Intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche
Prima di
passare all’esame della normativa penale introdotta dall’art. 6 della L. 547/93,
che disciplina i reati di intercettazione di comunicazioni informatiche e telematiche, è utile procedere ad alcune precisazioni terminologiche. In particolare, per “sistema
informatico”, si intende un sistema costituito da
una serie di elaboratori elettronici
collegati materialmente tra di loro allo scopo di scambiarsi dei dati, mentre, per
“sistema telematico”, si intende un sistema contenente degli elaboratori che non
sono collegati direttamente e permanentemente, ma che utilizzano dei cavi telefonici
o modulatori di toni, satelliti, canali televisivi ed altro ancora..
L’art. 6 della L. 547/93 ha introdotto
gli artt. 617 - quater – quinquies – sexies
nel codice penale.
L’art. 617 -quater disciplina l’intercettazione, l’impedimento o l’interruzione
illecita di comunicazioni informatiche o telematiche. Viene sanzionato anche il
fatto di colui che rivela “mediante qualsiasi mezzo d’informazione al pubblico” il contenuto delle comunicazioni sopra indicate. Intercettazione è quella speciale
ipotesi che concerne la “presa di cognizione” e che si realizza attraverso la particolare
modalità della intromissione nella comunicazione in corso tra
terzi. Deve avere
ad oggetto il contenuto di una comunicazione informatica o telematica in atto, nel
momento dinamico della sua trasmissione, trovando invece tutela nell’art. 616, 1°
e 4° comma c.p., l’illecita presa di cognizione del contenuto di una comunicazione
ormai avvenuta o già fissata in un supporto fisico (come ad esempio un floppy disk
o un cd rom). La condotta di intercettazione deve essere caratterizzata da una modalità
fraudolenta di realizzazione, deve cioè avvenire con strumenti idonei a celare ai
comunicanti – o al sistema informatico stesso che sia programmato per consentire
o negare automaticamente l’accesso – l’abusiva intromissione del soggetto agente.
Le condotte di interruzione e impedimento consistono nel compimento di atti tecnicamente
idonei, rispettivamente, a far cessare una comunicazione in corso e a impedire che
una nuova abbia inizio.
Il delitto di cui all’art. 617 -quater è perseguibile a querela ma se sussistono
specifiche circostanze aggravanti la procedibilità è d’ufficio; tali circostanze
sussistono se il fatto è commesso: a) in danno di un sistema informatico o telematico
utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici
o di pubblica necessità; b) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico
servizio, con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione
o al servizio, ovvero con abuso della
qualità di operatore del sistema; c) da chi
esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
L’articolo successivo, il 617 -quinquies, punisce l’installazione di
apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema
informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi. Data la pericolosità della condotta, questo è un reato procedibile d’ufficio. La norma in esame, richiede,
inoltre, la concreta idoneità dell’apparecchiatura installata a realizzare le condotte
sanzionate. Anche per questo reato sono previste delle aggravanti che sono le stesse
contemplate dall’art. 617 –quater.
La falsificazione, l’alterazione o la soppressione del contenuto di comunicazioni
informatiche o telematiche sono previste dall’art. 617 –sexies il quale richiede,
però, il dolo specifico essendo necessario il fine di procurare a sé o ad altri
un vantaggio o di arrecare ad altri un danno. Il reato è costituito dal fatto di
colui che “forma falsamente ovvero altera o sopprime in tutto o in parte, il contenuto,
anche occasionalmente intercettato, di talune delle comunicazioni relative ad un
sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, qualora ne faccia
uso o lasci che altri ne faccia uso”. Il testo della norma esplicita il contenuto
della comunicazione come oggetto materiale del reato. Anche per questa ipotesi di
reato sono previste le circostanze aggravanti di cui all’art. 617 –quater.