Buongiorno, ho bisogno di una consulenza per la seguente questione. Abito in Italia ed ho ricevu...

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Quesito risolto:
Buongiorno,
ho bisogno di una consulenza per la seguente questione.

Abito in Italia ed ho ricevuto una offerta di lavoro in Germania (lordo annuo --k€ più un bonus annuo tra - e --% dello stipendio lordo). Intendo per i primi anni trasferirmi in Germania mentre la mia famiglia resterà in Italia.
Dal prospetto che ho ricevuto dal potenziale datore di lavoro ho notato che verranno effettuati i seguenti prelevi in busta paga:

monthly Wage Tax
Solidarity Surcharge

-% Curch Tax

-.--% Obligatory Pension Scheme

-.-% Unemployment Insurance
-.-% Health Insurance (incl. -.- % from the Employee alown)
-.---% Disability Insurance

Siccome la mia famiglia risiede in Italia, mi è stato detto che devo dichiarare anche in Italia il reddito percepito in Germania, che mi verrà tassato secondo la legge Italiana, ma potrò portare in detrazione le tasse pagate in Germania.

Chiedo pertanto:
-) Mi viene riconosciuta in Germania l'appartenenza alla classe di tasse III (sposato con moglie disoccupata e due figli a carico) ed il diritto alle detrazioni per familiari a carico e l'equivalente degli assegni di famiglia anche se la mia famiglia vive in Italia?
-) Quali tasse pago in Italia?
-) Quali delle voci indicate in busta paga porto in detrazione come credito di imposta?
-) I contributi pensionistici li pago solo in Germania?

Cordiali Saluti,


Inviato: 3641 giorni fa
Materia: Verifiche e accertamenti
Pubblicato il: 21/07/2014

expert
Il Professionista ha risposto: 3627 giorni fa
In via generale si rileva che, ai sensi dell' -, comma - TUIR, sono considerate residenti le persone fisiche che per la maggior parte dell'anno, ossia per un periodo di almeno --- giorni (--- per gli anni bisestili) anche non continuativi, rientrano in una delle seguenti ipotesi:
- soggetti iscritti nelle anagrafi della popolazione residente;
- soggetti non iscritti nelle anagrafi, che hanno nello Stato il domicilio (inteso come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi anche di carattere affettivo familiare);
- soggetti non iscritti nelle anagrafi, che hanno nello stato la residenza (inteso come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale) per la maggior parte del periodo di imposta.
Come visto la presunzione di residenza fiscale opera anche nel caso in cui sussista un legame affettivo con Stato italiano. Questa concetto di legame effettivo è stato ampiamente illustrato dalla circolare ministeriale nr. ---/E del - dicembre ---- e, sinteticamente, sussiste qualora la persona abbia mantenuto in Italia i propri legami familiari o il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali.
Nel caso in cui gli interessi economici siano localizzati in uno Stato e gli interessi familiari e sociali in un altro, prevalgono gli interessi familiari e sociali (Cassazione ----- del -- giugno ----).
Il riferimento alla maggior parte del periodo d'imposta consente di attuare la menzionata regola dei --- giorni, fugando ogni dubbio interpretativo rispetto al testo delle convenzioni.
Il requisito temporale della maggior parte del periodo d'imposta condiziona l'applicabilità dei tre criteri sostanziali in base ai quali l'art. -, comma - TUIR ricava la dimostrazione della residenza in Italia. Ne consegue la presunzione legale assoluta di residenza nello Stato (iuris de iure) scatta allorquando venga dimostrata la effettiva sussistenza di almeno uno di essi per la maggior parte del periodo d'imposta.
Al fine dell'applicazione dell'art. -, comma - TUIR è dunque necessario e sufficiente che il soggetto su cui incombe l'onere della prova dimostri l'esistenza (o, se del caso, la mancanza) del presupposto territoriale per l'applicazione dell'imposizione italiana sul reddito mondiale. Sul piano pratico la prova comporta indubbiamente non poche difficoltà, che però possono essere superate anche con l'ausilio di argomentazioni logiche a contrario, che dimostrino cioè l'incompatibilità dell'assunto della residenza in Italia.
In particolare si rileva che, a seguito del trasferimento di residenza dall'Italia all'estero, la persona fisica ha l'incombenza di iscriversi all'AIRE; tale inscrizione è condizione necessaria per fare valere il trasferimento stesso, ma non sufficiente, giacchè essa deve pur sempre corrispondere alla situazione effettiva.
Per quanto riguarda il concetto di domicilio si mette in evidenza che, ai fini civilistici, esso è caratterizzato da caratteri oggettivi rappresentati dalla la concentrazione di affari ed interessi in un determinato luogo, e dall'elemento soggettivo, consistente nell'intenzione di operare tale concentrazione da parte della persona fisica. Diversamente in ambito tributario ciò che rileva è esclusivamente l'aspetto oggettivo; pertanto qualora il centro degli affari e degli interessi di un soggetto fosse oggettivamente riscontrabile in un determinato luogo, non avrebbe alcun rilievo l'aspetto soggettivo, e si realizzerebbe la presunzione assoluta di residenza fiscale di cui all'art. -, comma - TUIR.
Concetto di residenza fiscale nelle convenzioni contro le doppie imposizioni.
In via generale le norme convenzionali prevalgono sulle norme interne. Esse però devono essere interpretate operando un rinvio alle leggi interne dello Stato contraente. Sono quindi configurabili le seguenti situazioni:
- se non vi è una convenzione si applicano esclusivamente le norme interne dello stato (della fonte o della residenza);
- se vi è una convenzione si applicano le norme convenzionali se pure interpretate, salvo esplicite diverse definizioni contenute nelle convenzioni stesse, con riferimento alle leggi interne.
Per quanto riguarda l'Italia si rileva che l'art.- di quasi tutte le convenzioni ratificate in Italia è conforme al modello OCSE di convenzione per evitare le doppie imposizioni.
In senso conforma l'articolo - della Convenzione Italia Germania prevede che la residenza fiscale di un soggetto venga stabilita in base alle norme interne dei due Stati (quindi Italia e Svizzare). Qualora in base alle norme interne un soggetto è considerato residente in entrambi gli Stati si applicano i criteri del paragrafo - dell'articolo - della Convenzione.
In particolare al paragrafo - si cerca di risolvere il conflitto impositivo in merito alla residenza fiscale della persona fisica avvalendosi si quattro criteri (tie-breaker rules).
Le quattro tie-breaker rules trovano l'applicazione secondo un preciso ordine di priorità, che attribuisce prioritariamente il potere esclusivo di tassazione sul reddito mondiale dello Stato in cui il soggetto ha a sua disposizione una abitazione permanente (permanent home), in subordine a quello in cui il soggetto ha il proprio centro di interessi vitali (centre of vital interests) ed ancora a quello in cui lo stesso ha una dimora abituale (habitual abode), ed infine a quello di cui la persona fisica possiede la nazionalità. Nel caso in cui nessuno di questi criteri permetta di risolvere il problema di doppia residenza, allora l'unico rimedio applicabile è quello della procedura amichevole, di cui all'art. -- della Convenzione stessa.
Pertanto, nel caso in cui un soggetto risulti, in base alla legislazione degli Stati contraenti, residenti in entrambi gli Stati, si applica l'art. - paragrafo - del trattato per risolvere il conflitto fra i due ordinamenti e stabilire lo Stato di effettiva residenza.
L'applicazione delle tie-breaker rules esclude automaticamente la normativa nazionale, attuandone la subordinazione rispetto alla lex superior di fonte convenzionale. Né potrebbe il legislatore incidere su questa situazione con una normativa di fonte interna che, pur salvaguardando il concetto di residenza applicabile ai sensi dell'art. -, paragrafo - del Modello Ocse, prevedesse diverse modalità relativamente all'accertamento della situazione sostanziale.
In conclusione si rileva che la regola interna dell'inversione dell'onere della prova, applicabile nel caso di residenza in un paese a fiscalità privilegiata, può essere applicata senza alcuna limitazione soltanto quando il Paese di immigrazione non abbia alcuna convenzione internazionale contro la doppia imposizione sul reddito con l'Italia. In caso contrario prevale e va applicata la su indicata norma convenzionale.

Per quanto concerne la tassazione del reddito di lavoro dipendente prestato all'estero si mette in evidenza che in linea generale una persona fisica residente è tassata in Italia anche per i redditi di lavoro dipendente prodotti all'estero, come nel caso del quesito.
L'articolo --, comma -, della convenzione contro le doppie imposizione prevede che gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno degli Stati riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a questo titolo sono imponibili (anche) in questo altro Stato.
Vi è inoltre da osservare che, qualora il soggiorno (inteso come il dimorare, ossia l' alloggiare) nello Stato estero durasse per più di --- giorni nell'arco di un periodo di dodici mesi (non necessariamente coincidente con l'anno solare), ai sensi dell'articolo --, comma --bis, del Tuir il reddito di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto sarebbe determinato, in deroga alle disposizioni ordinarie, sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale.
Al fine di eliminare il fenomeno della doppia imposizione, è concesso il beneficio del credito per le imposte pagate all'estero, secondo le modalità e alle condizioni previste dall'articolo --- del Tuir.
Questo credito spetta limitatamente alla quota di imposta italiana corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo. L'eventuale eccedenza di imposta estera rispetto alla quota detraibile non potrà essere scomputata dall'imposta dovuta in Italia.
Inoltre, ai sensi del comma -- dell'articolo --- del Tuir, nel caso in cui il reddito prodotto all'estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo anche il credito di imposta va ridotta in misura corrispondente.

Alla luce di quanto sopra esposto, con riferimento al caso in esame, si forniscono le seguenti precisazioni:
-)La persona fisica intende iniziare una attività come lavoratore dipendente esclusivamente in Germania: pertanto avrà la disponibilità di un immobile in Germania, sarà in grado di dimostrare, con evidenza documentale, di lavorare ed dimorare abitualmente nell'immobile in Germania.
Pertanto se il contribuente non avesse famiglia in Italia sarebbe sicuramente considerato fiscalmente residente in Germania sia in forza della normativa italiana interna su indicata, sia, soprattutto, in forza della norma convenzionale
-)Tuttavia la famiglia del contribuente (moglie e figli minorenni) continuano a risiedere in Italia; questo aspetto complica la situazione atteso che in base alla giurisprudenza prevalente ed alla prassi dell'Amministrazione Finanziaria i legami affettivi prevalgono sui legami economici. In altre parole se una persona fisica lavora esclusivamente in Germania ma mantiene in propri legami familiari affettivi in Italia per la maggior parte del periodo di imposta è considerata fiscalmente residente in Italia. In senso conferme si cita su indicata Cassazione ----- del -- giugno ----), ma soprattutto la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza -- luglio ----, causa C- ---- -- (richiamata da Risoluzione n. ---/E del -- giugno ---- e da Cassazione, sentenza -- aprile ----, n. ----, oltre che la citata Cassazione ----- del -- giugno ----): “nel caso in cui una persona abbia legami sia personali sia professionali in due Stati membri, il luogo della sua “normale residenza”, stabilito nell'ambito di una valutazione globale in funzione di tutti gli elementi di fatto rilevanti, è quello in cui viene individuato il centro permanente degli interessi di tale persona e che, nell'ipotesi in cui tale valutazione globale non permetta siffatta valutazione, occorre dichiarare la preminenza dei legami personali”. Affermando tale preminenza, e ribadito che, comunque, il giudice nazionale deve compiere una valutazione globale di tutti gli elementi, la Corte di Giustizia ha elencato alcuni degli elementi rilevanti per l'esistenza dei legami personali, come la presenza fisica della persona e dei suoi familiari, la disponibilità di un'abitazione, il luogo in cui i figli frequentano effettivamente la scuola, il luogo dell'esercizio delle attività professionali, quello dei legami amministrativi con le autorità pubbliche e gli organismi sociali “nei limiti in cui detti elementi traducono la volontà di tale persona di conferire una determinata stabilità al luogo di collegamento, a motivo di una continuità che risulti da un'abitudine di vita e dallo svolgimento di rapporti sociali e professionali normali”. Ed ha concluso affermando il principio “nel caso in cui una persona fisica abbia la residenza fiscale in due stati membri della UE, in quanto in entrambi sia individuabile il centro degli interessi vitali, inteso come luogo con il quale si ha un più stretto collegamento sotto l'aspetto degli interessi personali e patrimoniali, il problema della doppia residenza fiscale deve essere risolto attribuendole allo Stato in cui sono rinvenibili i legami personali”.
Anche l'Amministrazione Finanziaria, con la risoluzione n. ---/E del - agosto ----, ha esaminato il caso concreto di un cittadino italiano che, per ragioni di lavoro, aveva trasferito la propria residenza in Inghilterra. Il soggetto era proprietario in Italia di alcuni immobili. In Italia risiedevano il coniuge, fiscalmente non a carico, e la figlia, economicamente indipendente e con domicilio distinto da quello dell'originario nucleo familiare. L'Amministrazione finanziaria ha precisato che:
“. la locuzione affari ed interessi di cui all'art. --, comma -, del c.c., deve intendersi in senso ampio, comprensivo cioè non solo dei rapporti di natura patrimoniale ed economica ma anche morali, sociali e familiari. (.). La circostanza che il soggetto mantenga in Italia i propri legami familiari o il centro dei propri
interessi patrimoniali e sociali è di per sé sufficiente a realizzare un collegamento effettivo e stabile con il
territorio italiano. In particolare, indipendentemente dalla presenza fisica e dalla circostanza che l'attività
lavorativa sia esplicata prevalentemente all'estero (.) sono indici significativi, ai fini dell'eventuale residenza fiscale, la disponibilità di una abitazione permanente, la presenza della famiglia, l'accreditamento di propri proventi dovunque conseguiti, il possesso di beni anche mobiliari, la partecipazione a riunioni d'affari, la titolarità di cariche sociali, il sostenimento di spese alberghiere o di iscrizione a circoli o clubs, l'organizzazione della propria attività e dei propri impegni anche internazionali, direttamente o attraverso soggetti operanti nel territorio italiano”.
-) In considerazione della Giurisprudenza e della prassi indicata al precedente punto -) si ritiene che il contribuente, in caso di trasferimento in Germania per lavoro, sarebbe comunque considerato fiscalmente residente in Italia atteso che la famiglia continuerebbe a risiedere fiscalmente in Italia.
-) il contribuente, pur essendo considerato per i motivi su indicati fiscalmente residente in Italia, può fruire della su indicata disposizione agevolativa di cui al comma - bis dell'articolo -- secondo il quale: "il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a --- giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con Decreto del Ministro del Lavoro".
Ai fini della individuazione delle relative fasce di reddito, occorre fare riferimento alle retribuzioni previste dai contratti collettivi in vigore per le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata omogeneità. In particolare, con circolare n. --/E del -- febbraio ----, l'agenzia delle Entrate ha ribadito quanto a suo tempo espresso dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali (circolare n. -- del -- marzo ----), ossia che, ai fini dell'attuazione della disposizione relativa alle fasce di retribuzione, per “retribuzione nazionale” deve intendersi il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo. L'importo così calcolato deve poi essere diviso per dodici e, raffrontando il risultato del calcolo con le tabelle del settore corrispondente (nel caso il settore “credito”), deve essere individuata la fascia retributiva da prendere a riferimento ai fini degli adempimenti contributivi.
Tutto ciò premesso, con riferimento al caso specifico, il lavoratore intende iniziare un rapporto di lavoro con una società Germania; in questo caso, come precisato dall'agenzia delle Entrate con circolare n. --/E del ----, nel caso di lavoratore residente in Italia, dipendente di società estera, se risultano soddisfatti tutti i requisiti di cui all'articolo --, comma --bis del Tuir, sarà applicabile la retribuzione convenzionale al posto della retribuzione effettivamente percepita dal dipendente.
Nel caso in esame occorre determinare in base alla concreta mansione che il lavoratore andrà a svolgere in Germania la “retribuzione nazionale” desumibile dal contratto nazionale italiano di riferimento. Questo aspetto verrà dettagliatamente delineato nel punto successivo.
Inoltre si rileva che queste retribuzioni convenzionali sono inferiori rispetto al reddito estero effettivamente percepito quindi il lavoratore fruisce di una tassazione agevolata.
Ulteriore aspetto problematico è quello di capire che cosa intende effettivamente la norma quando parla di "soggiorno all'estero per un periodo superiore a --- giorni".
Sul punto l'Amministrazione Finanziaria ha chiarito che ai fini del computo dei --- giorni il periodo da considerare non deve essere necessariamente continuativo e che con l'espressione "nell'arco di dodici mesi" il legislatore non ha inteso fare riferimento al periodo di imposta, ma alla permanenza del lavoratore all'estero stabilita dallo specifico contratto di lavoro che può anche prevedere un periodo a cavallo di due anno solari.
Pertanto se il contratto di lavoro estero ha una durata a tempo indeterminato si ritiene applicabile la normativa relativa alle retribuzioni convenzionali.
-) A livello concreto, con riferimento al caso in esame, dalle informazioni fornite si ritiene che il lavoratore venga inquadrato presso la società estera come impiegato quinta fascia settore industria. La retribuzione convenzionale per l'anno ---- ammonta ad euro -.---,-- lordi mensili cui corrisponde un salario annuo lordo di euro --.---.
Per calcolare che verrebbe a pagare in Italia il lavoratore occorre tenere conto dei seguenti dati di partenza.
Sono state fornite le seguenti due tabelle.


Tax class -
With no children Tax class -
With - children
----.-- ----.-- Monthly Gross Salary

---.-- ---.-- Obligatory Pension Scheme
--.-- --.-- Unemployment Insurance
---.-- ---.-- Health Insurance
--.-- --.-- Disability Insurance
----.-- ----.-- Sum of the Social Security Contributions

----.-- ----.-- Monthly Wage Tax
--.-- --.-- Solidarity Surcharge
---.-- --.-- Church Tax
----.-- ----.-- Sum of Taxes

----.-- ----.-- Monthly Net Salary

Si calcolano quindi le imposte in Italia in base alla due ipotesi descritte.
A) Tax class -
Reddito imponibile previdenziale tedesco: -.---*-- = --.---
Reddito imponibile fiscale tedesco: Reddito imponibile previdenziale meno “sociale security contributions” = --.--- — (-.---,--*--) = --.--- — --.--- = euro --.---
- imposte tedesche annue = euro -.---,--*-- = euro --.---
- reddito convenzionale italiano --.---
Sulla base di questi dati i risultati sono i seguenti:
- irpef corrispondente all'imponibile di euro --.---, si ipotizza coniuge e due figli a carico, è pari rispettivamente ad euro --.---
- il credito per l'imposta pagata all'estero ammonta ad euro --.---; peraltro tale importo non spetta per intero in quanto, ai sensi del su citato comma -- dell'articolo --- del tuir, il reddito prodotto all'estero (euro --.---) concorre parzialmente alla formazione del reddito complessivo (ossia per euro --.---). In termini matematici il rapporto tra --.---/--.--- porta ad un risultato percentuale del --%. Quindi il credito per le imposte pagate all'estero (euro--.---) è scomputabile dall'imposta italiana per un importo pari al -- % ossia per euro --.---.
In conclusione con un reddito convenzionale di euro --.--- il lavoratore pagherebbe, a fronte di un reddito effettivo lordo di euro --.---, le seguenti imposte:
-euro --.--- in Germania
- zero imposte in Italia in quanto il credito di imposta estero di euro --.--- azzererebbe le imposte italiane di euro --.---,
per un importo complessivo di euro --.---.
Quindi con un reddito effettivo di euro --.--- la tassazione percentuale media sarebbe pari a: --.---/--.--- = --%.

B) Tax class -
Reddito imponibile previdenziale tedesco: -.---*-- = --.---
Reddito imponibile fiscale tedesco: Reddito imponibile previdenziale meno “sociale security contributions” = --.--- — (-.---,--*--) = --.--- — --.--- = euro --.---
- imposte tedesche annue = euro -.---,--*-- = euro --.---
- reddito convenzionale italiano --.---
Sulla base di questi dati i risultati sono i seguenti:
- irpef corrispondente all'imponibile di euro --.---, si ipotizza coniuge e due figli a carico, è pari rispettivamente ad euro --.---
- il credito per l'imposta pagata all'estero ammonta ad euro --.---; peraltro tale importo non spetta per intero in quanto, ai sensi del su citato comma -- dell'articolo --- del tuir, il reddito prodotto all'estero (euro --.---) concorre parzialmente alla formazione del reddito complessivo (ossia per euro --.---). In termini matematici il rapporto tra --.---/--.--- porta ad un risultato percentuale del --%. Quindi il credito per le imposte pagate all'estero (euro --.---) è scomputabile dall'imposta italiana per un importo pari al -- % ossia per euro --.---.
In conclusione con un reddito convenzionale di euro --.--- il lavoratore pagherebbe, a fronte di un reddito effettivo lordo di euro --.---, le seguenti imposte:
-euro --.--- in Germania
-euro -.--- (irpef italiana di euro --.--- meno il credito di imposta tedesco di euro --.---) zero imposte in Italia in quanto il credito di imposta estero di euro --.--- azzererebbe le imposte italiane di euro --.---, per un importo complessivo di euro --.--- (--.--- + -.---).
Quindi con un reddito effettivo di euro --.--- la tassazione percentuale media sarebbe pari a: --.---/--.--- = --% notevolmente inferiore rispetto alla tassazione media italiana.

-) Alla luce del conteggio sopra indicato il tax credit estero è formato solo dalla componente fiscale indicata nelle tabelle “Sum of taxes”
-) I contributi previdenziali vengono pagati solo in Germania in quanto il lavoratore lavora nel paese estero; infatti a livello comunitario vige il principio del labor loci, ossi i contributi si pagano esclusivamente dove lavora il lavoratore subordinato.
Peraltro una volta ritornato in Italia il lavoratore potrà chiedere la totalizzazione dei contributi tedeschi con quelli italiani.
A disposizione per chiarimenti

Il presente parere è stato redatto dal Dottore Commercialista ---- Cantaro

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Il Cliente ha chiesto un chiarimento: 3620 giorni fa
Gentile dott. Cantaro, avrei bisogno del seguente chiarimento.
Per la valutazione del reddito convenzionale è stato considerata la quinta fascia del settore industria. La retribuzione convenzionale per l'anno ---- ammonta ad euro -.---,-- lordi mensili cui corrisponde un salario annuo lordo di euro --.---.
Nel caso invece in cui mi venisse assegnato un ruolo equivalente ad un quadro aziendale, quale sarebbe la fascia corrispondente? Se si dovesse considerare la sesta fascia (----.-- in poi) il reddito mensile lordo da considerare sarebbe -'---.--? Ovvero in corrispondenza del passaggio a quadro passerei direttamente nella fascia più alta?
Grazie,
----
 
Il Professionista ha risposto: 3619 giorni fa
Il percorso logico da effettuare è il seguente come chiarito dalla agenzia delle entrate:
-) determinare in base alle mansioni che si andrà a svolgere all'estero la retribuzione prevista dal contratto nazionale;
-) verificare in quale fascia della retribuzioni convenzionali si collocata la retribuzione da contratto nazionale
A disposizione per chiarimenti
Il Cliente ha chiesto un chiarimento: 3591 giorni fa
Gentile dott. Cantaro, con riferimento al chiarimento precedente che mi ha fornito, se si considera il livello impiegatizio più alto del contratto metalmeccanico (-) la retribuzione minima mensile sarà -.---,--? per -- mensilità da cui deriva un reddito annuo di -.---,--*--=-----.--? che diviso per -- mesì fornisce: ----.--? che individuerebbe una fascia di reddito convenzionale di ----.--? ovvero fascia - di reddito convenzionale a cui corrisponde un lordo di -----.--?.
Per i Quadri (livello -Q del contratto) la retribuzione minima mensile è -.---,--? per -- mensilità, da cui -.---.--*--=-----.--? che diviso per -- mesi fornisce ----.--? che individuerebbe un reddito convenzionale di ----.--? a cui corrisponde un lordo di -----.--?.
E' corretto questo procedimento?
Saluti,
 
Il Professionista ha risposto: 3588 giorni fa
Gentile Sig. ,
il procedimento è corretto ma la base di partenza sono la seguenti:
-) quali sono le mansioni che andrò a svolgere in germania?
-) quindi, una volta individuate tali mansioni, è necessario individuare il corrispondente inquadramento contrattuale in italia in base al contratto nazionale di riferimento; tutto ciò porta a quantificare una retribuzione lorda annua
-) risolte queste due domande è corretto il procedimento logico da Lei indicato per individuare la fascia di retribuzione convenzionale

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