Grava sul datore di lavoro l'onere di provare il rispetto della percentuale di lavoratori a termine

Nel regime di cui alla Legge 28 febbraio 1987, n. 56, la facolta' delle organizzazioni sindacali di individuare ulteriori ipotesi di legittima apposizione del termine al contratto di lavoro e' subordinata dall'articolo 23 alla determinazione delle percentuali di lavoratori che possono essere assunti con contratto a termine sul totale dei dipendenti; pertanto, non e' sufficiente l'indicazione del numero massimo di contratti a termine, occorrendo altresi', a garanzia di trasparenza ed a pena di invalidita' dell'apposizione del termine nei contratti stipulati in base all'ipotesi individuata ex articolo 23 citato, l'indicazione del numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, si' da potersi verificare il rapporto percentuale tra lavoratori stabili e a termine. L'onere della prova dell'osservanza di detto rapporto e' a carico del datore di lavoro, in base alle regole di cui alla Legge 18 aprile 1962, n. 230, articolo 3, secondo cui incombe al datore di lavoro dimostrare l'obiettiva esistenza delle condizioni che giustificano l'apposizione di un termine al contratto di lavoro" (v. fra le altre, Cass. 10-8-15 n. 16672, Cass. 12-6-13 n. 14760, Cass. 19-1-2010 n. 839).

Corte di Cassazione, Sezione L civile, Sentenza 5 novembre 2015, n. 22641



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo - Presidente

Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere

Dott. LORITO Matilde - rel. Consigliere

Dott. GHINOY Paola - Consigliere

Dott. AMENDOLA Fabrizio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:
 

SENTENZA

sul ricorso 13487-2010 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3001/2009 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/11/2009 r.g.n.3714/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/2015 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;

udito l'Avvocato (OMISSIS);

udito l'Avvocato (OMISSIS) per delega verbale (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza resa pubblica in data 17/11/09 la Corte d'appello di Roma confermava la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede con cui era stata respinta la domanda proposta da (OMISSIS) nei confronti della s.p.a. (OMISSIS) intesa a conseguire la declaratoria di nullita' del termine apposto al contratto stipulato dal 19 ottobre 2001 al 31 gennaio 2002 ai sensi dell'articolo 25 del C.C.N.L. del 2001 "per esigenze di carattere straordinario conseguenti ai processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un piu' funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all'introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi".

Nel pervenire a tali conclusioni la Corte territoriale rimarcava che non risultava fornita dal lavoratore - su cui incombeva il relativo onere probatorio in virtu' della disposizione di cui all'articolo 2697 c.c. - la dimostrazione delle ragioni di violazione della cd. clausola di contingentamento di cui all'articolo 25 c.c.n.l. del 2001 oggetto di specifica allegazione. Ulteriormente argomentava in ordine alla genericita' della doglianza inerente al mancato rispetto della procedura di confronto sindacale prevista dall'articolo 25, comma 2, c.c.n.l. 2001, che reputava altresi' infondata, alla stregua di consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimita'.

Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione il (OMISSIS) formulando cinque motivi ulteriormente illustrati con memoria ai sensi dell'articolo 378 c.p.c..

Resiste con controricorso la societa' (OMISSIS).

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con i primi due motivi, sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell'articolo 2697 c.c. e della Legge n. 230 del 1962, articolo 3 si stigmatizza la pronuncia impugnata per aver ritenuto gravante a carico del lavoratore l'onus probandi inerente alla violazione delle quote numeriche di assunzione del personale con contratto a tempo determinato, sancite dall'articolo 25 c.c.n.l. 11 gennaio 2001.

I motivi sono fondati.

1.2 Con riferimento al rispetto della clausola di contingentamento e' stato, infatti, ripetutamente affermato da questa Corte il principio secondo cui "nel regime di cui alla Legge 28 febbraio 1987, n. 56, la facolta' delle organizzazioni sindacali di individuare ulteriori ipotesi di legittima apposizione del termine al contratto di lavoro e' subordinata dall'articolo 23 alla determinazione delle percentuali di lavoratori che possono essere assunti con contratto a termine sul totale dei dipendenti; pertanto, non e' sufficiente l'indicazione del numero massimo di contratti a termine, occorrendo altresi', a garanzia di trasparenza ed a pena di invalidita' dell'apposizione del termine nei contratti stipulati in base all'ipotesi individuata ex articolo 23 citato, l'indicazione del numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, si' da potersi verificare il rapporto percentuale tra lavoratori stabili e a termine. L'onere della prova dell'osservanza di detto rapporto e' a carico del datore di lavoro, in base alle regole di cui alla Legge 18 aprile 1962, n. 230, articolo 3, secondo cui incombe al datore di lavoro dimostrare l'obiettiva esistenza delle condizioni che giustificano l'apposizione di un termine al contratto di lavoro" (v. fra le altre, Cass. 10-8-15 n. 16672, Cass. 12-6-13 n. 14760, Cass. 19-1-2010 n. 839).

1.3 Orbene, nella fattispecie la sentenza impugnata, mentre correttamente ha ritenuto dimostrata l'osservanza della procedura di confronto sindacale, per quanto riguarda il rispetto della clausola di contingentamento, ha invertito l'onere probatorio addossando sul lavoratore l'onere di indicare elementi concreti dai quali presumere il superamento della percentuale del 5% del numero dei lavoratori in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, e ritenendo non allegati sufficienti elementi da cui desumere il superamento da parte della societa' (OMISSIS), del limite numerico fissato dal c.c.n.l..

Detta statuizione si pone, dunque, in violazione dei principi innanzi enunciati, e consolidati nella giurisprudenza di questa Corte. In tal senso, vanno quindi accolti i primi due motivi.

2. Con il terzo mezzo di impugnazione, si denuncia la nullita' della sentenza per violazione dell'articolo 112 c.p.c. in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si deduce di aver fondato il gravame anche sul fatto che il primo giudice non si fosse pronunciato sulla questione relativa alla nullita' del termine stante il mancato rispetto della clausola di contingentamento prevista dall'articolo 25 c.c.n.l. di settore. Si lamenta, quindi, che la Corte distrettuale, a propria volta non si sia pronunciata su tale ragione di gravame.

3. Con il quarto motivo si deduce la nullita' della sentenza per violazione dell'articolo 345 c.p.c. in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 4.

Si argomenta, in particolare, sulla novita' dell'eccezione sollevata dalla societa' (OMISSIS) in ordine alla questione del rispetto della procedura di convocazione delle OO.SS. atteso che il richiamo all'accordo del 18/1/01 che avrebbe dovuto integrare prova dell'espletamento della procedura di consultazione delle OO.SS. era stato oggetto di un'allegazione proposta per la prima volta in grado di appello.

3.1 I motivi, che possono essere congiuntamente trattati per presupporre la soluzione di questioni giuridiche connesse, sono infondati.

Invero, dal tenore del ricorso e della memoria di costituzione in grado di appello, nonche' della memoria di costituzione di primo grado della societa' - riportati per il principio di autosufficienza - si desume che nella materia del contendere sono compresi tutti i profili di illegittimita' del termine apposto al contratto di lavoro inter partes, sicche' da un canto, la sentenza impugnata non e' incorsa in vizio di omessa pronuncia, rimanendo centrata nel thema decidendum; dall'altro, non ha statuito in ordine ad eccezioni nuove, giacche' la deduzione in ordine al rispetto della procedura di confronto sindacale, deve ritenersi gia' contenuta nelle difese articolate dalla societa' in primo grado.

4. Con il quinto motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 25 c.c.n.l. 11/1/01. Si stigmatizza la pronuncia impugnata per aver ritenuto rispettata la cd. clausola di contingentamento, sulla scorta di dati concernenti l'accordo sindacale del 18/1/01, ed attestanti l'adempimento della procedura sindacale, tardivamente introdotti dalla societa' nella dinamica processuale, solo in grado di appello.

4.1 La censura e' priva di pregio.

Al di la' di ogni considerazione in merito alla statuizione con cui si e' qualificata in termini di genericita' l'eccezione sollevata dal ricorrente, che non e' stata oggetto di specifica impugnazione, va rimarcato che la questione del rispetto della procedura sancita dalla citata disposizione contrattuale collettiva - come gia' dedotto in relazione al quarto mezzo di impugnazione - risulta tempestivamente allegata dalla societa' sin dal primo grado di giudizio, e sorretta da documentazione ritualmente prodotta.

4.2 In tale prospettiva, gli approdi ai quali e' pervenuta la Corte distrettuale si presentano in linea con la giurisprudenza di questa Corte che, con riferimento alla prevista condizione (articolo 25, comma 2, del citato c.c.n.l.) della attivazione del previo "confronto sindacale", ha, invero, piu' volte ritenuto integrata tale condizione con l'accordo del 18-1-2001, in base ali'"evidente e univoco" significato letterale delle espressioni usate dalle parti collettive (v. fra le altre Cass. 1-10-2007 n. 20608, Cass. 11-12-2012 n. 22679, Cass. 15-7-2014 n. 16147, Cass. cit. n. 16672 del 2015).

E' stato, infatti affermato che l'accordo del 18 gennaio 2001 costituisce espletamento della procedura di confronto sindacale prevista dallo stesso articolo 25 del contratto collettivo - a norma del quale, "Prima di dare corso alle conseguenti assunzioni, la materia formera' oggetto di confronto:

a) a livello nazionale, qualora risultino interessate piu' regioni;

b) a livello regionale, qualora risulti interessata una sola regione ...

Nel testo del suddetto accordo e' altresi' sancito che "le OO.SS ... convengono ancora che i citati processi, tuttora in corso, saranno fronteggiati in futuro anche con il ricorso a contratti a tempo determinato, stipulati nel rispetto della nuova disciplina pattizia delineata dal c.c.n.l. 11.1.2001".

Il significato letterale delle espressioni usate e' cosi' evidente ed univoco che non necessita di un piu' diffuso ragionamento al fine della ricostruzione della volonta' delle parti, con conseguente preclusione del ricorso a ulteriori criteri interpretativi dovendo pertanto ritenersi integrata, sulla base di tale accordo, anche la condizione prevista dal citato articolo 25.

In tal senso la pronuncia impugnata si sottrae alla formulata censura.

In definitiva, vanno accolti il primo e il secondo motivo, respinti gli ulteriori.

L'impugnata sentenza va, pertanto cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione la quale, statuendo anche sulle spese del presente giudizio di cassazione, provvedera' attenendosi ai principi sopra richiamati.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi, rigettati gli altri; cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione.

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