La concessione di vendita
Si ha concessione di vendita quando un soggetto, detto concedente, concede ad un
altro soggetto, detto concessionario il potere di distribuire i propri prodotti
dopo averli acquistati.
La disciplina del contratto di concessione di vendita
La concessione di vendita è un contratto atipico, non previsto
direttamente dal codice civile o da altre disposizioni normative, ma nato dalla
pratica commerciale.
Le disposizioni applicabili del codice civile
Essendo un contratto atipico, le disposizioni del codice civile applicabili sono
quelle relative al contratto in generale, ovvero gli artt. 1321 - 1469- sexies,
le norme sulla somministrazione (artt. 1559 e seguenti), quelle in tema di
mandato (artt. 1703 e seguenti) e di agenzia (artt. 1742 e seguenti).
I soggetti
Sia il cedente che il cessionario sono imprenditori.
Il concessionario
Il cessionario si obbliga ad acquistare determinati prodotti dal concedente, a
venderli ed a promuoverne la commercializzazione.
Il concedente
Il concedente attribuisce al concessionario una posizione favorevole nella
commercializzazione del prodotto, che può consistere in diverse
attività, quali ad esempio venderli in esclusiva, concedergli l'uso del
marchio etc.
La disciplina del contratto di concessione di vendita
La concessione di vendita fa nascere un rapporto complesso di scambio e di
collaborazione, connessi l'uno con l'altro. Trattandosi di un contratto
atipico, si applicheranno le disposizioni ciclistiche di altre figure
contrattuali tipizzate, se e in quanto compatibili con la disciplina del
contratto di concessione di vendita.
La clausola di esclusiva
Si ha clausola di esclusiva quando una parte si impegna nei confronti dell'altra
o entrambe reciprocamente ad avere rapporti contrattuali solamente con l'altra
parte riguardo la prestazione di uno specifico o di specifici beni o servizi.
Esclusiva a favore del somministrante/concedente
L'art. 1567 c.c. prevede che, "se nel contratto è pattuita la
clausola di esclusiva a favore del somministrante l'altra parte non può
ricevere da terzi prestazioni della stessa natura, né, salvo patto
contrario, può provvedere con mezzi propri alla produzione delle cose
che formano oggetto del contratto"
Esclusiva a favore del somministrato/concessionario
Ai sensi dell'art. 1568 c.c., "se la clausola di esclusiva è
pattuita a favore dell'avente diritto alla somministrazione, il somministrante
non può compiere nella zona per cui l'esclusiva è concessa e per
la durata del contratto, né direttamente né indirettamente,
prestazioni della stessa natura di quelle che formano oggetto del contratto.
L'avente diritto alla somministrazione, che assume l'obbligo di promuovere,
nella zona assegnatagli, la vendita delle cose di cui ha esclusiva, risponde
dei danni in caso di inadempimento di tale obbligo, anche se ha eseguito il
contratto rispetto al quantitativo minimo che sia stato fissato"
Durata del contratto
Vale il principio generale che nei contratti di durata è possibile in
recesso ad nutum.
Tale principio si applica anche alla concessione di vendita stipulata a tempo
indeterminato e quindi è applicabile l'art. 1569 c.c. il quale prevede
che "ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dando
preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, in un termine congruo
."