Nel maggio ----, a seguito della scomparsa di mia madre avvenuta l'anno precedente, è stata presenta...

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Quesito risolto:
Nel maggio ----, a seguito della scomparsa di mia madre avvenuta l'anno precedente, è stata presentata la denuncia di successione, da parte degli eredi ,per un fabbricato -casa di abitazione-di proprietà del genitore deceduto.
Come eredi siamo in quattro, pari quota, di cui uno emigrato negli Stati Uniti d'AmERICA fin dal ----.
I restanti eredi vivono tutti in Italia e sono proprietari di una casa di abitazione, mentre quello emigrato non ha in Italia proprietà alcuna di beni immobili ed è iscritto all'AIRE.
Sono state pagate le seguenti imposte :ipotecaria ----- catastale ----di bollo --.---tassa ipotecaria ---tributi speciali --.--. Ritengo che non avremmo dovuto pagarle perche l'erede emigrato all'estero avrebbe fatto scattare il beneficio dell'agevolazione "Prima casa".
Si chiede :--è esatta l'obiezione rappresentata? --se si, qual è la procedura per richiedere la restituzione di quanto versato e non dovuto?
Se servono copie di documenti o altre informazioni saranno immediatamente inviate.
Attendo Vs.comunicazioni.

Inviato: 3619 giorni fa
Materia: Verifiche e accertamenti
Pubblicato il: 22/07/2014

expert
Il Professionista ha risposto: 3598 giorni fa
Analisi del quesito
In primo luogo si rileva che l'articolo -- della legge n. --- del ----, ai commi - e -, prevede in caso di successione che “Le imposte ipotecaria e catastale sono applicate nella misura fissa per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione non di lusso e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o donazioni, quando, in capo al beneficiario ovvero, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione dall'articolo -, comma -, quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica -- aprile ----, n. ---. . Le dichiarazioni di cui alla nota II bis dell'articolo - della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica -- aprile ----, n. ---, sono rese dall'interessato nella dichiarazione di successione o nell'atto di donazione”.
L'Amministrazione Finanziaria nella C.M. -/E/---- (par. -.-.-.) ha chiarito che anche dopo la soppressione dell'articolo -, comma -, quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al DPR n. ---/----, è possibile accedere alla misura fissa delle imposte ipotecarie e catastali in caso di trasferimento di beni immobili per successione, a condizione che non si tratti di immobili di lusso, come individuati ai fini dell'imposta di registro, ove si verifichino le ulteriori condizioni previste dalla Nota — II) bis della tariffa, parte prima, allegata al TUR che, come noto, stabilisce gli ulteriori requisiti e condizioni per usufruire dell'agevolazione prima casa.
A seguito del chiarimento fornito dall'Amministrazione Finanziaria, se nell'attivo ereditario ci sono beni immobili, le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa qualora:
- non si tratti di immobili di lusso. Si considerano immobili di lusso, quindi non agevolabili, le unità immobiliari classificate in catasto nelle categorie A/-, A/- e A/- a prescindere dalle loro caratteristiche;
- devono essere soddisfatti i requisiti di cui alla nota II-bis) all'articolo -, co. -, della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. ---/----. Si tratta delle seguenti condizioni:
. l'acquirente deve lavorare o risiedere (a andare a risiedere entro -- mesi dal rogito) nel Comune dove è situato l'edificio oggetto di acquisto agevolato; nel caso in cui l'acquirente sia un cittadino italiano residente all'estero (iscritto all'A.I.R.E.) l'immobile può essere acquistato come prima casa in qualsiasi Comune del territorio italiano.
. l'acquirente non deve essere titolare di un'altra abitazione nello stesso Comune dove si trova l'abitazione oggetto di acquisto agevolato;
. l'acquirente non deve essere titolare di un'altra abitazione, ovunque ubicata, che sia stata acquistata con l'agevolazione prima casa.
. l'agevolazione è subordinata al fatto che la casa acquistata con il beneficio fiscale non sia ceduta per almeno un quinquennio oppure che, se ceduta prima del decorso del quinquennio, entro un anno sia acquista altra prima casa.

Alla luce di quanto sopra esposto, con riferimento ai quesiti posti, si precisa quanto segue:
-) L'agevolazione prima casa compete in caso di successione se almeno uno degli eredi possiede i requisiti di cui alla nota - bis dell'articolo - della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica -- aprile ----, n. ---.
Inoltre la dichiarazione di possedere tali requisiti deve essere indicata dall'interessato nella dichiarazione di successione o nell'atto di donazione;
-) Tra i requisiti di cui alla Nota II bis spicca quello che l'acquirente deve lavorare o risiedere (a andare a risiedere entro -- mesi dal rogito) nel Comune dove è situato l'edificio oggetto di acquisto agevolato; peraltro nel caso in cui l'acquirente sia un cittadino italiano residente all'estero (iscritto all'A.I.R.E.) l'immobile può essere acquistato come prima casa in qualsiasi Comune del territorio italiano.
-) Peraltro nel caso in esame risulta che l'erede residente all'estero non abbia chiesto l'applicazione della agevolazione prima casa in sede di presentazione della denuncia di successione. Inoltre essendo passati più di -- mesi dalla presentazione della denuncia di successione non è possibile modificare la denuncia già presentata avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'artico -- del decreto legislativo n. ---/----.
Conseguentemente non si ritiene possibile chiedere la restituzione delle imposte ipotecaria e catastale versate in misura proporzionale in luogo della misura fissa

A disposizione per qualsiasi chiarimento


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