Chiedo se la COLLAZIONE esiste anche per parenti collaterali. Deceduto un fratello celibe, poiché...

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Quesito risolto:
Chiedo se la COLLAZIONE esiste anche per parenti collaterali.

Deceduto un fratello celibe, poiché non ha lasciato testamento, sono suoi eredi per alcune unità immobiliari, - fratelli, - sorelle e le - figlie di un altro fratello già deceduto.
Da sempre, degli interessi del defunto, si è occupato UN SOLO FRATELLO e da un paio di anni, quando per l'età la salute è notevolmente peggiorata, si è occupato delle - badanti, delle cure sanitarie, della gestione delle spese della casa e, nell'ultimo periodo di vita, gli è stato costantemente vicino in ospedale e poi l'ha dovuto ritirare in una casa di riposo dove, ogni giorno, è stato presente ai pasti per imboccarlo. Poi si è occupato dei funerali, della tumulazione, ecc.
Poiché aveva la delega sul conto del defunto ha ovviamente utilizzato il suo denaro.
Nell'ultimo periodo ha spostato una somma su un conto a nome proprio, per non dover andare poi dagli eredi ad elemosinare la loro quota per le spese successive: funerale, lapide, imposte delle dichiarazioni ---- e ---- fino al giorno della morte, arretrati spese condominiali, avvocato per uno sfratto ad un inquilino moroso, sgombero locali, ecc, ecc.
Della somma spostata rimarrà qualcosa che vorrebbe spartire con le due sorelle e il fratello ma non con le nipoti perché il padre di queste, quand'era in vita, ha compiuto abusi edilizi appropriandosi di parti comuni per ampliare la sua abitazione senza consenso del defunto residente nello stesso condominio, senza alcun atto d'acquisto, e poi facendoli accatastare come suoi.
Ripeto la domanda: il denaro preso dal FRATELLO che più di tutti è stato vicino al deceduto, può essere ripartito come gli sembra più giusto, o è considerato facente parte dell'eredità per COLLAZIONE?

Inviato: 3265 giorni fa
Materia: Testamento
Pubblicato il: 11/06/2015

expert
Il Professionista ha risposto: 3263 giorni fa
Gentile Cliente,
faccio seguito alla sua richiesta di consulenza per fornirle il parere richiesto.
A tal riguardo occorre innanzitutto prendere in esame l'art. --- c.c. secondo cui "i figli e i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati.
La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile".
Per collazione si intende il conferimento nell'asse ereditario di tutte le liberalità ricevute in vita dal defunto, da parte dei soggetti tenuti a collazione. La collazione sia che avvenga in natura sia per imputazione produce sempre un aumento reale della massa dividenda. La collazione opera solo se vi sia un relictum da dividere, mentre nel caso in cui il defunto abbia esaurito l'asse con donazioni o legati e manchi un relictum, non essendovi comunione non vi sarà divisione e, conseguentemente collazione (Carnevali, ---).
La collazione rimuove la disparità di trattamento che le donazioni creerebbero tra i coeredi, coniuge e discendenti, se e in quanto non risulti una diversa volontà del defunto. La ratio consisterebbe nel ritenere che le donazioni fatte agli eredi necessari costituiscano un'anticipazione dell'eredità.
L'applicabilità dell'istituto della collazione presuppone l'esistenza di una comunione ereditaria e, quindi, di un asse da dividere. Invece, se l'asse è stato esaurito con donazioni o con legati, o con gli uni e con gli altri insieme, sì che manchi un relictum, non vi è luogo a divisione e, quindi, neppure a collazione, salvo l'esito dell'eventuale azione di riduzione (C. -----/----; A. Roma --.--.----; T. Roma -.-.----).
Analogamente, l'istituto della collazione è incompatibile con la divisione, con la quale il testatore abbia ritenuto effettuata, ai sensi dell'art. ---, la spartizione dei suoi beni (o di parte di essi), distribuendoli mediante l'assegnazione di singole e concrete quote (divisio inter liberos), evitando così la formazione della comunione ereditaria (C. -----/----).
La collazione ereditaria costituisce, in entrambe le forme previste dalla legge (conferimento del bene in natura ovvero per imputazione) uno strumento giuridico volto alla formazione della massa ereditaria da dividere al fine di assicurare, nei reciproci rapporti tra i condividenti equilibrio e parità di trattamento, in guisa da non alterare il rapporto di valore tra le rispettive quote, da determinarsi in relazione alla misura del diritto di ciascun condividente, sulla base della sommatoria del relictum e del donatum al momento dell'apertura della successione, sì da garantire a ciascun condividente la possibilità di conseguire una quantità di beni proporzionata alla rispettiva quota. Mentre la collazione in natura si realizza in un'unica operazione per la quale si determina un effettivo incremento dei beni in comunione da dividere, quella per imputazione viene attuata in due fasi, dapprima con l'addebito del valore del bene donato a carico della quota spettante all'erede donatario, in seguito con il prelevamento di una corrispondente quantità di beni da parte degli eredi non donatari ( C. -----/----).
Passando poi ai soggetti effettivamente tenuti alla collazione, giova rilevare come, salvo che ne siano dispensati, questi sono il coniuge ed i discendenti legittimi e naturali del de cuius, che siano coeredi, abbiano cioè accettato l'eredità.
La collazione opera solo nei reciproci rapporti tra questi soggetti e non anche rispetto agli altri eventuali coeredi, i quali non se ne possono pertanto avvantaggiare. Nel caso in cui siano chiamati alla successione eredi tenuti a collazione ed eredi non tenuti a collazione si formano due masse dividende: una prima, senza le donazioni soggette a collazione, al fine di determinare la quota dell'estraneo; una seconda costituita dal rimanente relictum e aumentata dal donatum al fine di determinare la quota degli eredi soggetti a collazione.
L'obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione, salvo l'espressa dispensa da parte del de cuius e sempre nei limiti della sua validità, pertanto i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da una specifica domanda in tal senso da parte dei condividenti (C. -----/----), essendo sufficiente, a tal fine, la domanda di divisione e la menzione in essa dell'esistenza di determinati beni, facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire, quali oggetto di pregressa donazione: incombe sulla parte che eccepisca un fatto ostativo alla collazione l'onere di fornirne la prova nei confronti di tutti gli altri condividenti (C. -----/----). Il diritto alla collazione verso un coerede si configura come un diritto di credito ed è pertanto soggetto a prescrizione estintiva decennale (T. Genova -.-.----).
In conseguenza di quanto detto non può ritenersi che la collazione operi anche nei confronti dei fratelli del decuius ed in favore delle nipoti del defunto.
Rimango a disposizione per eventuali chiarimenti ed integrazioni, porgo distinti saluti.

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Il Cliente ha chiesto un chiarimento: 3263 giorni fa
La lunga e dettagliata risposta mi ha un po' confusa. La parte che mi interessa sta nelle ultime tre righe. Riassumo: al defunto (celibe e senza figli) che non ha fatto testamento succedono fratelli e nipoti. Il denaro, che l'unico fratello che si è sempre occupato degli interessi del de cuius, ha preso (prima del decesso) lo può ripartire come crede? Gli eredi possono pretendere di vedere i movimenti bancari? Chiedo cortesemente una risposta breve e ---- solo a questo quesito.
Grazie.
 
Il Professionista ha risposto: 3259 giorni fa
Esatto. IN quel caso si presume che la donazione non sia stata fatta come anticipazione dell'eredità; sicchè di essa non potrà tenersi conto per veirficare eventuale lesione di quote di legittima.
 
Il Professionista ha risposto: 3259 giorni fa
Esatto. IN quel caso si presume che la donazione non sia stata fatta come anticipazione dell'eredità; sicchè di essa non potrà tenersi conto per veirficare eventuale lesione di quote di legittima.

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