’autorizzazione alla conservazione del nome non può prescindere dal riscontro, da parte del giudice, di un interesse meritevole di tutela sotteso alla richiesta

La tutela dell'identita' personale puo' realizzarsi anche attraverso la protezione di dati, quali il cognome acquisito da numerosi decenni fino alla sostituzione del proprio nei rapporti con gli altri, assorbiti nel tessuto connettivo dell'io, da ritenersi componenti strutturanti la personalita'. Si e' noti, nelle relazioni sociali, in senso ampio e quindi familiari, amicali, di semplice conoscenza, come appartenenza "interna", ad una determinata famiglia, con la quale ci si e' identificati per un lungo vissuto, in qualche caso, come in questo, sradicandosi del tutto da altri contesti anche geografici. Ne consegue, pare a questo Ufficio, che, a fronte della incondizionata tutela del cognome proprio della persona, quello acquisito che, per scelta propria e comune, e per previsione di legge, si aggiunge, ma spesso sostituisce, il proprio, vada reso destinatario di tutela che riconduca la "meritevolezza" necessaria all'averlo portato come : identificativo. Tanto piu', rispetto alla discriminazione di partenza della valorizzazione per legge del solo cognome maritale come riconducibile alla famiglia. L'interesse alla conservazione, infatti, merita apprezzamento destinato a valutazioni tanto piu' attente e rispettose della persona, quanto piu' tempo si sia "indossato" il cognome del coniuge e quanto meno si sia fatto uso separato, in contesti lavorativi o diversi, del proprio. Assicurare la continuita' dei modi di identificazione della persona in atto e assurti allo "in se'" del richiedente risponde, quindi, ad un interesse meritevole di positivo apprezzamento, salvo specifico interesse contrario del coniuge, non prospettato nella fattispecie".

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Ordinanza 26 ottobre 2015, n. 21706



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FORTE Fabrizio - Presidente

Dott. BISOGNI Giacinto - rel. Consigliere

Dott. VALITUTTI Antonio - Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana - Consigliere

ha pronunciato la seguente:
 

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avv. Rizzo Antonio (p.e.c. (OMISSIS) fax n. (OMISSIS)) che, unitamente all'avv. (OMISSIS), la rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

nei confronti di:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avv. (OMISSIS), che unitamente agli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al controricorso e dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo al fax n. (OMISSIS) e all'indirizzo di posta elettronica certificata (OMISSIS);

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1320/11 della Corte di appello di Milano, emessa il 9 marzo 2011 e depositata il 9 maggio 2011, n. R.G. 1020/10;

sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. ZENO Immacolata che ha concluso per la dichiarazione di estinzione del processo e la pronuncia di principio di diritto nell'interesse della legge ex articolo 363 c.p.c..

FATTO E DIRITTO

Rilevato che in data 24 aprile 2014 e' stata depositata relazione ex articolo 380 bis che qui si riporta:

2. (OMISSIS) ha appellato la sentenza non definitiva del Tribunale di Milano n. 12040/09 nella parte in cui, dopo aver pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con (OMISSIS), ne ha respinto la domanda di autorizzazione a conservare il cognome del marito aggiunto al proprio.

2. La Corte di appello di Milano con sentenza n. 1320/2011 ha respinto l'appello ribadendo la fondatezza della non ammissione delle prove testimoniali dedotte davanti al primo giudice dalla (OMISSIS) in quanto generiche e contenenti giudizi non demandabili ai testimoni e ritenendo che l'interesse meritevole di tutela cui la Legge n. 898 del 1970, articolo 5 subordina l'autorizzazione a conservare il cognome del marito non puo' esaurirsi nell'irrinunciabilita' ad un cognome famoso e noto che faciliti di per se' la frequentazione di ambienti mondani, di rango sociale e censo elevati, assicurando notorieta' e agevolazioni confacenti a quelle di una famiglia molto conosciuta nel ramo imprenditoriale perche' altrimenti bisognerebbe concludere che ogni moglie divorziata dovrebbe poter mantenere il cognome maritale allorquando appartenga a una famiglia dotata di notorieta'.

3. Ricorre per cassazione (OMISSIS) deducendo a) violazione e falsa applicazione della Legge n. 898 del 1970 e successive modifiche, articolo 5 con riguardo all'articolo 360 c.p.c., n. 3; b) contraddittoria, omessa e insufficiente motivazione ex articolo 360 c.p.c., n. 5. Ritiene la ricorrente che la Corte di appello ha reso una decisione non conforme alla ratio del citato articolo 5 che consiste nel tutelare e valorizzare ogni interesse di carattere morale, sociale e relazionale alla conservazione del cognome che si dimostri apprezzabile perche' investe profili di identita' personale. In particolare rileva (OMISSIS) che il cognome del marito utilizzato per oltre 32 anni di vita a (OMISSIS) (e molto piu' del suo cognome utilizzato solo fino al compimento dei 26 anni nel suo paese di origine), con l'intensita' sociale propria dell'appartenenza a una famiglia di imprenditori di fama internazionale, e' divenuto segno distintivo indelebile della sua identita' personale anche nei confronti del figlio e dei due nipoti. A fronte di tale pregiudizio, rileva ancora la ricorrente, vi e' la assoluta mancanza di pregiudizio (sotto il profilo della reputazione, del decoro o della riservatezza) che deriverebbe a (OMISSIS) dall'utilizzazione del suo cognome da parte della sua ex moglie, persona socialmente stimata e apprezzata anche per la sua irreprensibile condotta di vita e per l'impegno personale profuso per la famiglia.

4. Si difende con controricorso (OMISSIS) che chiede dichiararsi inammissibile o comunque di rigettare il ricorso rilevando la sua attinenza a mere considerazioni di merito e l'infondatezza della domanda della (OMISSIS) atteso che nel sistema normativo le ipotesi nelle quali e' configurabile il diritto della donna al mantenimento del cognome del marito ricorrono soltanto in casi eccezionali in quanto dipendenti da un potere autorizzatorio del tutto extra ordinem rispetto al generale sfavore dell'ordinamento per situazioni confusive.

Ritenuto che:

5. Il ricorso della (OMISSIS) merita sicuramente considerazione dal punto di vista etico per l'evidente attaccamento e rispetto che la ricorrente dimostra, attraverso le sue difese, alla sua esperienza familiare vissuta nel corso di 32 anni accanto al (OMISSIS) ma, non puo' considerarsi fondato dal punto di vista giuridico perche' il principio cui l'ordinamento familiare e' ispirato e' quello della coincidenza fra denominazione personale e status. La possibilita' di consentire con effetti di carattere giuridico-formali la conservazione del cognome del marito, accanto al proprio, dopo il divorzio, e' da considerarsi una ipotesi straordinaria affidata alla decisione discrezionale del giudice di merito secondo criteri di valutazione propri di una clausola generale ma che non possono coincidere con il mero desiderio di conservare come tratto identitario il riferimento a una relazione familiare ormai chiusa quanto alla sua rilevanza giuridica. Ne' puo' escludersi che l'uso del cognome possa costituire un pregiudizio per il coniuge che non vi acconsenta e che intenda ricreare, esercitando un diritto fondamentale a mente dell'articolo 8 della C.E.D.U., un nuovo nucleo familiare che sia riconoscibile, come legame familiare attuale, anche nei rapporti sociali e in quelli rilevanti giuridicamente.

6. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l'impostazione della presente relazione verra' condivisa dal Collegio per il rigetto del ricorso.

Rilevato che la Corte, all'udienza del 24 giugno 2014, fissata per la discussione in camera di consiglio, letta la memoria difensiva della ricorrente, ha deciso di rinviare la causa alla pubblica udienza della prima sezione civile in considerazione della assenza di precedenti pronunce in materia e per la peculiarita' della controversia.

Rilevato che in data 20 aprile 2015 le parti e i loro procuratori hanno sottoscritto dichiarazione di rinuncia alle domande reciprocamente proposte nel presente giudizio, portante il numero di R.G. 25663/11, e di accettazione della rinuncia, dichiarazione con la quale si da atto del raggiungimento di un accordo per mezzo del quale (OMISSIS) autorizza (OMISSIS) alla conservazione e al conseguente utilizzo, vita natural durante, del cognome maritale (OMISSIS), accordo che (OMISSIS) si obbliga a ratificare innanzi al Tribunale di Milano con la sottoscrizione e il deposito di un ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio.

Rilevato che le parti hanno depositato tale atto di rinuncia e contestuale accettazione della rinuncia e hanno chiesto che la Corte emetta ogni opportuno provvedimento ai sensi dell'articolo 391 c.p.c..

Rilevato che il P.G. si e' associato alla richiesta dichiarazione di estinzione e ha sollecitato, ex articolo 363 c.p.c., l'enunciazione di un principio di diritto nell'interesse della legge basato sulla seguente esposizione in fatto e diritto verbalizzata all'udienza del 4 maggio 2015: "Non dubitano, giurisprudenza e dottrina, che l'interesse sotteso alla norma invocata debba ritenersi esteso anche ad ambiti diversi dalla sfera professionale e lavorativa, ossia alla vita ordinaria di relazione, ma si teme la mercificazione, lo svilimento del contenuto esistenziale di tale interesse, ridotto alla frequentazione salottiera. Rilievo di per se', invero, sminuente di sistemi di vita non dedicati, spesso generosamente, ad un autonomo impegno lavorativo. Senonche', la tutela dell'identita' personale puo' realizzarsi anche attraverso la protezione di dati, quali il cognome acquisito da numerosi decenni fino alla sostituzione del proprio nei rapporti con gli altri, assorbiti nel tessuto connettivo dell'io, da ritenersi componenti strutturanti la personalita'. Si e' noti, nelle relazioni sociali, in senso ampio e quindi familiari, amicali, di semplice conoscenza, come appartenenza "interna", ad una determinata famiglia, con la quale ci si e' identificati per un lungo vissuto, in qualche caso, come in questo, sradicandosi del tutto da altri contesti anche geografici. Ne consegue, pare a questo Ufficio, che, a fronte della incondizionata tutela del cognome proprio della persona, quello acquisito che, per scelta propria e comune, e per previsione di legge, si aggiunge, ma spesso sostituisce, il proprio, vada reso destinatario di tutela che riconduca la "meritevolezza" necessaria all'averlo portato come : identificativo. Tanto piu', rispetto alla discriminazione di partenza della valorizzazione per legge del solo cognome maritale come riconducibile alla famiglia. L'interesse alla conservazione, infatti, merita apprezzamento destinato a valutazioni tanto piu' attente e rispettose della persona, quanto piu' tempo si sia "indossato" il cognome del coniuge e quanto meno si sia fatto uso separato, in contesti lavorativi o diversi, del proprio. Assicurare la continuita' dei modi di identificazione della persona in atto e assurti allo "in se'" del richiedente risponde, quindi, ad un interesse meritevole di positivo apprezzamento, salvo specifico interesse contrario del coniuge, non prospettato nella fattispecie".

Ritenuto che la richiesta di estinzione del processo, cui si e' associato il P.G., deve essere accolta sussistendo le condizioni di cui all'articolo390 c.p.c..

Ritenuto di non dover enunciare un principio di diritto nell'interesse della legge ai sensi dell'articolo 363 c.p.c..

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del processo. Spese compensate. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalita' e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.

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