L'estinzione del contratto
Si ha l'estinzione del contratto in tutti i casi in cui questo perde la propria
efficacia. Le due figure fondamentali di estinzione sono l'annullamento (che si
verifica quando esiste una causa di invalidità del contratto) e la
risoluzione (che si ha quando il contratto si estingue per un evento inpeditivo
del rapporto.
Il vincolo contrattuale può poi sciogliersi per rescissione.
La rescissione
La rescissione è una forma di invalidità del contratto posta a
tutela di chi contrae a condizioni inique per il suo stato di bisogno o di
pericolo.
L'art. 1447 prevede l'ipotesi in cui una delle parti ha assunto obbligazioni a
condizioni inique perché si trovava nella " necessità, nota
alla controparte, di salvare se od altri dal pericolo attuale di un danno grave
alla persona ".
I presupposti necessari per rescindere il contratto sono:
-
lo stato di pericolo;
-
l'iniquità delle condizioni;
-
la conoscenza dello stato di pericolo.
Ai sensi dell'art. 1448, il contratto è
rescindibile anche quando è stato
stipulato a condizioni di grave sproporzione
in dipendenza dello stato di bisogno di
una parte, conosciuto dall'altro contraente.
I presupposti dell'azione sono:
-
la lesione ultra dimidium: ossia la sproporzione
fra le due prestazioni superiore alla metà;
-
lo stato di bisogno;
-
l'approfittamento dello stato di bisogno.
La risoluzione del contratto per inadempimento
Se una parte non adempie la prestazione cui era tenuta, la parte adempiente
può chiedere giudizialmente l'adempimento o esercitare il diritto alla
risoluzione. Una volta chiesta la risoluzione, non può più
chiedere l'adempimento.
La risoluzione per inadempimento può aversi anche, senza la sentenza di
un giudice, in questi tre casi regolati dal codice:
-
la diffida ad adempiere è una
dichiarazione scritta attraverso la quale
la parte adempiente intima alla parte inadempiente
di eseguire la prestazione entrò
un ragionevole termine;
-
la clausola risolutiva espressa è
quella pattuizione con cui le parti prevedono
che il contratto dovrà considerarsi
automaticamente risolto se una o più
obbligazioni non siano adempiute o siano
adempiute secondo modalità diverse
da quelle pattuite;
-
il termine essenziale fissa il momento
successivo al quale il creditore non ha
più interesse ad ottenere l'esecuzione
della prestazione. L'essenzialità
del termine può essere espressamente
pattuita oppure può desumere si dalla
natura o dar l'oggetto del contratto.
La risoluzione dper impossibilita' sopravvenuta
Se la prestazione diviene impossibile per una causa non imputabile ad una delle
parti, l'obbligazione si estingue e il debitore è liberato. È
necessario che l'impossibilità sia totale. Se l'impossibilità
della prestazione è soltanto parziale si attribuisce alla controparte la
scelta tra:
-
il diritto ad una riduzione della prestazione;
-
il diritto a recedere dal contratto.
La risoluzione per eccessiva onerosita'
Nei contratti di durata, che comportano un'esecuzione differita o protratta nel
tempo, può domandare la risoluzione del contratto la parte la cui
prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa a causa di avvenimenti
straordinari ed imprevedibili.
È necessario che la parte, contro cui è domandata la risoluzione,
non si offra di modificare equamente le condizioni del contratto.
Il recesso
Il recesso va definito come il diritto di sciogliere il contratto concluso
mediante una dichiarazione unilaterale comunicata all'altra parte. Il recesso
può essere esercitato sino a quando non sia stata data esecuzione al
contratto. Il recesso deve presentare la stessa forma del contratto originario.
Può avere fonte:
-
legale: se è previsto dalla legge (società, locazione, mandato,
mutuo ecc.);
-
convenzionale: quando è previsto contrattualmente con apposita
clausola. Spesso in questi casi è anche previsto un corrispettivo per la
parte che è destinata a subire l'esercizio del diritto di recesso.
Il mutuo consenso
Nel dare la definizione di contratto, l'articolo 1321 sancisce che questo
è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o
estinguere un rapporto giuridico; l'articolo 1372 ribadisce inoltre che il
contratto può essere sciolto per mutuo consenso. Mutuo consenso è
quindi l'accordo contrattuale con il quale le parti sciolgono un precedente
contratto.