La determinazione del valore delle merci in dogana
La determinazione del valore delle merci in dogana è regolata dagli articoli da
28 a 36 del Codice Doganale e dalle disposizioni di cui agli articoli 141 sino
a 181 bis del regolamento di attuazione, oltre che dagli allegati da 23 a 29
del regolamento stesso. La determinazione del valore delle merci in dogana
costituisce un elemento essenziale poiché è sul valore delle merci stesse,
opportunamente rettificato secondo le osservazioni che subito vedremo, che
vengono calcolati i diritti doganali previsti sui beni secondo le procedure
previste dal Codice Doganale (dazi) e dalla normativa nazionale in tema di IVA
(Artt. 69 e 70 D.p.r. 633/1972).
La norma generale per l’individuazione del valore delle merci in dogana è il
valore dell’effettiva transazione, ovvero il prezzo effettivamente pagato o da
pagare per le merci. Al fine di determinare il suddetto valore – ed a
condizione che non siano già contenuti nel valore di fattura – devono essere
addizionati al prezzo i seguenti elementi:
-
commissioni e spese di mediazione, escluse le commissioni di acquisto. Queste
ultime, a condizione che siano indicate separatamente, altrimenti esse
divengono parte integrante del prezzo di acquisto e costituiscono così base
imponibile;
-
costo dei contenitori, che ai fini doganali sono considerati un unico bene
con il prodotto che contengono;
-
il costo dell’imballaggio esterno;
-
il valore di beni e servizi utilizzati nella produzione dei beni importati;
-
corrispettivi e diritti di licenza gravanti sulle merci oggetto di
importazione. Tale voce riveste particolare significato nel caso di operazioni
che coinvolgono beni come quali il software;
-
le spese di trasporto e di assicurazione. Questa voce viene imputata ai fini
doganali sino al luogo di introduzione delle suddette merci all’interno del
territorio doganale comunitario;
-
le spese di carico e di movimentazione connesse con il trasporto delle merci
importate sino al luogo di introduzione delle merci nel territorio doganale
comunitario.
Particolare interesse riveste – ai fini pratici – la previsione dei costi
relativi alle spese di trasporto ed assicurazione sino al luogo di ingresso nel
territorio doganale comunitario. Questo significa che, se l’Azienda italiana
importatrice acquista un bene con resa EXW da un proprio fornitore russo, ed il
bene ha un prezzo EXW pari a 1000,00= Euro, il valore da dichiarare in dogana
al momento dell’importazione del bene stesso dovrà comprendere il costo del
trasporto dalla località di presa in carico in Russia sino al primo confine
comunitario, oltre alle eventuali spese di assicurazione; questi costi saranno
aggiunti al valore di transazione ed indicati nella casella 12 del D.A.U. come
“elementi di rettifica”. Qualora invece il bene sia acquistato con termine di
resa CPT (località italiana) il valore imponibile ai fini del dazio sarà
inferiore al valore di fattura in quanto il prezzo CPT comprende – unitamente
al valore del bene – il costo del trasporto per l’intera tratta: di conseguenza
la rettifica di valore sarà negativa, poiché all’importo della fattura CPT sarà
dedotto – ai fini del calcolo della base imponibile del dazio – il costo del
trasporto dovuto per la tratta dal primo confine doganale sino a destinazione.
Va notato che per potersi effettuare lo scorporo ai fini della determinazione
della base imponibile del dazio, le spese di trasporto devono essere indicate
separatamente (Art. 33 Codice Doganale Comunitario).
Sotto il profilo del “prezzo effettivamente pagato o da pagare” per le merci
merita di essere ricordata, per la sua particolarità, la disposizione dell’Art.
145 del Regolamento di attuazione del Codice Doganale. La norma richiamata
afferma che – dopo l’immissione in libera pratica – la modifica del prezzo
pagato o da pagare (che costituisce la base imponibile ai fini della fiscalità
comunitaria e nazionale) può essere modificata qualora sia dimostrato che le
merci erano difettose alla data di accettazione della dichiarazione, ovvero che
il venditore ha effettuato la modifica in esecuzione di un obbligo contrattuale
di garanzia previsto dal contratto concluso prima dell’immissione in libera
pratica dei beni stessi, ovvero che la natura difettosa delle merci non è già
stata presa in considerazione nel contratto di vendita. Questi casi di modifica
del valore in dogana sono ammessi soltanto nel termine tassativo di dodici mesi
dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica
delle merci che ne costituiscono oggetto.
Deve essere dimostrato che le merci erano difettose alla data di accettazione
della dichiarazione, il che sarà possibile producendo la lettera di
contestazione del compratore contenente l’indicazione dei vizi e dei difetti;
dalla natura degli stessi potrà evincersi se esistevano già al momento
dell’immissione in libera pratica (ad es., vendita di aliud pro alio)
ovvero se si sono manifestati solo successivamente (nel qual caso, la rettifica
non è ammessa). In ogni caso, la modifica del prezzo pagato o da pagare deve
avvenire sulla base di uno specifico obbligo di garanzia derivante dal
contratto; non è necessario che il contratto sia formalizzato in un testo
scritto, anche se la circostanza potrebbe essere d’aiuto. In terzo luogo
occorre che la natura dei beni venduti escluda la possibilità che della
difettosità degli stessi si sia tenuto conto al momento della formazione del
prezzo. il che significa che se il prezzo dei beni è stato fissato tenendo
conto della loro difettosità non sarà poi possibile rettificare il prezzo
stesso per motivi legati alla qualità dei prodotti oggetto della transazione.
Ai fini della fiscalità interna (IVA) la norma rilevante è costituita dagli
Artt. 69 e 70 del D.p.r. 633/1972; la prima norma richiamata dispone che “l’imposta
è commisurata … al valore dei beni importati, determinato ai sensi delle
disposizioni in materia doganale, aumentato dell’amontare dei diritti doganali
dovuti ad eccezione dell’imposta sul valore aggiunto, nonché dell’ammontare
delle spese di inoltro sino al luogo di destinazione all’interno del territorio
della Comunità che figura sul documento di trasporto sotto la cui scorta i beni
sono introdotti nel territorio medesimo”. La seconda prosegue
affermando che “l’imposta relativa alle importazioni è accertata, liquidata e
riscossa per ciascuna operazione”.
Pertanto la determinazione del valore delle merci in dogana ai fini dell’IVA
obbedisce alle seguenti regole:
-
si determina il valore dei beni ai fini dell’applicazione della fiscalità
comunitaria (dazio);
-
si riporta il suddetto valore nella casella 47 del DAU, e si applica allo
stesso la relativa aliquota (codice 205);
-
si somma l’importo dei dazi al valore imponibile, rettificando se del caso, a
norma dell’Art. 69 d.p.r. 633/1972, il valore delle merci con l’ammontare delle
spese di inoltro a destino all’interno del territorio doganale comunitario e si
ottiene così la base imponibile per l’IVA. Si applica poi la relativa aliquota
(codice 405);
-
Si sommano poi gli importi dei dazi con l’importo dell’IVA ottenendo il
totale dei diritti dovuti alla dogana.