Sto pensando di acquistare un piccolo appartamento a Milano e di intestarlo a mio figlia, studentess...

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Quesito risolto:
Sto pensando di acquistare un piccolo appartamento a Milano e di intestarlo a mio figlia, studentessa universitaria che si trasferirebbe nello stesso (domicilio e residenza)

Dal punto di vista fiscale rischio qualcosa con questa operazione, dal momento che mia figlia non ha redditi e quindi, di fatto, verrei a fare una donazione a suo favore? Il pagamento verrebbe effettuato attraverso il mio conto corrente.
Per fruire delle varie agevolazioni, mia figlia acquisterebbe come prima casa.

Cordiali saluti



Inviato: 3627 giorni fa
Materia: Verifiche e accertamenti
Pubblicato il: 16/07/2014

expert
Il Professionista ha risposto: 3620 giorni fa
Analisi del quesito
In primo luogo si mette in evidenza che l'acquisto dell'appartamento da parte del figlio mediante provvista finanziaria fornita del genitore è una prassi comune che ovviamente non è sanzionata dal parte della Amministrazione Finanziaria.
Tuttavia al fine di evitare qualsiasi contestazione da parte del fisco nei confronti del figlio è necessario adottare alcuni accorgimenti.
In primo luogo il denaro deve provenire da un conto corrente intestato al padre al fine di rendere evidente l'origine e la tracciabilità del pagamento.
Inoltre si rileva che il pagamento del prezzo mediante provvista che proviene dal padre rappresenta una liberalità indiretta che tuttavia non è soggetta ad imposta sulle donazioni a condizione che il padre intervenga in atto e venga dichiarato in sede di rogito notarile che il denaro per pagare il prezzo proviene dalla diponibilità dello stesso.
Infatti l'articolo -, comma --bis, del Dlgs -- ottobre ----, n. ---, che esclude espressamente l'applicazione dell'imposta sulle donazioni alle liberalità collegate ad atti di trasferimento immobiliare autonomamente soggetti a tassazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto.
Con l'intervento in atto del padre il fisco non può contestare in alcun modo l'origine del denaro paventando evasioni di imposta.
Per quanto concerne l'acquisto dell'immobile con le agevolazioni fiscali “prima casa” si rileva La normativa (art. -- del dl n. --/----, come modificato dall'art. --, comma -, del dl n. ---/----, convertito, con modificazioni, dalla legge n. ---/----, e dall'art. -, comma ---, della legge di stabilità ----) ha stabilito che, a decorrere dal - gennaio ----, l'applicabilità delle agevolazioni sulla prima casa è vincolata, ai fini dell'imposta di registro, alla categoria catastale in cui è classificato o classificabile l'immobile.
Pertanto le categorie catastali per cui non è possibile godere delle agevolazioni sulla prima casa sono:
le abitazioni di tipo signorile (cat. A/-);
le abitazioni in ville (cat. A/-);
i castelli e i palazzi di eminenti pregi artistici e storici (cat. A/-).
Al contrario ne possono beneficiare:
le abitazioni di tipo civile (cat. A/-);
le abitazioni di tipo economico (cat. A/-);
le abitazioni di tipo popolare (cat. A/-);
le abitazioni di tipo ultrapopolare (cat. A/-);
le abitazioni di tipo rurale (cat. A/-);
le abitazioni in villini (cat. A/-);
le abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi (cat. A/--).

Resto a diposizione per qualsiasi chiarimento


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