la sentenza di primo grado del Tribunale di Venezia, che aveva respinto la domanda risarcitoria proposta nei confronti dell'Ospedale (OMESSO) e della chiamata in garanzia RA. S.p.A., in relazione alle lesioni subite durante il parto da To.Da. .

Resistono con controricorsi l'Ospedale (OMESSO) e l' Al. S.p.A., succeduta alla R.A.S..

Tutte le parti hanno depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo i ricorrenti lamentano vizio di motivazione e violazione dell'articolo 2909 cod. civ. e articolo 346 cod. proc. civ., deducendo che la sentenza di secondo grado avrebbe individuato, pur in difetto di appello sul punto, una concausa del danno (malattia rara congenita) di cui non si parla nella sentenza di primo grado (che avrebbe ricondotto il danno esclusivamente alla sofferenza in travaglio) ed inoltre, in altra parte della motivazione, avrebbe contraddittoriamente individuato proprio nell'evento ipossico acuto perinatale la causa del danno.

1.1.- Va premesso - in relazione alla eccezione formulata in controricorso dall' Al. - che il mancato deposito di copia delle due consulenze tecniche d'ufficio, richiamate dalla sentenza e quindi dal motivo, e la mancata indicazione della sede processuale dove le stesse erano state depositate nella fase di merito non e' causa di improcedibilita' del mezzo, alla luce del chiaro disposto di Cass., SS.UU. 3 novembre 2011 n. 22726, secondo cui l'onere del ricorrente, di cui all'articolo 369 cod. proc. civ., n. 4, di depositare insieme al ricorso "gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda" e' soddisfatto quanto agli atti e documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio (come le consulenze tecniche svolte nei due gradi di giudizio), mediante il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ex articolo 369 cod. proc. civ., u.c..

1.2.- Nel merito, il mezzo e' infondato sotto entrambi i profili.

Sotto il primo, il ricorrente sembra assumere che si sia formato il giudicato quanto al nesso causale, costituente "elemento logico autonomo" della sentenza.

Tale tesi non puo' tuttavia essere accolta.

Il carattere devolutivo dell'appello comporta infatti che, qualora con il gravame sia impugnata la decisione di rigetto della domanda, il giudice dell'appello e' libero di valutare autonomamente la domanda stessa, anche individuando un profilo di rigetto diverso da quello valorizzato dal giudice di primo grado. La decisione citata dai ricorrenti (Cass. 18 aprile 2005 n. 7997), d'altro canto, si limita a delineare il rapporto intercorrente tra la fattispecie del nesso causale e quella della colpa, valorizzando l'autonomia della prima rispetto alla seconda, ma non prende in esame, nemmeno implicitamente, la problematica su cui il motivo si fonda.

Nell'individuare, sulla base della CTU di primo grado, una concausa del danno (sindrome di Landau Kleffner) deve dunque ritenersi che la Corte di Appello di Venezia non abbia violato alcuna norma di legge.

Ne' puo' sostenersi, quanto al secondo profilo, che la motivazione sia contraddittoria ove (pag. 17) si occupa dell'invocato parto cesareo, sostenendo che esso "avrebbe, con elevata probabilita' ridotto od eliminato l'ipossia", precisando poi che "l'evento ipossico acuto perinatale (...) determino' il quadro di encefalopatia ipossico ischemica", sol che si consideri che, nella prospettazione della Corte di Appello, l'ipossia e' comunque una concausa dell'evento e in tale ottica ha quindi determinato, in concorso con l'individuata malattia genetica, l'evento stesso.

2.- Con il terzo motivo - da esaminarsi preliminarmente al secondo - i ricorrenti, sotto il profilo della violazione degli articoli 1218 e 2697 cod. civ., censurano la sentenza impugnata, assumendo che la responsabilita' dell'ospedale vada valutata in base ai criteri propri della responsabilita' contrattuale, con la conseguenza che sull'ospedale graverebbe l'onere della prova dell'esatto adempimento.

2.1.- Il terzo motivo e' fondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., SSUU 11 gennaio 2008 n. 577) hanno precisato che la responsabilita' della struttura ospedaliera, fondata sul "contatto sociale", ha natura contrattuale. Ne consegue che, in virtu' del contratto, la struttura deve fornire al paziente una prestazione assai articolata, definita genericamente di "assistenza sanitaria", che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori. Cosi' ricondotta la responsabilita' della struttura ad un autonomo contratto (di spedalita'), la sua responsabilita' per inadempimento si muove sulle linee tracciate dall'articolo 1218 cod. civ., e, per quanto concerne le prestazioni mediche che essa svolge per il tramite dei medici propri ausiliari l'individuazione del fondamento di responsabilita' dell'ente nell'inadempimento di obblighi propri della struttura consente quindi di abbandonare il richiamo, alquanto artificioso, alla disciplina del contratto d'opera professionale e di fondare semmai la responsabilita' dell'ente per fatto dei dipendente sulla base dell'articolo 1228 cod. civ..

E' agevole constatare, nella specie, che l'Ospedale non ha fornito la prova di cui all'articolo 1218 cod. civ., considerate le divergenti conclusioni delle due consulenze tecniche e tenuto conto che - come si ricava dalla stessa sentenza - "circa un mese prima del parto la signora La. fu ricoverata per una gestosi al terzo trimestre", possibile causa di danno ipossico prenatale nel feto.

3.- Resta assorbito il secondo motivo, con il quale i ricorrenti lamentano vizio di motivazione sia quanto alla valutazione delle risultanze della cardiotocografia sia quanto alla valutazione delle carenze della cartella clinica.

4.- Accolto dunque il terzo motivo, rigettato il primo e dichiarato assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione, con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione, che si atterra' al principio di diritto enunciato sub 2.1.

P.Q.M.

la Corte accoglie il terzo motivo, rigetta il primo e dichiara assorbito il secondo, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Venezia in diversa composizione.
 

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