Art. 1101 (quote dei partecipanti)
Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono eguali. Il concorso dei partecipanti,
tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione, è in proporzione delle rispettive
quote.
Art. 1102 (Uso della cosa comune)
Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione
e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior
godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa
comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il
titolo del suo possesso.
Art. 1103 (Disposizione della quota)
Ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento
della cosa nei limiti della sua quota. Per le ipoteche costituite da uno dei partecipanti
si osservano le disposizioni contenute nel capo IV del titolo III del libro VI.
Art. 1104 (Obblighi dei partecipanti)
Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione
e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza
a norma delle disposizioni seguenti, salva la facoltà di liberarsene con la rinunzia
al suo diritto. La rinunzia non giova al partecipante che abbia anche tacitamente
approvato la spesa. Il cessionario del partecipante è tenuto in solido con il cedente
a pagare i contributi da questo dovuti e non versati.
Art. 1105 (Amministrazione)
Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa
comune. Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza
dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie
per la minoranza dissenziente. Per la validità delle deliberazioni della maggioranza
si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell'oggetto
della deliberazione. Se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione
della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata
non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria.
Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore.
Art. 1106 (regolamento ed amministratore)
Con la maggioranza calcolata nel modo indicato dall'articolo precedente, può essere
formato un regolamento per l'ordinaria amministrazione e per il miglior godimento
della cosa comune. Nello stesso modo l'amministrazione può essere delegata ad uno
o più partecipanti, o anche a un estraneo, determinandosi i poteri e gli obblighi
dell'amministratore.
Art. 1107 (Impugnazione del Regolamento)
Ciascuno dei partecipanti dissenzienti può impugnare davanti all'autorità giudiziaria
il regolamento della comunione entro trenta giorni dalla deliberazione che lo ha
approvato. Per gli assenti il termine decorre dal giorno in cui è stata loro comunicata
la deliberazione. L'autorità giudiziaria decide con unica sentenza sulle opposizioni
proposte. Decorso il termine indicato dal comma precedente senza che il regolamento
sia stato impugnato, questo ha effetto anche per gli eredi e gli aventi causa dai
singoli partecipanti.
Art. 1108 (Innovazioni ed altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione)
Con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno due
terzi del valore complessivo della cosa comune, si possono disporre tutte le innovazioni
dirette al miglioramento della cosa o a renderne più comodo o redditizio il godimento,
purché esse non pregiudichino il godimento di alcuno dei partecipanti e non importino
una spesa eccessivamente gravosa. Nello stesso modo si possono compiere gli altri
atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, sempre che non risultino pregiudizievoli
all'interesse di alcuno dei partecipanti. È necessario il consenso di tutti i partecipanti
per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune
e per le locazioni di durata superiore a nove anni. L'ipoteca può essere tuttavia
consentita dalla maggioranza indicata dal primo comma, qualora abbia lo scopo di
garantire la restituzione delle somme mutuate per la ricostruzione o per il miglioramento
della cosa comune.
Art. 1109 (Impugnazione delle deliberazioni)
Ciascuno dei componenti la minoranza dissenziente può impugnare davanti all'autorità
giudiziaria le deliberazioni della maggioranza: 1) nel caso previsto dal secondo
comma dell'art. 1105, se la deliberazione è gravemente pregiudizievole alla cosa
comune; 2) se non è stata osservata la disposizione del terzo comma dell'art. 1105;
3) se la deliberazione relativa a innovazioni o ad altri atti eccedenti l'ordinaria
amministrazione è in contrasto con le norme del primo e del secondo comma dell'art.
1108. L'impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro trenta
giorni dalla deliberazione. Per gli assenti il termine decorre dal giorno in cui
è stata loro comunicata la deliberazione. In pendenza del giudizio, l'autorità giudiziaria
può ordinare la sospensione del provvedimento deliberato.
Art. 1110 (Rimborso di spese)
Il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell'amministratore,
ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto
al rimborso.
Art. 1111 (Scioglimento della comunione)
Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione;
l'autorità giudiziaria può stabilire una congrua dilazione, in ogni caso non superiore
a cinque anni, se l'immediato scioglimento può pregiudicare gli interessi degli
altri. Il patto di rimanere in comunione per un tempo non maggiore di dieci anni
è valido e ha effetto anche per gli aventi causa dai partecipanti. Se è stato stipulato
per un termine maggiore, questo si riduce a dieci anni. Se gravi circostanze lo
richiedono, l'autorità giudiziaria può ordinare lo scioglimento della comunione
prima del tempo convenuto.
Art. 1112 (Cose non soggette a divisione)
1112. (Cose non soggette a divisione). Lo scioglimento della comunione non può essere
chiesto quando si tratta di cose che, se divise, cesserebbero di servire all'uso
a cui sono destinate (1). (1) Si veda l'art. 11 della L. 14 agosto 1971, n. 817,
sul vincolo trentennale di indivisibilità, a pena di nullità, dei fondi acquistati
con le agevolazioni creditizie concesse dallo Stato per la formazione o l'ampliamento
della proprietà coltivatrice, da trascriversi nei pubblici registri immobiliari,
e sulla revocabilità di esso.
Art. 1113 (Intervento nella divisione ed opposizioni)
I creditori e gli aventi causa da un partecipante possono intervenire nella divisione
a proprie spese, ma non possono impugnare la divisione già eseguita, a meno che
abbiano notificato un'opposizione anteriormente alla divisione stessa e salvo sempre
ad essi l'esperimento dell'azione revocatoria o dell'azione surrogatoria. Nella
divisione che ha per oggetto beni immobili, l'opposizione, per l'effetto indicato
dal comma precedente, deve essere trascritta prima della trascrizione dell'atto
di divisione e, se si tratta di divisione giudiziale, prima della trascrizione della
relativa domanda. Devono essere chiamati a intervenire, perché la divisione abbia
effetto nei loro confronti, i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti
sull'immobile in virtù di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima della
trascrizione dell'atto di divisione o della trascrizione della domanda di divisione
giudiziale. Nessuna ragione di prelevamento in natura per crediti nascenti dalla
comunione può opporsi contro le persone indicate dal comma precedente, eccetto le
ragioni di prelevamento nascenti da titolo anteriore alla comunione medesima, ovvero
da collazione.
Art. 1114 (Divisione in natura)
La divisione ha luogo in natura, se la cosa può essere comodamente divisa in parti
corrispondenti alle quote dei partecipanti.
Art. 1115 (Obbligazioni solidali dei partecipanti)
Ciascun partecipante può esigere che siano estinte le obbligazioni in solido contratte
per la cosa comune, le quali siano scadute o scadano entro l'anno dalla domanda
di divisione. La somma per estinguere le obbligazioni si preleva dal prezzo di vendita
della cosa comune, e, se la divisione ha luogo in natura, si procede alla vendita
di una congrua frazione della cosa, salvo diverso accordo tra i condividenti. Il
partecipante che ha pagato il debito in solido e non ha ottenuto rimborso concorre
nella divisione per una maggiore quota corrispondente al suo diritto verso gli altri
condividenti.
Art. 1116 (Applicabilita' delle norme sulla divisione ereditaria)
Alla divisione delle cose comuni si applicano le norme sulla divisione dell'eredità,
in quanto non siano in contrasto con quelle sopra stabilite.