l'Amministratore del condominio è l'unico referente dei pagamenti relativi agli obblighi assunti verso i terzi per la conservazione delle cose comuni

In riferimento alle obbligazioni assunte dall’amministratore, o comunque, nell’interesse del condominio, nei confronti di terzi - in difetto di un’espressa previsione normativa che stabilisca il principio della solidarietà, trattandosi di un’obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, e perciò divisibile, vincolando l’amministratore i singoli condomini nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote, in conformità con il difetto di struttura unitaria del condominio - la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell’interesse del condominio si imputano ai singoli suoi componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 c.c. per le obbligazioni ereditarie Ciò premesso, resta fermo che l'amministratore del condominio è l'unico referente dei pagamenti relativi agli obblighi assunti verso i terzi per la conservazione delle cose comuni, di tal che il pagamento diretto eseguito dal singolo partecipante a mani del creditore del condominio non sarebbe comunque idoneo a estinguere il debito pro quota dello stesso relativo ai contributi ex articolo 1123 del codice civile.

Corte di Cassazione, Sezione 6 2 civile, Ordinanza 9 giugno 2017, n. 14530



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano - Presidente

Dott. PICARONI Elisa - Consigliere

Dott. FALASCHI Milena - Consigliere

Dott. SCALISI Antonino - Consigliere

Dott. SCARPA Antonio - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:
 

ORDINANZA

sul ricorso 6916/2016 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS);

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 343/2015 del TRIBUNALE di LANCIANO, depositata il 17/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorrente (OMISSIS) propone ricorso, articolato in cinque motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Lanciano n. 343/2015, depositata il 17 agosto 2015, la quale aveva rigettato l'appello avanzato dallo stesso (OMISSIS) contro la sentenza n. 302/2012 del Giudice di Pace di Lanciano. Quest'ultima pronuncia aveva accolto l'opposizione a precetto formulata da (OMISSIS), condomino del Condominio di (OMISSIS), dichiarando inesistente il credito di Euro 464,16, oltre interessi e spese, preteso da (OMISSIS) a titolo di corrispettivo per lavori di manutenzione dell'edificio condominiale. (OMISSIS), dopo aver notificato decreto ingiuntivo nei confronti dell'amministratore di condominio, aveva altresi' notificato precetto pro quota al (OMISSIS), il quale, tuttavia, in sede di opposizione, aveva dimostrato di aver pagato all'amministratore del condominio, prima ancora della notificazione del precetto, la quota a suo carico dovuta per i lavori eseguiti dal (OMISSIS). Si difende con controricorso (OMISSIS).

Il Tribunale di Lanciano ha fondato la sua pronuncia sull'asserto che il condomino paga bene la sua quota di contribuzione alle spese comuni nelle mani dell'amministratore ove, come nella specie, a tanto abbia provveduto prima ancora dell'inizio della procedura esecutiva nei suoi confronti.

Ritenuto che il ricorso proposto potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilita' nelle forme di cui all'articolo 380 bis c.p.c., in relazione all'articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.

Il ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c., comma 2.

Il primo motivo di ricorso di (OMISSIS) deduce violazione degli articoli 1192 e 1294 c.c., e assume che va rimeditato l'assunto della "parzialita'" (rectius, "parziarieta'") delle obbligazioni del singolo condomino, dando per superato l'orientamento affermato da Cass. S.U. n. 9148/2008.

Il secondo motivo di ricorso deduce violazione degli articoli 1188, 1703, 1704, 1387, 1388, 1716 e 1719 c.c.. Il ricorrente intende desumere l'erroneita' della decisione cui e' pervenuto il Tribunale di Lanciano argomentando dalla natura di mandatario dell'amministratore di condominio e dall'assenza di distinta personalita' giuridica del condominio, e quindi afferma che il pagamento fatto dal (OMISSIS) all'amministratore non potesse avere effetto nei suoi confronti.

Il terzo motivo denuncia la violazione dell'articolo 2697 c.c., e dell'articolo 115 c.p.c., quanto alla necessaria prova del pagamento a mani dell'amministratore che il (OMISSIS) avrebbe dovuto offrire.

Il quarto motivo deduce violazione degli articoli 115 e 116 c..p.c.. Si torna sulla valutazione della prova del pagamento data mediante le quietanze e si considera la prova testimoniale assunta.

Il quinto motivo deduce violazione degli articoli 2704 e 2697 c.c., avendo il Tribunale ritenuto "efficaci" le supposte quietanze rilasciate dall'amministratore del Condominio in favore del (OMISSIS).

Iniziando con i motivi terzo, quarto e quinto, essi si rivelano in parte inammissibili e comunque infondati, in quanto tutti volti, dietro l'apparente denuncia della violazione di norme sostanziali, ad ottenere da questa Corte una rivalutazione della sufficienza della prova documentale dei pagamenti eseguiti dal (OMISSIS) all'amministratore del Condominio. Queste prove sono state congruamente apprezzate dal Tribunale di Lanciano a pagina 5 e 6 della sentenza impugnata. Il Tribunale ha osservato come, pur trattandosi di quietanze provenienti da un terzo estraneo alla lite, esse contribuissero a fondare il convincimento del giudice in quanto non specificamente contestate dal (OMISSIS).

Peraltro, la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all'articolo 2697 c.c., e' configurabile soltanto nell'ipotesi in il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma, mentre una questione di violazione o di falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., puo' porsi nel ricorso per cassazione, rispettivamente, solo allorche' si alleghi che il giudice del merito abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione. Nei motivi terzo, quarto, e quinto, in realta', il ricorrente propone, piuttosto, censure legate alla erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, censure che non possono ormai esporsi in sede di legittimita' neppure ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come novellato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, il quale esclude la sindacabilita' in cassazione della correttezza logica della motivazione di idoneita' probatoria di una determinata risultanza processuale.

Vanno poi trattati insiemi per la loro connessione, e dichiarati del pari infondati, il primo ed il secondo motivo di ricorso.

Il provvedimento impugnato ha deciso la questione di diritto oggetto di causa in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte, espressa da Cass. Sez. U, Sentenza n. 9148 del 08/04/2008, ad avviso della quale: "In riferimento alle obbligazioni assunte dall'amministratore, o comunque, nell'interesse del condominio, nei confronti di terzi - in difetto di un'espressa previsione normativa che stabilisca il principio della solidarieta', trattandosi di un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, e percio' divisibile, vincolando l'amministratore i singoli condomini nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote, in conformita' con il difetto di struttura unitaria del condominio la responsabilita' dei condomini e' retta dal criterio della parziarieta', per cui le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio si imputano ai singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli dettati dagli articoli 752 e 1295 c.c. per le obbligazioni ereditarie".

L'esame dei primi due motivi di ricorso non offre elementi per mutare tale orientamento.

In astratto, e' condivisibile che la nozione di divisibilita' o di indivisibilita', anche in un'obbligazione soggettivamente complessa, concerne la prestazione, ossia la sua suscettibilita' di essere eseguita per parti, e non il vincolo soggettivo tra i condebitori. Sicche' un'obbligazione soggettivamente complessa puo' ritenersi parziaria, e quindi scindersi in tante obbligazioni quanti sono i debitori, ognuno dei quali resta obbligato per la sua parte, soltanto se la solidarieta' sia espressamente negata dalla volonta' delle parti o dalla legge. E', tuttavia, proprio la stretta correlazione esistente tra l'obbligo dei condomini di sostenere le spese condominiali ed il diritto dominicale che lega pro quota il singolo partecipante alle parti ed ai servizi comuni, che comporta che il condomino debba vedere limitata la misura della propria responsabilita' in rapporto alla misura della propria partecipazione. In tal senso, il criterio di ripartizione parziario delle spese, ex articolo 1123 c.c., attiene, appunto, alla fase costitutiva dell'obbligo di contribuzione del singolo, e non a quella della sua opponibilita' ai terzi.

Ne' ha rilievo Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21907 del 21/10/2011, la quale ha riconosciuto il debito solidale dei comproprietari di un'unita' immobiliare nei confronti del condominio per il pagamento degli oneri condominiali relativi alla loro intera porzione intesa come cosa unica. Questa pronuncia non contraddice il principio enunciato da Cass. Sez. Un. n. 9148 del 2008, riguardando essa la diversa problematica delle obbligazioni contratte dal rappresentante del condominio verso i terzi e non la questione relativa al se le obbligazioni dei comproprietari inerenti le spese condominiali ricadano o meno nella disciplina del condebito ad attuazione solidale.

Si ha riguardo, nel caso in esame, a fattispecie sottratta ratione temporis all'applicabilita' dell'articolo 63 disp. att. c.c., primi due commi, come riformulati dalla legge n. 220/2012. Occorre considerare come, ogni qual volta l'amministratore contragga con un terzo, coesistono distinte obbligazioni, concernenti, rispettivamente, l'intero debito e le singole quote, facenti capo la prima al condominio, rappresentato appunto dall'amministratore, e le altre ai singoli condomini, tenuti in ragione e nella misura della partecipazione al condominio ai sensi dell'articolo 1123 c.c.. In particolare, il terzo creditore puo' agire nei confronti del condomino moroso per ottenerne il pagamento della rispettiva quota di partecipazione alla spesa, ma sempre che e fintanto che questa sia inadempiuta. Presupposto per l'azione diretta portata dal terzo creditore nei confronti del singolo condomino e', quindi, che questi non abbia adempiuto al pagamento della sua quota dovuta ex articolo 1123 c.c., all'amministratore fino ancora al momento il cui il giudice emetta la sua sentenza di condanna. Di tal che, questa Corte ha affermato che il singolo condomino e' pur sempre obbligato a pagare al condominio, e non al terzo, le spese dovute in forza dei criteri di riparto ex lege o da convenzione, ne' puo' utilmente opporre all'amministratore che il pagamento sia stato da lui effettuato direttamente al terzo, in quanto, si assume, cio' altererebbe la gestione complessiva del condominio (Cass. Sez. 2, 29 gennaio 2013, n. 2049). Altrettanto, si e' affermato in giurisprudenza (Cass. Sez. 6-2, 17 febbraio 2014, n. 3636) che l'amministratore e' l'unico referente dei pagamenti relativi agli obblighi assunti verso i terzi per la conservazione delle cose comuni, di tal che il pagamento diretto eseguito dal singolo partecipante a mani del creditore del condominio non sarebbe comunque idoneo ad estinguere il debito "pro quota" dello stesso relativo ai contributi ex articolo 1123 c.c.. Il pagamento effettuato, pertanto, dal condomino (OMISSIS) all'amministratore del Condominio di (OMISSIS), della propria quota di spese relative alla manutenzione dell'edificio condominiale non poteva lasciare lo stesso (OMISSIS) ancora debitore per lo stesso importo verso (OMISSIS), creditore della gestione condominiale.

Il ricorso va percio' rigettato e il ricorrente va condannato a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione.

Sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto l'articolo 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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