Si tratta di un atto di trasformazione eterogena da società di persone a ditta individuale per il ve...

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Quesito risolto:
Si tratta di un atto di trasformazione eterogena da società di persone a ditta individuale per il venire meno della pluralità dei soci, scioglimento società e cancellazione con prosecuzione della ditta individuale mediante assegnazione dell'intera azienda costituente anche beni immobili, si chiede se le imposte ipocatastali debbano essere applicate in misura fissa o proporzionale a sensi dell'art. ##, comma # del D. Lgs. n. ###/#### posto che non vi è nessun atto traslativo di proprietà ma la continuazione della medesima attività commerciale.
Inviato: 3622 giorni fa
Materia: Verifiche e accertamenti
Pubblicato il: 28/06/2014

expert
Il Professionista ha risposto: 3620 giorni fa
Trasformazione regressiva della SNC in ditta individuale
In via generale si rileva che è un evento piuttosto frequente nella realtà delle società di persone, è il venir meno della pluralità dei soci. La società socio unico è situazione perfettamente tollerabile nell'ambito delle società di capitali, ma non in quello delle società di persone, settore in cui il Codice civile assegna un certo lasso temporale, cioè sei mesi, per ricostituire la pluralità dei soci e, se ciò non avviene si manifesta una causa di scioglimento, così come previsto nell'articolo ####, punto #, del Codice civile. La conseguenza pratica del venir meno della pluralità dei soci è l'estinzione della società cui spesso, consegue la prosecuzione della attività in capo al socio cosiddetto superstite. Tale situazione presenta dei risvolti tributari significativi che attengono sia il profilo impositivo ai fini delle imposte dirette e indirette, sia il profilo degli adempimenti di----tivi che conseguono all'estinzione della società.
Tali aspetti sono stati affrontatati dall'agenzia delle Entrate con la circolare ##/E#### e la risoluzione ##/E/####.
Il profilo della tassazione nel caso di trasformazione in ditta individuale
La circolare ##/## si interessa del settore delle imposte sul reddito, mentre la risoluzione ##/#### focalizza l'attenzione su quello delle imposte indirette.
Imposte dirette
Dal punto di vista delle imposta dirette la circolare ##/## esclude l'emersione di qualunque plusvalenza a condizione che il socio superstite continui l'attività sotto forma di impresa individuale mantenendo inalterati i valori dei beni. Dunque prevale per le imposte sul reddito la tesi "trasformazione" che è l'unica che assicura la continuità dei valori.
Si ritiene che la neutralità fiscale avvenga solo se sia rispettata la tempistica dell'articolo #### del Codice civile, cioè allo spirare dei sei mesi.
Pertanto in base secondo quanto chiarito dalla circolare la “trasformazione regressiva” della SNC in ditta individuale avviene, ai fini delle imposte dirette, in continuità dei valori fiscali ed in regime di neutralità fiscale; ciò significa che il valore rivalutato fiscalmente dell'immobile non viene perso.
Ovviamente nel caso in esame sarebbe necessario procedere alla cessione a titolo oneroso, a valore nominale, delle quote della SNC ovvero alla donazione delle quote al figlio, tuttavia in questo caso è necessario verificare il valore catastale degli immobili al fine di stabilire se è dovuta imposta di donazione. Quindi il figlio, già titolare di partita iva, allo spirare dei sei mesi continua ad esercitare l'azienda “ricevuta” dalla SNC.
A evidenza a seguito di trasformazione in ditta individuale non è più applicabile la normativa sulle società di comodo.

Imposte indirette
La risoluzione ##/## ha messo in evidenza che la Corte di Cassazione (Cass. # febbraio ####, n. ####) ha affermato che "...la cosiddetta trasformazione' di una ditta individuale in una societa' o di una societa' in impresa individuale determina sempre un rapporto di successione tra soggetti distinti..." .
Pertanto l'Amministrazione Finanziaria con la risoluzione in parole ritiene che la cd. continuazione dell'impresa in forma individuale' sia sempre preceduta dallo scioglimento della societa' e dalla liquidazione della medesima.
Infatti, a seguito dello scioglimento di una societa' con un solo socio (che puo' verificarsi, oltre che con il decorso di sei mesi dal venir meno della pluralita' dei soci, anche anticipatamente, per volonta' espressa del socio superstite), deve essere effettuata la liquidazione, a conclusione della quale, il patrimonio sociale residuo e' assegnato al socio superstite (articolo #### c.c.) e si determina l'estinzione della societa' (articolo #### c.c.).
Alla luce di queste considerazioni l'Amministrazione Finanziaria ritiene che il trattamento tributario per quanto concerne le imposte dirette sia il seguente:
- Iva: la continuazione in forma individuale della azienda o ramo di azienda non rientra nel campo di applicazione dell'I.V.A. (articolo #, comma #, lett. b), del d.P.R. ttobre ####, n. ###; e ris. ## luglio ####, n. #);
- registro: la trasformazione regressiva è soggetta ad imposta di registro in misura fissa (articolo #, lett. d), n. # e lett. a), n. #) della Tariffa, Parte prima), anche nel caso in cui dell'azienda facciano parte beni immobili (ris. # luglio ####, n. ##).
- imposte ipotecaria e catastali: in presenza di immobili sono dovute le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale sul valore degli immobili ricompresi nell'azienda oggetto di assegnazione (articoli #, comma #, e ##
del d.lgs. ## ottobre ####, n. ###; cir. ## maggio ####, n. ##).
L'Agenzia delle Entrate ha ribadito questa impostazione anche recentemente nella circolare ## maggio #### n. ## (§§ #.## e #.##).
Lo Studio del Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. #/####/T) aderisce alla tesi della Agenzia delle Entrate in quanto ritiene che dal punto di vista civilistico la trasformazione regressiva non sia configurabile come una trasformazione in senso proprio ma come una assegnazione di azienda. Infatti il codice civile preveda un elenco tassativo di fattispecie di trasformazione eterogenea nel quale non rientra la “trasformazione regressiva” da società di persone in ditta individuale.
Nondimeno nella circ. ## giugno #### n. ## (§ #), l'Agenzia delle Entrate, esaminando la medesima situazione dal punto di vista dell'imposizione diretta, sembra assimilare gli effetti dell'operazione qui descritta a quelli di una trasformazione, atteso che esclude l'emersione, in tal caso, di qualunque plusvalenza, a condizione che il socio superstite continui l'attività sotto forma di impresa individuale.
Se, anche ai fini delle imposte indirette, gli effetti dell'operazione qui descritta fossero ritenuti assimilabili a quelli di una trasformazione, come anticipato, le imposte ipotecaria e catastale sarebbero dovute in misura fissa.
Per completare il quadro, infine, si rileva che le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa anche in ipotesi di conferimento di azienda e di scissione e fusione, sicché l'applicazione dell'imposta proporzionale, nel caso qui descritto, potrebbe apparire “anomala”, in quanto configura un diverso trattamento per atti dagli effetti in qualche modo “omogenei”.

In conclusione - pur in assenza a mente di chi scrive di riferimenti giurisprudenziali a sostegno della applicazione in misura fissa delle imposte ipotecaria e catastale — si ritiene possibile impostare un ricorso sul presupposto che la fattispecie in oggetto sia configurabile come trasformazione vera e proprie e non assegnazione; tesi come detto, sposata anche dalla Agenzia delle Entrate con la prefata circ. ## giugno #### n. ##. Nell'ambito delle imposte dirette.
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