L'indennità di cessazione del rapporto, cui ha diritto l'agente, è cumulabile con l'ulteriore diritto al risarcimento del danno da illecito

Il comma 4 dell'articolo 1751 del Cc, secondo cui la concessione all'agente dell'indennità di cessazione dal rapporto non priva comunque l'agente medesimo del «diritto all'eventuale risarcimento dei danni», si riferisce a danni ulteriori da fatto illecito, contrattuale o extracontrattuale, connesso, ad esempio, alla violazione dei doveri informativi, al mancato pagamento di provvigioni maturate, a fatti di denigrazione professionale, all'ingiuriosità del recesso del proponente, all'induzione dell'agente prima della risoluzione del rapporto a oneri e spese di esecuzione del contratto poi inopinatamente risolto. La suddetta disposizione configura, infatti, una ipotesi di risarcimento al di fuori di quello da fatto lecito (cessazione del rapporto), considerato nel comma 2 dello stesso articolo 1751, consentendone la cumulabilità con un diverso e ulteriore danno da illecito (contrattuale o extracontrattuale), sempre che sussistano nella condotta del proponente i requisiti soggettivi e oggettivi di detto illecito.
(Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 10 aprile 2008, n. 9426)






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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Presidente

Dott. VIDIRI Guido - rel. Consigliere

Dott. PICONE Pasquale - Consigliere

Dott. STILE Paolo - Consigliere

Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BO. GI., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell'avvocato PANICI PIER LUIGI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALLEVA PIERGIOVANNI, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

RA. SPA - RI. AD. DI. SI.;

- intimata -

e sul 2 ricorso n. 18696/05 proposto da:

RA. SPA - RI. AD. DI. SI., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato TRIFIRO' SALVATORE, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MINUTOLO BONAVENTURA, ZUCCHINALI PAOLO, giusta delega in atti;

- ricorrente incidentale -

contro

BO. GI.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 821/04 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 30/11/04 - R.G.N. 373/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 26/02/08 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;

udito l'Avvocato ALLEVA;

udito l'Avvocato MITTIGA ZANDRI per delega TRIFIRO', MINUTOLO, ZUCCHINALI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, accoglimento dell'incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 23 agosto 2001, Bo.Gi. adiva il Tribunale di Siracusa e riferiva di essere stato agente della s.p.a. R. nella zona di (OMESSO) dal 1 ottobre 1971 e che in data 7 giugno 1993 gli era stato intimato il recesso in tronco per giusta causa. Tale recesso era stato impugnato davanti al Pretore di Lentini che, con sentenza del 26 aprile 1996 poi passata in giudicato, aveva ritenuto insussistente la giusta causa di recesso. Esponeva, quindi, il Bo. che in conseguenza del detto illegittimo recesso gli erano derivati gravissimi danni alla immagine ed alla professionalita' si' da compromettere la possibilita' di reperire altro mandato agenziale. In particolare tali danni erano derivati dalla circolare inviata dalla societa' alla clientela, nella quale si ammoniva a non stipulare polizze con esso Bo.. Egualmente lesivo per la sua professionalita' era stato l'avvio di un procedimento disciplinare a suo carico presso la Commissione Albo Agenti a seguito della comunicazione della societa' inoltrata il 17 novembre 1997 - a nonostante il passaggio in giudicato della predetta sentenza del Pretore di Lentini - in quanto lo aveva indotto a cancellarsi dall'albo agenti. L'impossibilita' di ricevere nuovi mandati agenziali in conseguenza del recesso e la conseguente interruzione dell'attivita' professionale gli avevano provocato non solo un danno patrimoniale, pari a ricavi provvigionali dell'ultimo triennio, ma anche un danno per la perdita dell'immagine professionale e personale ed un danno biologico ed alla vita di relazione, derivante dalla insorgenza di una patologia di carattere neurologico determinata dal gravissimo stress subito, anche per i riflessi nella vita familiare. Lamentava da ultimo che quanto accadutogli gli aveva impedito anche di attendere alla ordinaria amministrazione del proprio patrimonio con ulteriori danni. Tanto premesso, il Bo. chiedeva che la s.p.a. RA. venisse condannata al pagamento a titolo di risarcimento dei danni, cosi' come specificati in ricorso, da determinarsi eventualmente secondo equita', oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Dopo la costituzione del contraddittorio il Tribunale di Siracusa rigettava la domanda del Bo., dichiarando l'avvenuta prescrizione quinquennale dei diritti azionati sul presupposto che trattavasi di responsabilita' extracontrattuale.

A seguito di gravame principale dell'agente ed incidentale della societa', la Corte d'appello di Catania con sentenza del 30 novembre 2004, dopo avere ritenuto che nel caso di specie si versava in una ipotesi di responsabilita' contrattuale, in accoglimento parziale della domanda proposta da Bo.Gi., condannava la s.p.a RA. al pagamento a suo favore della somma di euro 50.000,00 - di cui euro 10.000,00 per i danni subiti in ragione dell'inizio del procedimento disciplinare che l'aveva costretto alla cancellazione dell'albo degli agenti e ad interrompere l'attivita', ed euro 40.000 per i danni per la vita di relazione, da liquidarsi anche essi in via equitativa - mentre rigettava l'appello incidentale della societa' con il quale era stata sollevata l'eccezione di inammissibilita' della domanda del Bo. in ragione del giudicato formatosi sulla decisione emessa dal Pretore di Lentini.

Avverso tale sentenza Bo.Gi. propone ricorso per Cassazione, affidato a quattro motivi.

Resiste con controricorso la s.p.a. Ri. Ad. di. Si., che ha spiegato ricorso incidentale, articolato in due motivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Ai sensi dell'articolo 335 c.p.c., il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti perche' proposti ambedue contro la stessa decisione.

2. Con il primo motivo del ricorso principale il Bo. deduce vizio di motivazione ex articolo 360 c.p.c., n. 5, lamentando che la Corte territoriale non aveva valutato correttamente la valenza diffamatoria della circolare del 28 giugno 1993, perche' non era possibile affermare o negare detta valenza in astratto ma il giudizio doveva essere formulato in concreto, tenendo in considerazione il significato che detta circolare assumeva perche' era congiunta all'essere stato il recesso intimato in tronco, sicche' l'effettivita' della lesione andava riscontrata con l'assunzione delle prove testimoniali richieste ma non ammesse dal giudice di merito. Si riscontrava inoltre una contraddittorieta' nella motivazione sotto altro aspetto atteso che, una volta riconosciuto il risarcimento del danno esistenziale ed alla vita di relazione, era logico poi dedurre che se la circostanza del recesso per giusta causa lo aveva danneggiato nel rapporto sociale a maggior ragione lo aveva danneggiato nei rapporti professionali e cioe' in un ambiente sociale qualificato.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione con riguardo al danno da interruzione dell'attivita' professionale deducendo che il giudice d'appello aveva valutato il danno a partire dalla cancellazione dell'albo degli agenti trascurando di prendere in considerazione che il danno si era verificato ben prima per effetto immediato del recesso in tronco e per la conseguente impossibilita' di reperire un diverso mandato presso altra compagnia; il che sarebbe stato possibile dimostrare se si fosse dato ingresso alla prova per testi tendente a provare proprio che lo stato di disoccupazione di esso Bo. non era dovuto - come ritenuto dal Tribunale di Siracusa - alle difficolta' della collocazione nel mercato ma all'avvenuto ingiusto recesso dal contratto di agenzia da parte della Compagnia assicurativa.

Con il terzo motivo il ricorrente denunzia sempre vizio di motivazione in relazione al danno patrimoniale derivato dall'omessa manutenzione delle proprie proprieta' agricole non potendosi condividere l'assunto della sentenza impugnata di una mancanza di nesso causale tra il venir meno del reddito professionale e la impossibilita' di attendere alla suddetta manutenzione.

Con il quarto motivo il ricorrente lamenta insufficiente motivazione con riferimento alla richiesta del risarcimento per danno biologico che il giudice d'appello aveva rigettato per mancanza del nesso eziologico, per avere ritenuto che la certificazione medica attestante una "sindrome ansiosa con spunti depressivi" dell'anno 2001 non fosse dimostrativa dell'esistenza di detto nesso tra danno denunziato e la vicenda del recesso risalente ad otto anni prima; tutto cio' nonostante che lo stress e' destinato ad aggravarsi se dopo l'ingiusto recesso datoriale il lavoratore non trova occupazione e nonostante che nel caso di specie era stata richiesta sul punto una consulenza legale di tipo neuropsichico.

2.2. Con il ricorso incidentale la societa' assicuratrice lamenta violazione e falsa applicazione del disposto dell'articolo 1753, 1750 c.c., comma 2, dell'Accordo Nazionale Agenti del 16 settembre 1981 in relazione al disposto dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, nonche' difetto di motivazione. Osserva al riguardo la societa' che la Corte di merito aveva sostanzialmente fatto coincidere l'illecito con il solo fatto dell'esercizio del recesso illegittimamente intimato per giusta causa, per insussistenza dei relativi presupposti (cosi' come accertato dal Pretore di Lentini con sentenza passata in giudicato), sicche' la sua pronunzia si era posta in contrasto con i principi affermati in giurisprudenza secondo cui un recesso per giusta causa di per se', anche qualora non vengano confermati in sede giudiziaria i presupposti di detto recesso, non e' fonte di illecito produttivo di ulteriori danni oltre l'obbligo del preavviso e della conseguente indennita' sostitutiva. Per esservi una fonte ulteriore di risarcimento danni, oltre l'indennita' sostitutiva del preavviso, occorre individuare un fatto ulteriore di contenuto ingiurioso, concretizzante di per se' un abuso del potere di recesso. Nel caso di specie essa Compagnia di assicurazione non aveva commesso nessun illecito in quanto una volta escluso il carattere diffamatorio alla sua circolare - come affermato dal giudice d'appello - costituente una doverosa comunicazione ai clienti della cessazione del rapporto lavorativo, nessun altro profilo di illegittimita' poteva rinvenirsi nella sua condotta sia per quanto riguardava la cancellazione dall'albo degli agenti del suddetto Bo. (iscrittosi poi all'albo brokers), sia per quanto riguardava l'apertura del procedimento disciplinare da parte dell'ISVAP che, a seguito alla trasmissione della documentazione relativa al recesso dal rapporto di agenzia, era iniziato e si era spiegato in ragione dei doverosi accertamenti che, in ragione della natura degli interessi tutelati, vanno disposti per legge. Ne conseguiva che risultava priva di fondamento la condanna di essa RA. al pagamento di euro 10.000,00 (diecimila) in relazione al danno da interruzione di attivita' professionale e di euro 40.000,00 (quarantamila) per danni alla vita di relazione perche' detti danni, anche se dimostrati, non erano addebitabili in alcun modo ala condotta del tutto legittima tenuta da essa societa' ricorrente.

3. Per evidenti motivi logici va esaminato dapprima il ricorso incidentale che, risultando fondato, merita accoglimento.

3.1. Va premesso che questa Corte di cassazione ha statuito che la previsione dell'articolo 1751 cod. civ., comma 4, secondo cui la concessione all'agente dell'indennita' di cessazione del rapporto non priva l'agente medesimo "del diritto all'eventuale risarcimento dei danni", non configura un'ipotesi di risarcimento del danno da fatto lecito, spettante in ogni caso in conseguenza della cessazione del rapporto negoziale, ma si riferisce ad eventuali danni ulteriori da fatto illecito contrattuale o extracontrattuale, cumulabili con il danno da perdita delle provvigioni, connesso, per esempio, alla violazione dei doveri informativi, al mancato pagamento di provvigioni maturate, a fatti di denigrazione professionale, alla ingiuriosita' del recesso del preponente, alla induzione dell'agente prima della risoluzione del rapporto a oneri e spese di esecuzione del contratto poi inopinatamente risolto (cfr. in tali sensi: Cass. 30 agosto 2000 n. 11402, cui adde Cass. 26 giugno 2002 n. 9317).

3.2. E nella stessa ottica la dottrina ha ritenuto che la disposizione dell'articolo 1751 c.c., comma 4, intenda configurare una ipotesi di risarcimento al di fuori di quello da fatto lecito (cessazione del rapporto), considerato nel citato articolo 1751 c.c., comma 2, consentendo, quindi, la cumulabilita', con il suddetto danno di un eventuale danno ulteriore da illecito (contrattuale o extracontrattuale), sempre che sussistano nella condotta del proponente i requisiti soggettivi ed oggettivi per la configurabilita' di detto illecito.

3.3. Opinione questa che merita ad avviso di questa Corte di cassazione pieno consenso in ragione della specificita' del danno di cui all'articolo 1751 c.c., comma 2; disposizione quest'ultima, che trova il suo titolo nella volonta' del legislatore codicistico di tutelare - pur in presenza di una legittima scelta del preponente ad organizzare in piena autonomia la propria attivita' - la parte piu' debole del rapporto lavorativo in presenza di eventi per lo stesso di per se' oggettivamente pregiudizievoli, ma che non impedisce la risarcibilita' di tutti quei danni aventi una diversa causale per scaturire da una condotta illegittima del preponente, configurante una diversa, ulteriore e distinta responsabilita' contrattuale o extra-contrattuale.

4. Alla luce di tale principio va esaminata la fattispecie oggetto dell'esame di questa Corte ed in primo luogo l'assunto della societa' assicuratrice che ha sempre rivendicato la piena legittimita' della condotta tenuta in relazione al recesso dal rapporto di agenzia con il Bo..

Condotta questa che si e' concretizzata dapprima nell'invio della circolare di comunicazione del detto recesso a tutti gli assicurati presso la societa' assicuratrice e di poi nel deferimento al Consiglio di disciplina, istituito presso l'Albo degli Agenti che, come la prima iniziativa della societa', doveva ritenersi, a parere dell'agente, illegittima.

4.1. Orbene la Corte territoriale ha reputato che nessun tenore ingiurioso nei riguardi del B. poteva attribuirsi alla missiva inviata dalla societa' alla propria clientela per renderla edotta del mutamento soggettivo intervenuto in ordine al rapporto di assicurazione perche' altrimenti sarebbero state legittimate pretese risarcitone della stessa clientela. Un siffatto iter argomentativo basato sul chiaro testo della lettera, che peraltro non e' stato oggetto di specifica censura da parte del Bo., porta ad affermare che la decisione sul punto della Corte territoriale, per risultare corretta sul piano logico-giuridico, non merita alcuna critica in questa sede di legittimita'.

4.2. La sentenza impugnata risulta, invece, censurabile sotto altro versante non potendosi condividere la valutazione - operata dal giudice d'appello - della condotta tenuta dalla societa' con riferimento al procedimento disciplinare davanti alla apposita Commissione Albo Agenti. Detto giudice, infatti, nel riscontrare una condotta causatrice di danno, come tale addebitabile alla societa', ha evidenziato come detto procedimento fosse stato avviato a seguito della comunicazione da parte della RA. dopo il passaggio in giudicato della sentenza del Pretore di Lentini, che secondo il Bo. aveva negato l'esistenza di una giusta causa; ed ha poi ritenuto provato - in base all'id plerumque accidit - il nesso causale fra la condotta posta in essere dalla Compagnia assicuratrice ed il danno da interruzione della attivita' professionale di agente, derivato dal Bo. dalla cancellazione del relativo albo. A fronte di un tale passaggio motivazionale si e' fondatamente rimarcato nel ricorso incidentale che la sentenza impugnata ha completamente obliterato l'esistenza della Legge 7 febbraio 1979, n. 48, e precisamente del combinato disposto degli articoli 7, 14 e 19 della citata legge che, in considerazione di interessi facenti capo ad una pluralita' di soggetti, prescrive che da parte della Compagnia di assicurazione si dia notizia - all'organo deputato ad istituire il procedimento disciplinare - della causa e del tipo di recesso operato dalla Compagnia al fine di valutarne autonomamente le ragioni, per poi eventualmente sanzionare la condotta dell'agente con una procedura che stante l'attivita', con indubbi caratteri pubblicistici, spiegata da un lato dall'ISVAP e dall'altro dalla Commissione Nazionale dell'Albo, e' destinata a sovrapporsi all'iniziativa del denunciante, con innegabili ricadute anche sul nesso eziologico tra la suddetta iniziativa ed il danno prospettato dall'agente.

4.3. In questo contesto ordinamentale la motivazione che sorregge la sentenza impugnata si mostra insufficiente sotto numerosi aspetti in quanto non precisa se la Compagnia di Assicurazione si sia limitata soltanto a dare l'avvio al procedimento disciplinare o se invece il suo dovere comunicativo si sia manifestato con modalita' di per se' lesive della personalita' dell'agente, o se ancora si sia accompagnato ad altre condotte anche esse offensive. Per di piu' la sentenza impugnata non ha indicato la scansione temporale di circostanze fattuali che, nella loro correlazione ben potevano evidenziare tratti di illegittimita' nella condotta della Compagnia assicuratrice. Ed infatti il giudice di appello non ha indicato i tempi della denunzia della RA. ne' quelli della cancellazione del Bo. dall'albo degli agenti(e della sua iscrizione in quello dei brokers di assicurazione); eventi questi che, se considerati con riferimento all'epoca del passaggio in giudicato della sentenza del pretore di Lentini ed al contenuto della stessa, avrebbero di certo fornito precisazioni utili al fine di un piu' completo accertamento dei fatti di causa sotto il versante della loro legittimita' e della loro sufficienza causale nella determinazione dei danni lamentati dal Bo..

5. Corollario di quanto sinora detto e che il ricorso incidentale va accolto, mentre va dichiarati assorbito quello principale.

6. La sentenza impugnata va, dunque, cassata ed alla stregua dell'articolo 384 c.p.c., essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va rimessa ad altro giudice d'appello che si designa nella Corte d'appello di Caltanissetta, che procedera' ad una nuovo esame della controversia osservando quanto in precedenza enunciato ed applicando i seguente principio di diritto: "L'articolo 1751 c.c., comma 4, secondo cui la concessione all'agente dell'indennita' di cessazione dal rapporto non priva comunque l'agente medesimo del "diritto all'eventuale risarcimento dei danni", si riferisce a danni ulteriori da fatto illecito, contrattuale o extracontrattuale, connesso ad esempio, alla violazione dei doveri informativi, al mancato pagamento di provvigioni maturate, a fatti di denigrazione professionale, alla ingiuriosita' del recesso del proponente, alla induzione dell'agente prima della risoluzione del rapporto ad oneri e spese di esecuzione del contratto poi inopinatamente risolto. La suddetta disposizione configura, infatti, una ipotesi di risarcimento al di fuori di quello da fatto lecito (cessazione del rapporto), considerato nel comma 2, dello stesso articolo 1751 c.c., consentendone la cumulabilita' con un diverso ed ulteriore danno da illecito(contrattuale o extra-contrattuale) sempre che sussistano nella condotta del preponente i requisiti soggettivi ed oggettivi di detto illecito".

7. Al giudice di rinvio va rimessa anche la statuizione sulle spese del presente giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso incidentale e dichiara assorbito quello principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio di Cassazione alla Corte d'appello di Caltanissetta.

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