Ho -- anni e sono figlia di genitori separati dal giugno ----: mio padre vive con una nuova compagna...

Attenzione: ogni consulenza viene modificata per rendere irriconoscibile l’autore

Quesito risolto:
Ho -- anni e sono figlia di genitori separati dal giugno ----: mio padre vive con una nuova compagna dalla quale ha avuto un figlio (ora di - anni) mentre mia madre vive con mia sorella (figlia di mia madre e di mio padre che attualmente ha -- anni). La sentenza di separazione (giugno ----) ha previsto a carico di mio padre un assegno di mantenimento di ---- euro così composto: ---- per il mantenimento di mia sorella e --- per mia madre (casalinga da circa - anni), che nella stessa sentenza veniva invitata a trovare un'occupazione entro - anni. Trascorso questo periodo di tempo, non avendo mia madre cercato un'occupazione, una nuova sentenza ha estinto l'obbligo di versamento dei --- euro a carico di mio padre. Visto che mia madre non accenna a voler trovare un impiego, quando non sarà più in età lavorativa e non sarà in grado di provvedere al proprio mantenimento non avendo maturato il diritto alla pensione, potrò essere tenuta al versamento a mia madre di un assegno alimentare/di mantenimento? C'è la possibilità di intraprendere qualche azione che possa far venir meno tale obbligo?
Inviato: 4965 giorni fa
Materia: Divorzio
Pubblicato il: 11/07/2014

Il cliente ha inserito una integrazione quesito iniziale: 4953 giorni fa
Un'ultriore domanda: nel caso in cui mia madre assuma anche già oggi delle obbligazioni a cui non dovesse trovarsi in grado di far fronte, io sarei obbligata in qualche modo, in qualità di figlia, all'adempimento di tali obbligazioni?
expert
Il Professionista ha risposto: 4965 giorni fa
Gentile utente,
la questione giuridica sottesa alla fattispecie in esame, richiede l’analisi dell’istituto degli alimenti. 

Nel disciplinare il c.d. obbligo alimentare il Codice civile distingue in genere tra alimenti, che costituiscono lo stretto necessario per mante¬nere in vita il soggetto, e mantenimento, che si configura come nozione più ampia, quale com¬plesso di prestazioni, che soddisfano le esigen¬ze di vita dell'individuo, anche in relazione alla sua collocazione economico-sociale. 

Mentre l’obbligo al mantenimento è strettamente legato al rapporto di coniugi e/o filiazione, al contrario quello di prestare gli alimenti si estende ad una più ampia fascia di parenti.
Ai sensi dell’art. --- c.c., infatti, all'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:
-) il coniuge;
-) i figli legittimi, naturali, adottivi o, in mancanza, discendenti prossimi, anche naturali;
-) i genitori, o in mancanza gli ascendenti prossimi, anche naturali; glia dottanti;
-) i generi e le nuore;
-) il suocero e la suocera;
-) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali. 

L’elencazione delle persone obbligate a prestare gli alimenti è tassativa. Tuttavia, qualora l’obbligato più prossimo si trovi nell’impossibilità di adempiere l’intera prestazione, l’art. ---, comma -, c.c. prevede che per la parte residua siano tenuti gli obbligati di grado più remoto. Quando nello stesso grado si trovino più persone, l’obbligazione viene suddivisa fra tutti in proporzione alle rispettive, attuali capacità economiche, ciascuno per la propria quota e senza vincolo di solidarietà. Qualora, invece, vi siano più aventi diritto agli alimenti, è l’obbligato più prossimo che è tenuto a provvedervi e, solo nel caso in cui egli non possa adempiere per l’intero, devono chiamarsi gli obbligati di grado ulteriore.

Nella fattispecie, in assenza di un coniuge, obbligate alla prestazione degli alimenti sarete Lei e Sua sorella (se e quando economicamente autosufficiente) raggiunta la in proporzione alle condizioni economiche di ciascuna (art. --- c.c.). 

Come riferito nel quesito, infatti, Sua madre e Suo padre sono separati dal ----. 

Una volta cessati gli effetti civili (a seguito di futura sentenza di divorzio) verrà meno qualsiasi obbligo di alimentare da parte di Suo padre nei confronti dell’ex coniuge (l’obbligo di mantenimento è venuto meno per effetto della sentenza di modifica delle condizioni di separazione). “Ne consegue che, con la cessazione degli effetti civili, l’obbligazione alimentare sorge in primo luogo direttamente, a carico dei figli dell’alimentando” (Cass. -------, n. ----) 

Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio sostentamento (art. --- c.c.). E’ irrilevante la circostanza che l’alimentando versi in stato di bisogno per propria colpa, in quanto detta circostanza non determina il venir meno dell’obbligo (Cass. -------, n. ----).
In conclusione per rispondere ai suoi quesiti ove Sua madre, una volta raggiunta l’età pensionabile, non fosse in grado di provvedere in modo autonomo al proprio sostentamento, graverà su di Lei e su Sua sorella (se e quando economicamente autosufficiente) l’obbligo agli alimenti, tenuto conto dei suoi bisogni e delle Vostre rispettive condizioni economiche. 

Ne consegue che non esiste alcuna “azione che possa far venir meno tale obbligo”. L’obbligato (nella fattispecie lei e Sua sorella) è esonerato dall’adempimento solo nell’ipotesi in cui sia in grado di provare di non poter sostenere, con i propri mezzi, l’onere alimentare. In tal caso l'onere sarà a carico del parente più prossimo previsto dalll'art. --- c.c..
 
Quanto al secondo quesito, ossia se “nel caso in cui mia madre assuma anche già oggi delle obbligazioni a cui non dovesse trovarsi in grado di far fronte, io sarei obbligata in qualche modo, in qualità di figlia, all'adempimento di tali obbligazioni?”, la risposta è NO, a meno che Lei non presti garanzia fideiussoria o non assuma volontariamente l’obbligazione in solido con Sua madre.
Ad esempio supponiamo che Sua madre chieda un prestito in banca. Per la restituzione sarà l’unica obbligata.
Se invece a garanzia del prestito Lei avesse prestato una fideiussione, in caso di inadempimento da parte di Sua madre la Banca potrebbe agire nei Suoi confronti. 

Restando a disposizione per chiarimenti, porgo
Distinti saluti
» Fai la tua domanda ai nostri avvocati esperti in Divorzio

INDICE
DELLA GUIDA IN Divorzio

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 2421 UTENTI