Gentilissimi, tempo fa ho rinvenuto in un sito web, di cui non ho potuto ottenere traccia, una Sente...

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Quesito risolto:
Gentilissimi, tempo fa ho rinvenuto in un sito web, di cui non ho potuto ottenere traccia, una Sentenza di Cassazione (non posso ricordare se della sez. Lavoro oppue delle sez. Unite) che dava come principio - piuttosto recente - il fatto che ai trasferiti (presumibile anche a motivo di funzione delega) non si deve intimare alcun addebito disciplinare eccetto che un licenziamento per esubero amministrativo di personale, eccedentario.
Cordialissimamente
Inviato: 3559 giorni fa
Materia: Lavoro
Pubblicato il: 16/07/2014

expert
Il Professionista ha risposto: 3557 giorni fa
Gentile Cliente,
faccio seguito alla sua richiesta di consulenza con al quale mi riferiva che, tempo fa, avrebbe rinvenuto in un sito web una Sentenza di Cassazione che si fondava su tale principio: ai trasferiti (presumibile anche a motivo di funzione delega) non si deve intimare alcun addebito disciplinare eccetto che il licenziamento per esubero amministrativo di personale in eccedenza.
Al fine di rispondere al suo quesito occorre fare alcune precisazioni.
Innanzitutto in linea generale occorre rilevare come la giurisprudenza abbia di recente chiarito (Corte di Cassazione Civile Sezione lavoro -/-/---- n. -----), “in base all'art. - dello Statuto dei lavoratori, il trasferimento può assumere la natura di provvedimento disciplinare, se è previsto come sanzione dal contratto collettivo”.
In secondo luogo occorre passare in rassegna l'art. -- del D.Lgs. --/--/----, n. --- contenente disposizioni relative al procedimento disciplinare. Tale norma introduce l'art. -- bis al d.lg. ---/---- precisando, al comma -, che “in caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un'altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare è avviato o concluso o la sanzione è applicata presso quest'ultima. In tali casi i termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento, se ancora pendenti, sono interrotti e riprendono a decorrere alla data del trasferimento”.
Ma a ben vedere questa norma non determina una sorta di immunità/impunità in favore del dipendente trasferito. Tale norma è finalizzata esclusivamente ad evitare che il trasferimento pregiudichi le ragione di difesa del lavoratore.
Nulla però dice in termini di limitazione dei poteri sanzionatori del dirigenti, i quali rimangono necessariamente quelli previsti dalla normativa di settore la quale, come saprà, non prevede peraltro il trasferimento quale sanzione disciplinare.
A disposizione per eventuali chiarimenti ed integrazioni, porgo distinti saluti.

Avv. ---- Gubello

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