La controversia sul procacciamento d'affari senza vincolo di stabilità è di competenza del giudice di pace

Qualora la parte convenuta in giudizio contesti la competenza del giudice adito secondo le regole ordinarie (nella specie, del giudice di pace) ed affermi la competenza per materia del giudice del lavoro, perché il giudice possa escludere "ictu oculi" l'esistenza di un rapporto ex art. 409 cod. proc. civ., occorre che l'inesistenza di rapporti di competenza del giudice del lavoro si desuma dalle asserzioni delle parti, nel corso e nei limiti dell'esame delibativo dell' oggetto della controversia che il giudice deve compiere ai fini della verifica della propria competenza, senza la necessità di procedere ad ulteriori indagini e senza che rilevino questioni riguardanti il merito della controversia. Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la delibazione del rapporto compiuta dal giudice di pace, che aveva escluso che l'attività di collaborazione nell'attività di produzione dei contratti di assicurazione nel ramo vita, per conto di una compagnia assicuratrice, potesse essere inquadrata, "prima facie", come rapporto di agenzia o collaborazione coordinata e continuativa, qualificandola come procacciamento di affari senza vincolo di stabilità sulla scorta dell'organizzazione dei collaboratori in struttura piramidale, del compenso con provvigioni calcolate sui contratti stipulati da ciascuno e conclusi dai collaboratori inseriti nella struttura dal collaboratore più elevato, con responsabilità del gruppo dei propri collaboratori, dell'assenza dell'obbligo, per il collaboratore, di promuovere affari per conto della mandante o di eseguirne le direttive, infine, della libertà di attivarsi o meno per la conclusione di affari e di organizzare l'espletanda attività (Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 25 maggio 2009, n. 11998).



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente

Dott. CUOCO Pietro - Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio - rel. Consigliere

Dott. PICONE Pasquale - Consigliere

Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27724/2005 proposto da:

ES. NI. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL CASALE DI SAN PIO V 14, presso lo studio dell'avvocato D'INNOCENZO FEDERICA, rappresentato e difeso dall'avvocato MASCOLO SALVATORE, giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

SS. ST. SE. IN. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato MANZI ANDREA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato TOMMASINI FLAVIO, giusta mandato a margine dell'atto di citazione;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 5443/2004 della GIUDICE DI PACE di VERONA, depositata il 03/08/2004 R.G.N. 203/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/2009 dal Consigliere Dott. LAMORGESE ANTONIO;

udito l'Avvocato COGLITORE per delega MANZI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LO VOI Francesco, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 3 agosto 2004 il Giudice di pace di Verona accoglieva la domanda proposta dalla S. St. Se. In. s.r.l. nei confronti di Es.Ni. , che condannava al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 1.041,43, oltre interessi dalla domanda.

Detto giudice, disattesa l'eccezione di incompetenza per materia sollevata dal convenuto che aveva sostenuto la natura parasubordinata del rapporto intercorso, considerata invece come di collaborazione nell'ambito di una struttura piramidale facente capo alla societa' attrice e organizzata per la produzione di contratti di assicurazione ramo vita con la compagnia di assicurazione Ba. , e respinta l'eccezione di nullita' del contratto, ha ritenuto la sussistenza del credito dedotto in giudizio dall'attrice a titolo di "saldo negativo provvigioni".

Il soccombente richiede la cassazione della sentenza con ricorso basato su tre motivi, cui la societa' intimata resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 38 c.p.c. e articolo 409 c.p.c., n. 3, dell'articolo 1472 c.c., nonche' vizio di motivazione. Assume che l'attivita' espletata dall' Es. consisteva nel promuovere affari per conto della societa' S.S.I., era da questa coordinata ed era di carattere eminentemente personale, per cui a nulla rilevava la struttura piramidale nella quale erano collocati i singoli collaboratori; l'attivita' riferibile ad un contratto atipico, modellato su quello di agenzia, rientra nel quadro normativo di cui all'articolo 409 c.p.c. e critica percio' la qualificazione giuridica attribuita dal giudice di merito come procacciamento di affari.

Il secondo motivo presenta la stessa rubrica del primo ed assume che deve essere risolto dal Giudice del lavoro il conflitto sorto tra le parti sulla qualificazione giuridica del rapporto, questa concernendo il merito della causa, e percio' spettando a detto giudice, naturalmente competente, valutare se gli elementi del rapporto propendano a favore dell'autonomia o della parasubordinazione.

Questi primi due motivi devono essere trattati congiuntamente in quanto riguardano entrambi la competenza.

Inammissibili sono, pero', le censure che denunciano vizi di motivazione: infatti, sotto tale profilo non possono essere dedotte, come motivo di ricorso per cassazione, questioni riguardanti la competenza, poiche', in ordine ad esse, come ad ogni questione che involga l'applicazione di una norma processuale, la Corte di cassazione e' giudice anche del fatto e procede all'apprezzamento diretto delle risultanze istruttorie e degli atti di causa, al fine di individuare il giudice competente, provvedendo alla motivazione, che si sostituisce a quella mancante o insufficiente del giudice di merito (Cass. 20 ottobre 2006 n. 22526, Cass. 28 ottobre 2005 n. 21080).

Per il resto i due motivi sono infondati. Come e' noto la competenza per materia si determina con riferimento al contenuto della domanda, in base cioe' alla sostanza della pretesa ed ai fatti posti a fondamento di essa (c.d. petitum sostanziale), che il giudice ha il potere-dovere di qualificare sotto il profilo giuridico, mentre, di norma, rimangono irrilevanti le contrarie contestazioni formulate dal convenuto. Si e' pero' precisato che qualora la parte convenuta in giudizio contesti la competenza del giudice adito secondo le regole ordinarie ed affermi quella per materia del giudice del lavoro, perche' il giudice possa escludere ictu oculi l'esistenza di un rapporto ex articolo 409 c.p.c., - e negare la competenza del giudice del lavoro - occorre che l'inesistenza di rapporti siffatti si desuma dalle stesse asserzioni delle parti, nel corso e nei limiti dell'esame delibativo del reale oggetto della controversia che il giudice deve compiere ai fini della verifica della propria competenza, senza la necessita' di procedere ad ulteriori indagini e senza che rilevino questioni riguardanti il merito della controversia; con la conseguenza che la controversia relativa al compenso da corrispondere per un rapporto di lavoro nella quale non vi sia accordo tra le parti in merito alla natura autonoma o subordinata del rapporto, alla sua esatta qualificazione come rapporto di agenzia o di procacciamento di affari e, quindi, al giudice competente, deve essere attribuita alla competenza del giudice del lavoro in quanto le suddette questioni relative alla qualificazione del rapporto, cosi' come le questioni attinenti alla mancata iscrizione del lavoratore nell'albo degli agenti, riguardando il merito della controversia, non rilevano ai fini processuali (cfr. Cass. 7 giugno 2000 n. 7736, e nello stesso senso Cass. 26 febbraio 2008 n. 4954).

Qui, la sentenza impugnata, richiamato quanto esposto dalla societa', odierna resistente, nell'atto introduttivo del giudizio, e cioe' che il ricorrente come le altre persone che collaboravano nell'attivita' di produzione dei contratti di assicurazione nel ramo vita, per conto della compagnia assicuratrice Ba. , erano organizzati in struttura piramidale ed erano compensati con provvigioni calcolate non solo sui contratti da ciascuno stipulati, ma anche su quelli conclusi dai collaboratori che erano stati inseriti nella struttura dal collaboratore piu' elevato, il quale aveva percio' la responsabilita' del gruppo dei propri collaboratori, e considerato secondo quanto emergeva dagli atti che il collaboratore non aveva l'obbligo di promuovere affari per conto della mandante, ne' era tenuto ad eseguire direttive della mandante, essendo invece libero di attivarsi o meno per la conclusione di affari e di organizzare l'attivita' da svolgere, ha prima facie escluso che il rapporto potesse essere inquadrato in quello di agenzia - come indicato dal convenuto - o in una collaborazione continuativa, ritenendo invece di doverlo qualificare come procacciamento di affari senza vincolo di stabilita'.

In tal modo, la delibazione del rapporto compiuta dalla sentenza impugnata deve andare esente dalle critiche che ad essa muove il ricorrente, critiche che del resto si limitano, almeno quelle del primo motivo, alla contrapposizione del diverso schema del rapporto di agenzia.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione e censura la sentenza impugnata per avere omesso di spiegare le ragioni in base alle quali ha disatteso l'eccezione di nullita' del contratto da lui sottoscritto, sollevata con la memoria di costituzione in giudizio.

La censura e' inammissibile, poiche' - a parte la considerazione che sul punto il giudice del merito ha fornito congrua motivazione negando che il sistema di vendita c.d. piramidale era in contrasto con norme imperative, peraltro neppure indicate dall' Es. - sono denunciabili in cassazione come vizi riconducibili all'ipotesi di cui all'articolo 360 c.p.c., n. 5, soltanto quelli concernenti l'accertamento e la valutazione di punti di fatto decisivi per la controversia, e non anche quelli riguardanti violazione di norme, che rientrano nelle ipotesi di cui ai primi quattro numeri del comma 1 del medesimo articolo 360 c.p.c..

Il ricorso va dunque rigettato.

In considerazione della difficolta' di inquadramento del rapporto intercorso fra le parti nel contratto atipico del procacciamento d'affari piuttosto che in altro schema giuridico, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso e compensa interamente fra le parti le spese del presente giudizio.

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