La violazione dei diritti fondamentali della persona è configurabile all'interno di una unione di fatto, che abbia, beninteso, caratteristiche di serietà e stabilità.

Il patrocinio a spese dello stato in un'azione volta a chiedere il risarcimento dei danni causati dalla violazione degli obblighi familiari non può essere revocato sulla base del fatto che l'attore non era legalmente sposato ma soltanto convivente di fatto con la persona chiamata in giudizio. La violazione dei diritti fondamentali della persona è infatti altresì configurabile all'interno di una unione di fatto, che abbia, beninteso, caratteristiche di serietà e stabilità. (PUBBLICAZIONE, Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24)

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 20 giugno 2013, n. 15481



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente

Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - rel. Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere

Dott. ACIERNO Maria - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso 17621-2009 proposto da:

(OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)), in proprio, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso da se medesimo;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di TREVISO depositata il 19/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'08/11/2012 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con ordinanza emessa in data 9 aprile 2009 il giudice istruttore del Tribunale di Treviso rigetto' l'istanza dell'avvocato (OMISSIS) di liquidazione del compenso per l'attivita' professionale dallo stesso prestata quale difensore di (OMISSIS), ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella causa n. 3877/2008, promossa nei confronti di (OMISSIS), ed avente ad oggetto il risarcimento dei danni per violazione degli obblighi familiari, poi dichiarata estinta a seguito di rinuncia agli atti.

Il predetto g.i. rilevo' che la (OMISSIS) non aveva la qualita' di coniuge ed aveva agito a seguito della cessazione di una convivenza more uxorio, con la conseguenza che la pretesa fatta valere era manifestamente infondata ai fini dell'applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 126, sicche' sussistevano i presupposti per la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e, comunque, non era apprezzabile l'attivita' svolta dal difensore ai fini della liquidazione a carico dello Stato nel rispetto dei criteri posti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 82.

2. - Con ordinanza del Presidente del Tribunale di Treviso del 18 giugno 2009, fu rigettato il ricorso proposto dal (OMISSIS) ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articoli 84 e 170 nei confronti dell'ordinanza in data 9 aprile 2009, di cui venne rilevata la correttezza, evidenziandosi la insussistenza sia normativa che giurisprudenziale della ipotesi di violazione degli obblighi familiari con riguardo a persone non coniugate ma conviventi more uxorio.

3. - Il ricorso avverso tale ordinanza si fonda su due motivi, illustrati anche da successiva memoria. Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Deve, preliminarmente, essere esaminata la eccezione, sollevata dall'Agenzia delle Entrate, relativa al proprio difetto di legittimazione passiva, spettante, secondo la controricorrente, al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 99.

2. - L'eccezione non merita accoglimento.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 8516 del 2012, emessa a composizione di un contrasto giurisprudenziale sul punto, hanno chiarito che la legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la liquidazione di compensi ed onorari suscettibili di restare a carico dello Stato relativi a giudizi civili e penali spetta al Ministero della Giustizia (e non a quello dell'Economia e delle Finanze, come erroneamente affermato dalla controricorrente).

Tuttavia, nella specie, il Collegio ritiene che sulla questione della legittimazione passiva della Agenzia delle Entrate, parte nel giudizio di merito originato dalla richiesta dell'avv. (OMISSIS) di liquidazione delle spese sostenute per l'attivita' professionale svolta quale difensore della (OMISSIS), ammessa al patrocinio a spese dello Stato, si sia formato un giudicato implicito, non risultando dagli atti del giudizio alcuna contestazione sul punto da parte dell'Agenzia ed apparendo al riguardo ellittico il controricorso.

4. - Con il primo motivo del ricorso, si lamenta violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articoli 126, articolo 2043 c.c. e articoli 2, 3 e 32 Cost.. Avrebbe errato il Presidente del Tribunale di Treviso nel non ravvisare nella fattispecie de qua - caratterizzata dall'improvviso allontanamento di (OMISSIS) dall'abitazione nella quale viveva con la (OMISSIS) ed il bambino nato dalla loro unione per intraprendere una nuova relazione sentimentale disattendendo la promessa di matrimonio fatta alla stessa (OMISSIS), e privando costei ed il bambino di un anno della necessaria assistenza morale e materiale, oltre a privare la donna, nel corso della convivenza, del diritto alla sessualita' - la lesione di un interesse in capo alla (OMISSIS) giuridicamente rilevante, e, pertanto, suscettibile di ristoro in forza della clausola generale di cui all'articolo 2043 c.c.. Cio' sulla base dei principi elaborati dalla giurisprudenza di merito, sempre piu' incline a ravvisare una responsabilita' risarcitoria per la violazione degli obblighi familiari, sussistenti anche nell'ambito della convivenza more uxorio in quanto attinente a diritti fondamentali della persona.

La illustrazione della censura si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto, ai sensi dell'articolo 366-bis c.p.c., applicabile nella specie ratione temporis: "Posto che la lesione di un interesse costituzionalmente rilevante e' suscettibile di ristoro in forza della clausola generale ex articolo 2043 c.c. sulla base dei principi elaborati in materia di responsabilita' aquiliana, dica la Suprema Corte se il diritto all'assistenza morale e materiale, il diritto alla fedelta' e alla sessualita' e i doveri derivanti dal matrimonio quali diritti fondamentali della persona e, in quanto tali, posti al vertice della gerarchia dei valori costituzionalmente garantiti, si riflettono sui rapporti tra le parti anche nella fase precedente il matrimonio".

5. - Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli articoli 3 e 24 Cost. e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 126. Sarebbe illegittimo perche' in contrasto con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 126 il provvedimento di revoca dell'ammissione della (OMISSIS) al patrocinio a spese dello Stato, che pregiudicherebbe il diritto della donna ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti fondandosi sulla presunta insussistenza degli obblighi familiari nella fase precedente l'assunzione del vincolo matrimoniale.

La illustrazione della doglianza si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: "Posto che la lesione di un interesse costituzionalmente rilevante e' suscettibile di ristoro in forza della clausola generale ex articolo 2043 c.c. sulla base dei principi elaborati in materia di responsabilita' aquiliana, dica la Suprema Corte se la revoca del decreto di ammissione al gratuito patrocinio con un giudizio prognostico ex ante che non tenga conto dell'orientamento in materia di risarcimento dei danni ex articolo 2043 c.c., sia contraria all'articolo 24 Cost.".

6. - I motivi, che, avuto riguardo alla stretta connessione logico-giuridica che li avvince, possono essere trattati congiuntamente, sono fondati nei termini che seguono.

6.1. - La problematica relativa alla risarcibilita' della lesione di diritti fondamentali della persona e' stata, com'e' noto, oggetto di ampia elaborazione nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, nel solco tracciato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 184 del 1986, che, nel dichiarare infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 2059 c.c. - sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 24 e 32 Cost., sotto il profilo che esso prevederebbe la risarcibilita' del danno per lesione del diritto alla salute solo in conseguenza di un reato - ebbe ad affermare che la norma scrutinata riguarda soltanto i danni morali soggettivi, mentre il pregiudizio ai diritti fondamentali della persona, come il decoro, il prestigio, la dignita' e la salute, deve trovare indefettibile ristoro, in applicazione dell'articolo 2043 c.c., al di la' dei limiti previsti per il risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti da reato.

Nei due fondamentali arresti del 2003 (sentt. n. 8827 e n. 8828) si e' espresso l'orientamento di questa Corte, secondo il quale la lettura costituzionalmente orientata dell'articolo 2059 cod. civ. va tendenzialmente riguardata non gia' come occasione di incremento generalizzato delle poste di danno (e mai come strumento di duplicazione di risarcimento degli stessi pregiudizi), ma soprattutto come mezzo per colmare le lacune nella tutela risarcitoria della persona, che va ricondotta al sistema bipolare del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale, quest'ultimo comprensivo del danno biologico in senso stretto (configurabile solo quando vi sia una lesione dell'integrita' psico - fisica secondo i canoni fissati dalla scienza medica), del danno morale soggettivo come tradizionalmente inteso (il cui ambito resta esclusivamente quello proprio della mera sofferenza psichica e del patema d'animo) nonche' dei pregiudizi, diversi ed ulteriori, purche' costituenti conseguenza della lesione di un interesse di rango costituzionale relativo alla persona. In tale prospettiva, nell'ambito dell'articolo 2059 c.c. trovano collocazione e protezione tutte quelle situazioni soggettive relative a perdite non patrimoniali subite dalla persona, per fatti illeciti determinanti un danno ingiusto e per la lesione di valori costituzionalmente protetti o specificamente tutelati da leggi speciali: cio' vale a dire che il rinvio recettizio dell'articolo 2059 c.c. ai casi determinati dalla legge non riguarda le sole ipotesi del danno morale soggettivo derivante da reato, ma vale ad assicurare la tutela anche alla lesione di diritti fondamentali della persona, atteso che in forza del rilievo costituzionale di tali diritti il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla loro lesione non e' soggetto alla riserva di legge posta dalla norma richiamata.

Sulla base di tale impostazione, che ha ricevuto l'avallo della Corte Costituzionale con la sentenza n. 233 del 2003, e che e' stata seguita dalle successive pronunce di questa Corte (v. S.U., sent. n. 26972 del 2008, e le successive Sez. Lav., sent. n. 12593 del 2010, Sez. 3, sentt. n. 450 del 2001, n. 543 del 2012), il danno non patrimoniale e' risarcibile non solo nei casi individuati ex ante dalla legge ordinaria, ma anche in quelli, da selezionare caso per caso ad opera del giudice, di lesione di valori della persona costituzionalmente protetti, non potendo il legislatore ordinario rifiutare, per la forza implicita nell'inviolabilita' di detti diritti, la riparazione mediante indennizzo, che costituisce la forma minima ed essenziale di tutela. E, dunque, assume rilievo essenziale, non solo in relazione alla risarcibilita' del danno non patrimoniale, ma anche, e prima ancora, ai fini della esperibilita' dell'azione di responsabilita', l'indagine se il diritto oggetto di lesione sia riconducibile a quelli meritevoli di tutela secondo il parametro costituzionale.

6.2. - Come gia' sottolineato nella citata sentenza di questa Corte n. 9801 del 2005 - che ha ampliato le frontiere della responsabilita' civile nelle relazioni familiari -, il principio di indefettibilita' della tutela risarcitoria trova spazio applicativo anche all'interno dell'istituto familiare, pur in presenza di una specifica disciplina dello stesso, configurandosi la famiglia come sede di autorealizzazione e di crescita, segnata dal reciproco rispetto ed immune da ogni distinzione di ruoli, nell'ambito della quale i singoli componenti conservano le loro essenziali connotazioni e ricevono riconoscimento e tutela, prima ancora che come coniugi, come persone, in adesione al disposto dell'articolo 2 Cost., che, nel riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', delinea un sistema pluralistico ispirato al rispetto di tutte le aggregazioni sociali nelle quali la personalita' di ogni individuo si esprime e si sviluppa (v., sul punto, anche la successiva Cass., sent. n. 18853 del 2011).

E pertanto il rispetto della dignita' e della personalita', nella sua interezza, di ogni componente del nucleo familiare assume i connotati di un diritto inviolabile, la cui lesione da parte di altro componente della famiglia, cosi' come da parte del terzo, costituisce il presupposto logico della responsabilita' civile, non potendo chiaramente ritenersi che diritti definiti come inviolabili ricevano diversa tutela a seconda che i loro titolari si pongano o meno all'interno di un contesto familiare. La richiamata sentenza ha altresi' precisato che non vengono qui in rilievo i comportamenti di minima efficacia lesiva, suscettibili di trovare composizione all'interno della famiglia in forza di quello spirito di comprensione e tolleranza che e' parte del dovere di reciproca assistenza, ma unicamente quelle condotte che per la loro intrinseca gravita' si pongano come fatti di aggressione ai diritti fondamentali della persona. Deve pertanto escludersi che la mera violazione dei doveri matrimoniali o anche la pronuncia di addebito della separazione possano di per se' ed automaticamente integrare una responsabilita' risarcitoria; cosi' come deve affermarsi la necessita' che sia accertato in giudizio il danno patrimoniale e non patrimoniale subito per effetto della lesione, nonche' il nesso eziologico tra il fatto aggressivo ed il danno.

6.3. - L'intensita' dei doveri derivanti dal matrimonio, segnati da inderogabilita' ed indisponibilita', non puo' non riflettersi - come pure chiarito dalla sentenza n. 9801 del 2005 - sui rapporti tra le parti nella fase precedente il matrimonio, imponendo loro, pur in mancanza, allo stato, di un vincolo coniugale, ma nella prospettiva della costituzione di tale vincolo, un obbligo di lealta', di correttezza e di solidarieta'.

6.4. - La violazione dei diritti fondamentali della persona - deve ora aggiungersi, alla stregua delle argomentazioni sin qui svolte - e', altresi', configurabile, alle condizioni descritte, all'interno di una unione di fatto, che abbia, beninteso, caratteristiche di serieta' e stabilita', avuto riguardo alla irrinunciabilita' del nucleo essenziale di tali diritti, riconosciuti, ai sensi dell'articolo 2 Cost., in tutte le formazioni sociali in cui si svolge la personalita' dell'individuo (v., in tal senso, Cass., sent. n. 4184 del 2012).

6.4.1. - Del resto, ferma restando la ovvia diversita' dei rapporti personali e patrimoniali nascenti dalla convivenza di fatto rispetto a quelli originati dal matrimonio, e' noto che la legislazione si e' andata progressivamente evolvendo verso un sempre piu' ampio riconoscimento, in specifici settori, della rilevanza della famiglia di fatto. Si pensi, a titolo esemplificativo, oltre che al campo della filiazione, in cui la Legge 10 dicembre 2012, n. 219 ha eliminato ogni residua discriminazione tra figli "legittimi" e "naturali", agli ordini di protezione contro gli abusi familiari, estesi al convivente dalla Legge 4 aprile 2001, n. 154, che ha introdotto nel codice civile gli articoli 342-bis e 342-ter; al requisito della stabilita' della coppia di adottanti, soddisfatto, ai sensi della Legge 4 maggio 1983, n. 184, articolo 6, comma 4, come sostituito dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149, articolo 7, anche quando costoro abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni; alla possibilita', prevista dall'articolo 408 c.c., novellato dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 6, che la scelta dell'amministratore di sostegno cada sulla persona stabilmente convivente con il beneficiario dell'amministrazione; ed ancora, alla possibilita', a norma dell'articolo 417 c.c., come novellato dalla Legge n. 6 del 2004, articolo 5, che l'interdizione e l'inabilitazione siano promosse dalla persona stabilmente convivente; alla accessibilita' alle tecniche di fecondazione assistita da parte delle coppie di fatto, ai sensi della Legge 19 febbraio 2004, n. 40, articolo 5; all'applicabilita' della Legge 8 febbraio 2006, n. 54, sull'affidamento condiviso, anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati; alla esclusione dei conviventi, in quanto non qualificabili come terzi, dai benefici derivanti dall'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione di veicoli e natanti in caso di danni alle cose.

Si tratta di segnali di una crescente attenzione del legislatore verso fenomeni di consorzio solidaristico e modelli familiari in cui per libera scelta si e' escluso il vincolo, e, con esso, le conseguenze legali, del matrimonio.

6.4.2. Siffatto percorso e' stato in qualche misura indicato, e sollecitato, dalla giurisprudenza costituzionale, la quale, gia' nella sentenza n. 237 del 1986, ebbe ad affermare che "un consolidato rapporto, ancorche' di fatto, non appare - anche a sommaria indagine -costituzionalmente irrilevante quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali e alle conseguenti intrinseche manifestazioni solidaristiche".

Tale convincimento ha originato la declaratoria di illegittimita' costituzionale della Legge 27 luglio 1978, n. 392, articolo 6, nella parte in cui non prevedeva tra i successibili nella titolarita' del contratto di locazione, in caso di morte del conduttore, il convivente more uxorio (sent. n. 404 del 1988). L'affermazione secondo la quale per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunita', semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico, si trova poi ribadita nella sentenza n. 138 del 2010.

6.4.3. - Analoghe considerazioni sono alla base delle pronunce di questa Corte che hanno, tra l'altro, riconosciuto il diritto del convivente di soggetto deceduto a causa di un terzo al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale (v. sent. n. 12278 del 2011, n. 23725 del 2008), e attribuito rilievo, ai fini della cessazione (rectius: quiescenza) del diritto all'assegno di mantenimento o divorzile, ovvero ai fini della determinazione del relativo importo, alla instaurazione, da parte del coniuge (o ex coniuge) beneficiario dello stesso, di una famiglia, ancorche' di fatto (v. sentt. n. 3923 del 2012, n. 17195 del 2011).

6.4.4. - Ne' puo', infine, sottacersi l'interpretazione dell'articolo 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, il quale tutela il diritto alla vita familiare, fornita dalla Corte EDU, che ha chiarito che la nozione di famiglia cui fa riferimento tale disposizione non e' limitata alle relazioni basate sul matrimonio, e puo' comprendere altri legami familiari di fatto, se le parti convivono fuori dal vincolo di coniugio (v., per tutte, sentenza 24 giugno 2010, Prima Sezione, caso Schalk e Kopft contro Austria).

6.5. - E' alla luce del richiamato quadro normativo e giurisprudenziale che va apprezzata la correttezza giuridica e motivazionale del provvedimento impugnato, il quale ha ritenuto manifestamente infondata, ai fini dell'applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 126 in tema di patrocinio legale dei non abbienti, la richiesta della (OMISSIS) - in relazione alla quale costei si era valsa dell'assistenza legale dell'avv. (OMISSIS) - di conseguire il risarcimento dei danni causati dalla violazione degli obblighi familiari da parte del suo convivente.

Tale giudizio di manifesta infondatezza, con il conseguente effetto della ritenuta ricorrenza dei presupposti per la revoca dell'ammissione della (OMISSIS) al patrocinio a spese dello Stato, si e' fondato sulla "insussistenza sia normativa che giurisprudenziale dell'ipotesi di violazione degli obblighi familiari in ipotesi di persone unite da solo vincolo di convivenza more uxorio": affermazione, codesta, compiuta in assenza di ogni verifica, evidentemente necessaria, per quanto fin qui evidenziato, circa la sussumibilita' del diritto di cui si denunciava la lesione nella categoria dei diritti fondamentali della persona, a prescindere dal tipo di unione al cui interno detta lesione si sarebbe verificata.

7. - Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto. Va, pertanto, cassato il provvedimento impugnato e la causa va rinviata ad altro giudice - che viene designato nel Presidente del Tribunale di Treviso in persona di diverso giudicante, cui viene demandato anche il regolamento delle spese del presente giudizio - che riesaminera' la questione, sollevata dall'avv. (OMISSIS), della revoca del provvedimento di ammissione della (OMISSIS) al patrocinio a spese dello Stato, alla stregua dei rilievi svolti sub 6.1.-6.5.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Presidente del Tribunale di Treviso in persona di diverso giudicante.
 

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