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In caso di annullamento del contratto per incapacità, il pregiudizio economico non è sufficiente a dimostrare la malafede dell'acquirente

Ai fini dell’annullamento di un atto di compravendita stipulato da una venditrice che versi in condizioni di incapacità naturale, il solo pregiudizio economico che possa derivarle dall’atto medesimo, non è sufficiente a dimostrare la malafede della controparte. Ciò in quanto, varie possono essere le ragioni per le quali un soggetto si induca a stipulare un contratto per lui svantaggioso; ragioni che la controparte non è tenuta ad indagare. A meno che non risulti evidente, o quantomeno percepibile con l’ordinaria diligenza, che la determinazione della controparte costituisca l’estrinsecazione di turbe o menomazioni della sfera volitiva o intellettiva. (Fonte: Diritto e Giustizia, 01 settembre 2017, Giuffrè Editore)

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Ordinanza 31 agosto 2017, n. 20603



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina - Presidente

Dott. MANNA Felice - Consigliere

Dott. PICARONI Elisa - rel. Consigliere

Dott. SCARPA Antonio - Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara - Consigliere

ha pronunciato la seguente:
 

ORDINANZA

sul ricorso 18093/2013 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) (OMISSIS), quale erede di (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS);

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 377/2013 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 13/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/04/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'appello di L'Aquila, con sentenza depositata il 13 aprile 2013 e notificata il 16 maggio 2013, ha accolto l'appello proposto da (OMISSIS), in qualita' di erede di (OMISSIS), e per l'effetto ha accolto la domanda proposta da (OMISSIS), di annullamento dell'atto pubblico di compravendita in data 28 febbraio 1996, con il quale la madre aveva venduto a (OMISSIS) l'appartamento sito in (OMISSIS), distinto al foglio (OMISSIS), n. (OMISSIS) sub (OMISSIS), per l'importo di Lire 90 milioni.

2. La Corte d'appello ha accertato che la venditrice versava in condizione di incapacita' naturale, in quanto affetta da demenza senile cronica, di probabile tipo Alzheimer, come risultava dalla CTU svolta nel corso del procedimento di interdizione concluso nel 2000, che aveva retrodatato la patologia di almeno cinque anni, e che era confermata dalla diagnosi effettuata dai sanitari dell'Ospedale civile di (OMISSIS), in occasione del ricovero della sig.ra (OMISSIS) nel periodo dal 14 al 31 ottobre 1991.

La stessa Corte territoriale ha rilevato che dal contratto discendevano conseguenze pregiudizievoli per l'incapace, atteso che non vi era prova dell'integrale pagamento del prezzo pattuito, ed ha ritenuto sussistente la malafede dell'acquirente.

3. Per la cassazione della sentenza ricorre (OMISSIS) sulla base di due motivi. Resiste con controricorso (OMISSIS), che ha depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso e' infondato.

1.1. Con il primo motivo e' denunciata violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 163 bis c.p.c., ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4, assumendosi l'applicabilita' al caso di specie del termine per comparire di novanta giorni, sul rilievo che il riferimento ai procedimenti instaurati successivamente al 1 marzo 2006 - contenuto nella norma transitoria di cui alla L. n. 263 del 2005, articolo 2, comma 4, come modificata dal Decreto Legge n. 273 del 2005, articolo 39 quater, conv. con modif. dalla legge n. 51 del 2006 imporrebbe di avere riguardo alla data di introduzione dell'appello, che era successiva al 1 marzo 2006. La Corte d'appello era incorsa in errore ulteriormente, quando aveva affermato che, in ogni caso, la costituzione dell'appellato avrebbe sanato l'ipotetico vizio poiche' l'appellato non aveva chiesto la fissazione di nuova udienza nel rispetto del termine.

1.2. La doglianza e' infondata.

In base al principio di unitarieta' del procedimento - nel quale i giudizi di impugnazione si inseriscono come autonome fasi di uno stesso procedimento - l'espressione "procedimenti instaurati", contenuta nelle disposizioni transitorie come quella in oggetto, fa riferimento al momento di introduzione della controversia, e quindi alla data di notifica dell'atto di citazione o di deposito del ricorso, a seconda del rito applicabile (ex plurimis, Cass. Sez. U. 17/09/2010, n. 19701).

L'articolo 163 bis c.p.c., nel testo modificato nel 2005, non era pertanto applicabile al caso di specie, iniziato in epoca antecedente, in quanto la notifica dell'atto di citazione e' antecedente all'entrata in vigore della L. n. 51 del 2006 (1 marzo 2006, Cass. 30/01/2017, n. 2301).

2. Con il secondo motivo e' denunciata violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 428 c.c., e si contesta la valutazione dei requisiti di annullamento del contratto.

Il ricorrente assume che la Corte d'appello avrebbe ritenuto sussistente lo stato di incapacita' naturale a fronte del semplice accertamento dello stato di malattia della venditrice. Allo stesso modo, la Corte territoriale avrebbe ritenuto sussistente la malafede dell'altro contraente sulla base dell'accertamento del pregiudizio che l'atto arrecava alla venditrice, secondo un automatismo che era palesemente estraneo alla previsione normativa e al riparto dell'onere della prova sul punto.

Il ricorrente evidenzia, infine, la contraddittorieta' dell'accertamento della incapacita' della sig.ra (OMISSIS) al momento del rogito oggetto di impugnazione, a fronte del compimento di atti dispositivi in favore dei nipoti in data 13 agosto 1996, e della stipula di contratto preliminare con Io stesso (OMISSIS) in data 8 febbraio 1996.

2.1. Le doglianze sono infondate.

2.2. L'accertamento dello stato di incapacita' della venditrice al momento della stipula e' la risultante dell'apprezzamento del quadro probatorio, che e' operazione riservata al giudice di merito, sindacabile solo sotto il profilo del vizio di motivazione (ex plurimis, Cass. 28/03/2002, n. 4539).

Nel caso di specie, in cui peraltro il vizio di motivazione neppure e' dedotto, la Corte d'appello ha richiamato plurimi accertamenti medici, anche ospedalieri (documentazione sanitaria acquisita dal Pubblico Ministero nel procedimento per circonvenzione d'incapace in danno della sig.ra (OMISSIS), relativa al ricovero dal 14 al 31 ottobre 1991, presso l'Ospedale civile di L'Aquila), che in modo convergente attestavano lo stato di deterioramento delle facolta' cognitive della sig.ra (OMISSIS) a far tempo dai primi anni âââEurošÂ¬Ã‹Å"90.

La diagnosi effettuata nel 1991 dai sanitari dell'Ospedale civile di L'Aquila, che aveva evidenziato la presenza di un quadro psicopatologico gia' importante - caratterizzato da fatuita' grave, decadimento della memoria, deterioramento cognitivo, disinibizione, iperattivita' afinalizzata - aveva trovato poi conferma nella pronuncia di interdizione nel 2000 per accertata condizione di abituale infermita' di mente, secondo il tipico andamento ingravescente delle malattie riconducibili nel genus della demenza senile.

2.3. Non sussiste la violazione dell'articolo 428 c.p.c., neppure con riferimento all'accertamento del requisito della malafede dell'acquirente, che e' la risultante della valutazione complessiva effettuata dalla Corte d'appello, della gravita' della condizione psicofisica della venditrice e del contenuto dell'atto, risultato svantaggioso a fronte del significativo divario tra l'importo effettivamente corrisposto (Lire 55 milioni) e quello indicato (Lire 90 milioni).

E' vero che il solo pregiudizio economico che possa derivare dall'atto dispositivo non e' sufficiente a dimostrare la mala fede dell'altro contraente, come anche di recente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema (Cass. 30/09/2015, n. 19458), e cio' in quanto "varie, com'e' intuibile, possono essere le ragioni per le quali un soggetto si induca a stipulare un contratto sebbene per lui svantaggioso, ragioni che la controparte non e' tenuta ad indagare". Tuttavia, come precisato nella stessa pronuncia appena citata, rimane salvo il caso che risulti "evidente o, almeno, percepibile con l'ordinaria diligenza, che la determinazione della controparte costituisca l'estrinsecazione di turbe o menomazioni della sfera volitiva o intellettiva".

Nella valutazione della Corte territoriale, anche attraverso il richiamo dettagliato alla sentenza di interdizione, risulta di assoluta centralita' il rilievo della gravita' dello stato di alterazione in cui versava la sig.ra (OMISSIS) all'epoca della stipula, sicche' l'accertato pregiudizio economico costituisce conferma della consapevolezza in capo all'acquirente dell'altrui condizione di incapacita' e della volonta' di approfittarne. Cio' e' sufficiente ai fini dell'annullamento del contratto, non anche ai fini della configurazione della circonvenzione d'incapace, che esige l'attivita' di induzione a contrarre.

2.4. Ininfluente e' poi la circostanza che la sig.ra (OMISSIS) avesse disposto di propri beni a favore dei nipoti, dopo pochi mesi dal contratto in esame, pur in condizione di conclamata incapacita', e che in precedenza avesse stipulato preliminare di vendita con lo stesso ricorrente.

La denunciata contraddittorieta', che non investe infatti la sentenza della Corte d'appello ma il comportamento del (OMISSIS), non puo' incidere sulla validita' dell'accertamento effettuato dalla stessa Corte, tenuto conto che l'azione di annullamento e' posta a garanzia degli interessi personali ed individuali del contraente, al quale e' rimessa l'iniziativa di eliminare gli effetti del contratto.

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio, nella misura indicata in dispositivo.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali (15%) e accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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