buon giorno sono stato assunto il --/--/---- con stipendio netto di euro ---- al mese orario -.----...

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Quesito risolto:
buon giorno
sono stato assunto il --/--/---- con stipendio netto di euro ---- al mese orario -.-----.-- -----.-----.-- e straordinari compresi quando richiesto dall' azienda. il titolare pretende sempre -.-----.-------.-----,-- e il sabato
-.-------- , se sforo di - ore da questo orario me le abbuona da -.- in poi mi mette -.- permesso retribuito, lo scatto di anzianita' dei due anni me li ha assorbiti, se lavoro le festivita' me le paga normali e mi assorbe la festivita',
la composizione della busta e' poco ---- ho un loro di circa ---- + ---- di cifra variabile, e altre cose
Inviato: 3585 giorni fa
Materia: Lavoro
Pubblicato il: 15/07/2014

expert
Il Professionista ha risposto: 3584 giorni fa

-)Retribuzione variabile
In primo luogo si rileva che si parla di retribuzione variabile quando viene, in pratica concordato che una quota del corrispettivo per la prestazione lavorativa, aggiuntivo rispetto alla paga base determinata dalla contrattazione collettiva e indicata attraverso il c. detto “minimo”, venga corrisposta in modo variabile, prevedendo che l'erogazione sia subordinata al raggiungimento di determinati obiettivi predefiniti (di budget, di vendita etc.). Ma la quota di retribuzione variabile, proprio perché, aggiuntiva, quindi svicolata dal concetto di retribuzione minima idonea a soddisfare i bisogni del dipendente e della famiglia, di cui all'art. -- Cost., e in quanto elemento elastico soggetto a variazioni in relazione all'effettivo raggiungimento degli obiettivi previamente definiti, potrebbe anche non essere pagata se vengono meno le condizioni per la sua erogazione.
Inoltre si rileva che la retribuzione variabile beneficia di una agevolazione contributiva in quanto, a termini di legge, legata al raggiungimento di determinati obbiettivi aziendali.

-)Assorbimento superminimo
Il meccanismo dell'assorbimento opera su quella parte della retribuzione che eccede il minimo così come definito dal contratto collettivo di riferimento, cioè il c. detto “superminimo”. Attraverso il meccanismo dell'assorbimento di questa quota aggiuntiva di retribuzione, la retribuzione complessiva (da considerarsi sempre al lordo, mai al netto) che viene corrisposta al dipendente viene diminuita dell'importo relativo agli aumenti contrattuali. Nel senso cioè che la paga base aumenta in applicazione dei rinnovi contrattuali con corrispondente diminuzione del superminimo.
Per prassi consolidata anche in giurisprudenza, si ritiene che il superminimo di cui beneficia il lavoratore sia legittimamente assoggettabile al principio dell'assorbimento per effetto dei miglioramenti retributivi derivanti dai rinnovi del contratto collettivo. Ne deriva che si può procedere all'assorbimento qualora nella lettera di assunzione o nella lettera di attribuzione del superminimo, le parti nulla abbiano specificato in merito alla non assorbibilità,
E' quindi possibile che, per effetto dell'applicazione del meccanismo dell'assorbimento, si verifichino delle situazioni di “promozione senza aumento” come in uno dei casi segnalati. In pratica, ogniqualvolta si determina il passaggio di livello con adeguamento della nuova retribuzione minima da corrispondere al dipendente, si procede all'assorbimento mediante prelievo della quota corrispondente all'aumento dal superminimo individuale.
In conclusione si rileva che alcuni contratti nazionali (colf badanti) ammettono la prassi di azzerare gli scatti biennali di anzianità mediante l'assorbimento del superminimo; diversamente il contratto nazionale metalmeccanici non ammette questa possibilità.
Inoltre non è previsto dal contratto nazionale la possibilità di assorbire le festività con il super minimo.

-) Straordinari contratti metalmeccanici industria
E' considerato lavoro straordinario quello eseguito dopo l'orario giornaliero contrattualmente previsto.
La qualificazione legale ed i relativi adempimenti per il lavoro straordinario, rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge. Il lavoro straordinario deve essere contenuto nei limiti massimi di - ore giornaliere e - ore settimanali.
Fermi restando i limiti di cui sopra, e fatto salvo quanto previsto dal quarto comma dell'art. - del decreto legislativo - aprile ----, n. --, viene fissato un limite massimo complessivo di --- ore annuali per ciascun lavoratore. Per le aziende fino a --- dipendenti il limite massimo individuale annuo è fissato in --- ore.
In ogni caso, per le attività di riparazione navale, aeronautica nonché per le operazioni di varo e prove di collaudo a mare i limiti massimi annuali suddetti sono fissati in ore ---. Per l'attività di manutenzione, installazione e montaggi il limite massimo annuo è fissato in --- ore. Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale.

Conclusioni
La prassi del datore di lavoro non appare conforme al contratto nazionale in quanto, pur essendo prevista contrattualmente la forfetizzazione degli straordinari, gli stessi devono avere carattere straordinario e non ordinario.
Inoltre l'orario di lavoro effettivo supera il monte di straordinari previsti in base al contratto nazionale metalmeccanici.
Infine si rileva che in base al contratto nazionale gli straordinari non possono essere “convertiti” in permesso retribuito.
In definitiva la busta paga presenta delle evidenti anomalie rispetto a quanto previsto dal contratto nazionale; peraltro si rileva che la quota variabile della retribuzione, in quanto legata a risultati, potrebbe essere anche revocata se gli stessi non venissero raggiunti.

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Il Cliente ha chiesto un chiarimento: 3584 giorni fa
il contratto dice : stipendio netto di euro ---- al mese orario -.-----.-- -----.-----.-- e straordinari compresi quando richiesto dall' azienda. A fronte di questo contratto scritto l'azienda puo' articolare la busta a suo piacere, a questo punto puo anche darmi meno soldi,
e fino alla fine tenermi questo stipendio riccattandomi se non faccio come vuole lei togliermi i ---- di variabile. pertanto se nel contratto non e' dichiarato nella lettera di assunzione che non si accettano forme assorbibili si puo' assorbire. comunque nella busta ci sono sia la voce assorbilbile che la voce variabile. desidererei un parere piu' semplice possibile grazie
 
Il Professionista ha risposto: 3581 giorni fa
Come da Lei correttamente indicato nella busta paga è indicato il superminimo assorbibile e la parte variabile della retribuzione. Pertanto l'azienda " se non vengono raggiunti determinati risultati" può togliere la parte variabile.
Si tenga presente che l'assorbimento del superminimo non si verifica se le parti del rapporto di lavoro hanno stabilito che il superminimo non è assorbibile; nel caso in esame non viene detto nulla nel contratto di lavoro e nella lettera di assunzione, quindi l'assorbimento è possibile ovviamente alle condizioni indicate nel parere.
Uguale discorso vale anche per la parte variabile della retribuzione; il fatto che la busta paga non sia contestata fin dall'inizio e si sia incassata la retribuzione, rappresenta un comportamento concludente che di fatto legittima la partizione della retribuzione in fissa e variabile.
Cordialmente
 
Il Professionista ha risposto: 3581 giorni fa

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