Il contratto preliminare, non trascritto, non può prevalere sull’acquisto dei legatari o dei prelegatari.

All’apertura della successione, in capo al legatario, sorgono due diritti: il diritto di proprietà (che il legatario acquisterà direttamente ed immediatamente alla morte del testatore), nonché il diritto di credito nei confronti dell’onerato con ad oggetto il trasferimento del possesso della cosa (art. 649, comma 3, c.c.). Il passaggio della proprietà avviene direttamente dal de cuius al legatario tale che, ancor prima di avere domandato il possesso, il legatario può alienare il diritto acquistato, come pure i suoi creditori possono agire sulla cosa legata. Ciò significa e/o comporta che il diritto del legatario è prevalente rispetto ad eventuali diritti dei terzi e, anche rispetto al diritto del terzo promissario acquirente, soprattutto nell’ipotesi in cui il contratto preliminare non risulta trascritto. In particolare, la mancata trascrizione del contratto preliminare impedisce il verificarsi nei confronti dei controricorrenti degli effetti prenotativi del contratto preliminare di cui all’art. 2645-bis c.c.: per l’effetto, nessun obbligo a prestare il proprio consenso grava sugli stessi, giacché, non essendo stato trascritto, il contratto preliminare non può prevalere sull’acquisto dei legatari o dei prelegatari.

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 17 dicembre 2014, n. 26618



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi - Presidente

Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere

Dott. BIANCHINI Bruno - Consigliere

Dott. MANNA Felice - Consigliere

Dott. SCALISI Antonino - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6199/2009 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio (OMISSIS) & ASSOCIATI, rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS);

- controricorrenti -

e contro

(OMISSIS);

- intimato -

avverso la sentenza n. 39/2009 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 14/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/10/2014 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l'Avvocato (OMISSIS), difensore dei resistenti, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta, che ha concluso per l'inammissibilita', in subordine per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(OMISSIS) con citazione del 2 dicembre 2002 conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Catania, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) esponendo: che con scrittura privata del (OMISSIS) (OMISSIS) gli aveva promesso in vendita due appartamenti siti in (OMISSIS) l'uno al primo piano e l'altro a pianterreno entrambi con ingresso da via (OMISSIS), che dalla data della stipula della scrittura privata avevano avuto la detenzione degli immobili e versato l'acconto di lire 23.000.000, che il (OMISSIS) (OMISSIS) era deceduta lasciando con testamento in eredita' i sopra indicati immobili ai nipoti (OMISSIS) e (OMISSIS) i quali nonostante la formale richiesta non avevano - provveduto alla stipula dell'atto pubblico. Chiedeva pertanto, che fosse - emanata sentenza ex articolo 2932 cc, che producesse gli effetti del contratto di - compravendita non concluso.

Si costituivano i convenuti e premesso che il preliminare non era trascritto chiedevano il rigetto della domanda deducendo di essere semplici legatari degli immobili relitti da (OMISSIS) e, quindi, non tenuti a prestare il consenso alla stipula del contratto definitivo.

Interveniva, spontaneamente, in causa, (OMISSIS) deducendo di essere locatario della bottega ove svolgeva attivita' di panificazione e rivendita di generi alimentari giusto contratto di locazione concluso con (OMISSIS) il (OMISSIS), che con atto dichiarativo notificato il 20 marzo 2002 la (OMISSIS) la quale premesso che aveva promesso in vendita la bottega di cui si dice, lo invitava a manifestare la volonta' di esercitare il diritto di prelazione, che con atto notificato del 20 marzo del 2002 aveva dichiarato di voler acquistare la bottega al prezzo indicato dalla (OMISSIS). Chiedeva, pertanto, che fosse dichiarato che il suddetto contratto preliminare non aveva ad oggetto la bottega, che all'esercizio del diritto di prelazione era scaturito l'obbligo per i proprietari dell'immobile di concludere il contratto di vendita con il conduttore stesso.

Il Tribunale di Catania con sentenza n. 1280 del 2004 rigettava le domande proposte dal (OMISSIS) e (OMISSIS) e condannava il (OMISSIS) al pagamento delle spese del giudizio.

Avverso questa sentenza interponeva appello il (OMISSIS) eccependo che il Tribunale aveva errato: a) nell'aver ritenuto che il preliminare di vendita non avesse data certa sol perche' non era stato trascritto; b) a ritenere che i convenuti avessero acquistato gli immobili a titolo di legato e non a titolo di eredi. Chiedeva la riforma integrale della sentenza e che venisse emessa sentenza ai sensi dell'articolo 2932 c.c..

Si costituiva (OMISSIS) il quale eccepiva la nullita' dell'appello per mancanza dell'esposizione dei fatti e nel merito che aveva errato il giudice di primo grado nell'aver ritenuto decaduto dal diritto di prelazione per decorrenza del termine previsto dallaLegge n. 392 del 1978, articolo 38. Con appello incidentale riproponeva le stesse domande avanzate nel giudizio di primo grado chiedendo il loro accoglimento.

Si costituivano, altresi', (OMISSIS) e (OMISSIS) chiedendo il rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale proposto da (OMISSIS).

La Corte di appello di Catania con sentenza n. 39 del 2009 rigettava l'appello principale e dichiarava inammissibile l'appello incidentale, condannava (OMISSIS) e (OMISSIS) in solido al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado. Secondo la Corte catanese: a) l'eccezione di inammissibilita' dell'appello per mancanza di narrazione dei fatti processuali era infondato dato che dal contesto dell'appello erano concretamente ricostruibili le vicende del processo di primo grado e facilmente individuabile la sentenza impugnata, b) non vi era dubbio che l'appello incidentale proposto da (OMISSIS) fosse inammissibile perche' non poteva dirigersi contro una parte diversa da quella che aveva proposto appello in via principale, c) che correttamente il Tribunale aveva ritenuto che il contratto preliminare non poteva avere nei confronti dei convenuti effetti prenotative ex articolo 2645 cc. perche' quel contratto non era stato trascritto, d) correttamente il Tribunale aveva ricostruito la volonta' della (OMISSIS) di istituire dei legati e pertanto (OMISSIS) e (OMISSIS) era dei legatari e non eredi.

La cassazione di questa sentenza e' stata chiesta da (OMISSIS) per tre motivi, illustrati con memoria. (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno resistito con controricorso. (OMISSIS) in questa fase non ha svolto attivita' giudiziale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, in via preliminare, osserva che il ricorso per cassazione che va esaminato e' quello del 2/4 marzo 2009, alla cui data il diritto di impugnazione non era stato ancora consumato, e il termine di decadenza non era ancora scaduto, anche tenendo conto della data della notifica della prima impugnazione, la quale integra la conoscenza legale della sentenza da parte dell'impugnante.

Come ha gia' affermato questa Corte in altra occasione (Cass. n. 5053 del 03/03/2009) nel caso in cui una sentenza sia stata impugnata con due successivi ricorsi per cassazione, e' ammissibile la proposizione del secondo in sostituzione del primo, purche' l'improcedibilita' o l'inammissibilita' di quest'ultimo non sia stata ancora dichiarata, restando escluso che la mera notificazione del primo ricorso comporti, "ex se", la consumazione del potere d'impugnazione. In relazione alla tempestivita' della seconda impugnazione occorre aver riguardo - in difetto di anteriore notificazione della sentenza - non solo al termine di un anno del deposito della sentenza di cui all'articolo 327 c.p.c., ma anche a quello breve, ex articolo 325 c.p.c., che decorre dalla data della notifica della prima impugnazione, la quale integra la conoscenza legale della sentenza da parte dell'impugnante.

1.- Con il primo motivo (OMISSIS) denuncia la violazione ed errata applicazione di norme di diritto. Violazione articolo 1362 c.c., comma 1, e articolo 1363 c.c., in relazione alla distinzione tra disposizioni a titolo particolare ed universale, entrambi presenti, rispettivamente nella prima e nella seconda parte della scheda testamentaria 05/05/1999. Violazione articolo 661 c.c., nell'omessa individuazione nel lascito degli immobili de quibus alla parte convenuta, nella prima parte del testamento di un prelegato. Violazioni rilevanti in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, sub 3.

Secondo il ricorrente la Corte etnea avrebbe errato nell'aver ritenuto che (OMISSIS) e (OMISSIS) fossero stati istituti semplicemente legatari e non anche eredi, perche' non avrebbe considerato che il testamento si divide in due parti e che la prima contenga legati e che la seconda si apra con la nomina di un esecutore testamentario a sua volta legatario del solo immobile di (OMISSIS) ivi indicato e la istituzione di eredi tra i quali son o ricompresi anche i figli di (OMISSIS) e cioe' (OMISSIS) e (OMISSIS).

In particolare in questa seconda parte del testamento e' detto che "gli appartamenti se ancora in mio possesso di via (OMISSIS)...un tratto di terreno in piano (OMISSIS) contrada (OMISSIS) ... Mobili oggetti d'oro biancheria eventuale deposito presso (OMISSIS) (OMISSIS) affinche' il tutto dopo venduto e detratte le spese sostenute per al successione e per altri motivi e il proprio compenso (di esecutore testamentario) la rimanenza venga divisa in parti eguali tra tutti i miei nipoti e precisamente i figli dei miei defunti fratelli (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) ed al nipote del mio defunto fratello (OMISSIS), questa e' la mia volonta' essendo mio desiderio che siano rimasti tutti soddisfatti (...)". Pertanto considerata questa seconda parte del testamento deriverebbe, sempre secondo il ricorrente, che la testatrice aveva dichiarato di voler disporre di tutto il suo universum ius ha ritenuto di privilegiare alcuni dei nipoti con disposizioni a titolo particolare e dunque di nominare eredi tutti i nipoti anche quei nipoti cui aveva compreso tra i legatari tanto che quei legati possono essere intesi come prelegati.

Dica, pertanto la Corte di Cassazione, conclude il ricorrente: Vero o no che stante le tre regole legali dell'interpretazione dei contratti applicabili anche al testamento consistenti la prima nella ricerca della volonta' del testatore, al seconda nella individuazione del modello della fattispecie legale l'ultima nel giuridico di rilevanza giuridica qualificanti gli elementi di fatto concretamente accertati, stante ancora il dovere dell'interprete di indagare nell'intenzione del testatore c.d. mens testantis, interpretando complessivamente le clausole stante le differenze tra disposizioni a titolo particolare e universale, stante un testamento diviso in due parti che precisamente preveda prima dei lasciti a titolo particolare in favore di determinati nipoti del testatore e poi disponga di tutti i beni residui del testatore, onerando l'esecutore testamentario della vendita e attribuendone indivisamente il ricavato a tutti i nipoti (beneficiari del detto ricavato) e, quindi, ritenuto il lascito a titolo particolare a favore di alcuni tra essi dire prelegati e non legati le disposizioni a titolo particolare in favore degli eredi. Con la conseguenza che i beneficiari delle disposizioni a titolo particolare cui alla prima parte del testamento, siccome non legatati ma coeredi, sono tenuti all'adempimento dell'obbligazioni del de cuius.

1.1.- Il motivo, ancorche' inammissibile, per genericita' e inconferenza del quesito di diritto, e' infondato, non solo perche' si risolve nella richiesta di una nuova e diversa valutazione, e/o interpretazione, della scheda testamentaria, oggetto della controversia, non proponibile nel giudizio di cassazione se, come nel caso in esame, l'interpretazione compiuta dal Giudice del merito non presenta vizi logici o giuridici ma, soprattutto, perche' la Corte etnea ha interpretato correttamente il testamento di (OMISSIS), secondo i canoni legali che governano l'interpretazione degli atti giuridici ed in particolare del testamento. Come ha avuto modo di affermare la Corte di Catania "dallo stesso (testamento) si evince la chiara volonta' della testatrice di costituire dei legati, non solo per la chiara espressione letterale usata dalla testatrice (Lego e lascio..), ma per la espressa attribuzione ad alcuni dei nipoti (tra i quali gli odierni resistenti, di specifici immobili dettagliatamente individuati (non esaurienti la massa ereditaria per la presenza di altri immobili) mentre l'adempimento di obblighi vari (...) non risulta essere stato posto a carico di (OMISSIS) e (OMISSIS) ma di altri e diversi soggetti.

Ininfluente, comunque, ha avuto modo di specificare la Corte di Catania sarebbe l'atto pubblico (prodotto, per altro, in violazione dell'articolo 345 c.p.c.) con il quale gli odierni resistenti avrebbero accettato l'eredita' di che trattasi perche' quell'accettazione oltre a non ricomprendere tra i beni relitti oggetto di causa e di specifico legato non era idonea a superare la chiara disposizione testamentaria nel senso di istituire dei legati.

1.1.a) Tuttavia, rispetto alla questione (relativa all'obbligo dei (OMISSIS) a prestare il consenso per il trasferimento del bene a (OMISSIS)) oggetto del presente giudizio sarebbe ininfluente qualificare l'attribuzione pervenuta ai (OMISSIS) quale legato o come pre-legato, perche' in entrambi i casi il bene oggetto di cui si dice verrebbe, comunque, escluso dalla massa ereditaria (Cfr. articolo 661 c.c.) e anche il c.d. prelegatario non sarebbe tenuto a rispondere degli obblighi ereditari ed, in particolare, per il caso in esame, dell'obbligo a trasferire il bene ricevuto in legato al promissario acquirente ( (OMISSIS)), ancorche' ad altro titolo coerede su altri beni della massa ereditaria di (OMISSIS).

1.1.b).- E, comunque, appare opportuno evidenziare, anche, in questa sede, che all'apertura della successione in capo al legatario, sorgono due diritti: il diritto di proprieta' sul bene legato (che il legatario acquistera' direttamente ed immediatamente alla morte del testatore), nonche' il diritto di credito nei confronti dell'onerato con ad oggetto il trasferimento del possesso della cosa (articolo 649, comma 3). Il passaggio della proprieta' avviene direttamente dal de cuius al legatario tale che ancor prima di avere domandato il possesso, il legatario, puo' alienare il diritto acquistato, come pure i suoi creditori possono agire sulla cosa legata. Cio' significa e/o comporta, che il diritto del legatario e' prevalente rispetto ad eventuali diritti dei terzi e, anche rispetto al diritto del terzo promissario acquirente, soprattutto, nell'ipotesi in cui il contratto preliminare non risulta trascritto, come meglio verra' specificato in seguito.

2.- Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione ed errata applicazione di norme di diritto: a) Violazione articoli1362 e 1363 c.c., in quanto all'interpretazione del testamento olografo 5 aprile 1999 unitamente all'atto di accettazione eredita' notaro (OMISSIS) (OMISSIS); b) Violazione articolo 588 c.c., commi 1 e 2, in relazione alla distinzione tra disposizioni a titolo particolare ed universale, entrambe presenti, rispettivamente nella prima e nella seconda parte della scheda testamentaria 5 aprile 1999 cosi' come interpretata anche alla luce dell'atto di accettazione eredita' notaio (OMISSIS) (OMISSIS); c) Violazione articolo 661 c.c., nell'omessa individuazione nel lascito degli immobili de quibus alla parte convenuta, nella prima parte del testamento 5 aprile 1999 come interpretato anche alla luce dell'atto di accettazione eredita' notaio (OMISSIS) (OMISSIS) di un prelegato; e) Violazione articolo 345 c.p.c., comma 3, in punto all'ammissibilita' del deposito in appello di prove costituite decisive (atto di accettazione di eredita' notaio (OMISSIS) (OMISSIS). Violazioni rilevanti in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3. Secondo il ricorrente avrebbe errato la Corte territoriale per non aver tenuto in conto della denunzia di successione con la quale la parte resistente dichiarava l'acquisto degli immobili costituenti i prelegati e si dichiaravano eredi ne' dell'atto pubblico del (OMISSIS), con il quale i (OMISSIS) accettavano l'eredita'.

Erroneamente, per altro, la Corte distrettuale aveva ritenuto inammissibile l'atto di cui si dice perche' depositato tardivamente non avendo tenuto in conto che tale atto era successiva all'atto di citazione e, comunque, lo stesso era indispensabile ai fini della decisione. Considerato che i (OMISSIS) sono da considerarsi eredi e hanno accettato l'eredita' con ogni obbligo conseguenziale specie in punto all'adempimento degli obblighi della de cuius e per cui e' causa.

Pertanto, conclude il ricorrente, dica la Corte di cassazione vero o no che:

a) non puo' ex articolo 345 c.p.c., comma 3, dirsi inammissibile perche' tardiva la produzione ad opera dell'appellante nel secondo grado di giudizio di un atto pubblico, cui essa appellante e' estranea, stipulato dopo l'inizio del primo grado di giudizio, dalla data certa dell'atto pubblico successiva all'inizio del primo grado di giudizio risultando la tardiva produzione non imputabile alla parte che del documento intende avvalersi.

b) stante le tre regole legali dell'interpretazione dei contratti applicabili anche in materia testamentaria, consistenti la prima nella ricerca della volonta' del testatore, la seconda nell'individuazione del modello della fattispecie legale, l'ultima nel giudizio di rilevanza giuridica qualificanti gli elementi di fatto concretamente accertati, stante ancora il dovere dell'interprete di indagare sull'intenzione del testatore c.d. mens testantis intrepretando complessivamente le clausole stanti le differenze tra disposizioni a titolo particolare e a titolo universale stante un testamento diviso in due parti che precisamente prevede prima dei lasciti a titolo particolare in favore di determinati nipoti del testatore, e poi disponga di tutti i beni residui del testatore onerando l'esecutore testamentario della vendita e attribuendone indivisamente il ricavato a tutti i nipoti, compresi i legatari, stante ancora un atto pubblico di accettazione dell'eredita' sottoscritto dai nipoti beneficiari del detto ricavato, cio' premesso deve l'interprete dire coeredi i nipoti (destinatari del detto ricavato) e quindi ritenuto il lascito a titolo particolare a favore di alcuni di essi dire prelegati e non legati, le disposizioni a titolo particolare in favore degli eredi. Con la conseguenza che i beneficiari delle disposizioni a titolo particolare cui alla prima parte del testamento, siccome non legatari, ma coeredi, sono tenuti all'adempimento delle obbligazioni del de cuius.

c) stante le tre regole legali dell'interpretazione dei contratti applicabili anche in materia testamentaria, consistenti la prima nella ricerca della volonta' del testatore, la seconda nell'individuazione del modello della fattispecie legale, l'ultima nel giudizio di rilevanza giuridica qualificanti gli elementi di fatto concretamente accertati, stante ancora il dovere dell'interprete di indagare sull'intenzione del testatore c.d. mens testantis interpretando complessivamente le clausole stanti le differenze tra disposizioni a titolo particolare e a titolo universale stante un testamento diviso in due parti che precisamente prevede prima dei lasciti a titolo particolare in favore di determinati nipoti del testatore, e poi disponga di tutti i beni residui del testatore onerando l'esecutore testamentario della vendita e attribuendone indivisamente il ricavato a tutti i nipoti, compresi i legatari, cio' premesso, se ancora un dubbio puo' permanere in capo all'ermeneuta ad esempio in punto all'accettazione dell'eredita' da parte del beneficiario del prelegato, delato erede, certamente efficacia determinante e quindi indispensabile ai fini della decisione della causa puo' essere spiegata dall'atto pubblico di accettazione dell'eredita' sottoscritto dai nipoti beneficiari del detto ricavato, col il che la produzione di detto atto pubblico, per quanto avvenuta nel giudizio di appello puo' dirsi ammissibile ex articolo 345 c.p.c., comma 3. Con la conseguenza che dovra' l'interprete dire coeredi i nipoti (beneficiari di detto ricavato) e quindi, ritenuto il lascito a titolo particolare a favore di alcuni di essi dire prelegati e non legati le disposizioni a titolo particolare in favore degli eredi. Con la conseguenza che i beneficiari delle disposizioni a titolo particolare cui alla prima parte del testamento siccome non legatari ma coeredi sono tenuti all'adempimento delle obbligazioni del de cuius.

2.1. Anche questo motivo, ancorche' inammissibile, per genericita' e inconferenza dei quesiti di diritto, e' inammissibile perche' non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Va qui precisato che al di la' e oltre la formulazione del motivo, il ricorrente intende sostenere che siccome i (OMISSIS) (attuali resistenti) erano destinatari di prelegati ma anche coeredi dell'asse ereditario della (OMISSIS), gli stessi sarebbero stati obbligati a prestare il consenso per il trasferimento del bene oggetto di preliminare di vendita al (OMISSIS). Eppero', il ricorrente non tiene conto che il prelegato e' del tutto assimilabile al legato, nel senso che tra legato e prelegato non sussistono differenze di disciplina. A ben vedere, il testatare puo' disporre un legato a favore di uno o piu' eredi (c.d. prelegato) con la conseguenza che l'erede rispondera' dei debiti ereditari, a norma dell'articolo 752 c.c., in proporzione alla propria quota ereditaria senza che nel computo di questa rientrino i beni oggetto di legato in suo favore. Dal momento che, in ragione dell'articolo 661 c.c., il prelegato si considera legato per l'intero, il beneficiario avra' diritto a conseguire tale bene per intero antecedentemente alla determinazione delle rispettive quote ereditarie. Cosi', se immaginiamo che l'asse ereditario sia di 100 e a beneficio di un coerede viene disposto un prelegato del valore di 10, egli avra' diritto a conseguire, innanzitutto, tale valore: la determinazione delle rispettive quote ereditarie avverra' solo successivamente.

Tuttavia e al di la di questa precisazione, il ricorrente non tiene conto, neppure, che la Corte di Catania ha ritenuto, confermando la sentenza del Tribunale, di rigettare la domanda del (OMISSIS) secondo cui i (OMISSIS) erano obbligati a prestare il loro consenso alla stipula del contratto definitivo, perche' la mancata trascrizione del contratto preliminare impediva il verificarsi nei confronti dei (OMISSIS), legatari o prelegatari, degli effetti prenotativi del contratto preliminare di cui all'articolo 2645 bis. In definitiva, la Corte di Catania ha correttamente escluso l'obbligo dei (OMISSIS) a prestare il consenso di cui si dice per la ragione assorbente che il contratto preliminare non poteva, non essendo stato trascritto, prevalere sull'acquisto dei legatari o dei prelegatari.

Tale ragione non solo risponde ai principi normativi in materia di prevalenza di acquisti di beni immobili ma non e' stata neppure censurata e, come tale, ha acquisito la forza del giudicato.

3.- Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la contraddittorieta' e comunque insufficienza della motivazione su un fatto decisivo per il giudizio e cioe' sull'interpretazione dell'atto di accettazione dell'eredita' notaio (OMISSIS) del (OMISSIS) la cui produzione viene detta prima inammissibile e poi ininfluente, contraddicendo la stessa dichiarazione della parte che si dice erede e non legataria sulla base di elementi ininfluenti) ovvero la non coincidenza tra gli ulteriori immobili elencati nell'atto di accettazione di eredita' e quegli altri gia' inseriti nel testamento, e gia' oggetto di prelegato. Secondo il ricorrente, sarebbe contraddittoria l'affermazione della Corte territoriale secondo cui la produzione dell'atto pubblico di accettazione del 2003 sarebbe prima inammissibile perche' tardiva e poi ininfluente, perche' se e' vero che le prove precostituite indispensabili e quindi decisive sono ammissibili, anche in appello secondo quanto insegna la Cassazione a SU. (Cass. 8203 del 2005), la Corte territoriale avrebbe dovuto prima interpretare le prove offerte, dirle non decisive e solo successivamente dichiarale inammissibili.

Scorretta sarebbe, sempre secondo il ricorrente, anche, l'affermazione della Corte distrettuale secondo cui l'accettazione dell'eredita' da parte dei (OMISSIS) del (OMISSIS) sarebbe ininfluente per la ragione che "non ricomprende tra i beni relitti quello oggetto di causa e di specifico legato perche' l'accettazione di eredita' riguarda un o status in relazione ad un complesso di beni e non si caratterizza per i cespiti indicati nell'atti di accettazione. E, scorretta sarebbe anche l'affermazione che "tale accettazione non sarebbe idonea a superare la chiara disposizione testamentaria nel senso di istituire dei legati" dato che un testamento che contengo anche solo legati ben potrebbe dar luogo all'istituzione di eredi proprio per l'alternativita' tra disposizione a titolo particolare ed universale.

3.1.- Il motivo, come e' evidente, rimane assorbito dai precedenti essenzialmente perche' anche l'eventuale accoglimento sarebbe ininfluente ai fini della decisione di escludere che il preliminare di vendita, non trascritto, impedisse ai (OMISSIS) di acquistare l'immobile oggetto della controversia e pervenuto agli stessi a titolo particolare.

In definitiva il ricorso va rigettato e il ricorrente, in ragione del principio di soccombenza ex articolo 91 c.p.c., condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che verranno liquidate con il dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente, a favore del controricorrente costituito al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in euro 3.500,00 di cui euro 200,00 per esborsi oltre accessori come per legge.
 

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