La comunicazione di irrogazione della sanzione disciplinare non deve essere portata a conoscenza del lavoratore entro un termine perentorio

Nel caso in cui il contratto collettivo imponga al datore di lavoro l'onere di comunicare la sanzione disciplinare, a pena di decadenza, entro un certo termine dalla data di ricezione delle giustificazioni fornite dal lavoratore, tale termine deve intendersi rispettato per il sol fatto che il datore abbia tempestivamente manifestato la volontà di irrogare la sanzione, a nulla rilevando che tale dichiarazione recettizia sia portata a conoscenza del lavoratore successivamente alla scadenza di quel termine.

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Sentenza 13 settembre 2017, n. 21260



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi - Presidente

Dott. TORRICE Amelia - Consigliere

Dott. BLASUTTO Daniela - Consigliere

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa - rel. Consigliere

Dott. TRICOMI Irene - Consigliere

ha pronunciato la seguente:
 

SENTENZA

sul ricorso 8147-2015 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 709/2014 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 18/09/2014 R.G.N. 835/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/05/2017 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di L'Aquila ha respinto l'appello proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza del Tribunale di Teramo che aveva ritenuto legittimo, L. n. 604 del 1966, ex articolo 3 il licenziamento intimato all'appellante dalla s.p.a. (OMISSIS), la quale aveva contestato al dipendente di essere stato trovato in possesso di prodotti alimentari, provenienti dal supermercato gestito dalla societa', che non risultavano pagati.

2. La Corte territoriale ha escluso la eccepita tardivita' della sanzione espulsiva, evidenziando che il termine di 15 giorni per l'adozione del provvedimento disciplinare, previsto dall'articolo 227 del C.C.N.L. settore commercio, era stato rispettato dal datore di lavoro, in quanto la decadenza era stata impedita dalla spedizione della missiva, risalente al 13 marzo 2011. Ha richiamato giurisprudenza di questa Corte per evidenziare che il principio della scissione degli effetti in capo al titolare e al destinatario dell'impugnazione del licenziamento trova applicazione anche nell'ipotesi in cui la manifestazione di volonta' di recedere sia collegata ad un termine, perche' in tal caso la spedizione dell'atto con il quale la volonta' viene manifestata impedisce la decadenza, anche se gli effetti del recesso si produrranno solo dal momento in cui il destinatario avra' legale conoscenza dello stesso.

3. Il giudice di appello ha ritenuto infondato anche il motivo di gravame con il quale il (OMISSIS) aveva censurato la valutazione della prova testimoniale effettuata dal Tribunale ed insistito sulla insussistenza del fatto addebitatogli. La Corte ha escluso la asserita inattendibilita' del direttore del supermercato e ha evidenziato che era pacifica la circostanza del possesso da parte dell'appellante di merce non pagata, rinvenuta nel carrello condotto dal (OMISSIS), mentre quest'ultimo si stava allontanando dai locali del supermercato utilizzando un'uscita di servizio. Ha sottolineato la contraddittorieta' delle diverse versioni rese dal lavoratore a giustificazione della condotta; ha esaminato le deposizioni dei testi, dalle quali ha tratto il convincimento della sussistenza dell'addebito; ha evidenziato che non era credibile che il (OMISSIS) solo al momento dell'ispezione si fosse accorto della presenza di merce non pagata collocata nel carrello, atteso che quest'ultima, a differenza degli altri prodotti per i quali risultava emesso regolare scontrino, era contenuta in buste.

4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS) sulla base di due motivi. La s.p.a. (OMISSIS) ha resistito con tempestivo controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo di ricorso Serafino (OMISSIS) denuncia, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, "violazione della L. n. 300 del 1970, articolo 7, articolo 225 - 227 - 229 - 230 C.C.N.L. del 26/02/2011 settore terziario, e articoli 1362 e 1363 c.c.". Il ricorrente si duole della errata interpretazione della normativa contrattuale ed evidenzia che le parti collettive, nel prevedere il termine perentorio di 15 giorni per la comunicazione al lavoratore del provvedimento disciplinare adottato, avevano inteso attribuire rilevanza alla data di ricezione dell'atto e non a quella di spedizione, come reso evidente dalla prescrizione di formalita' finalizzate a far emergere, rendendolo certo, il momento della conoscenza della sanzione. Aggiunge che il giudice di appello avrebbe dovuto escludere l'applicabilita' alla fattispecie del principio di diritto affermato da questa Corte con le sentenze nn. 20566/2010 e 11833/2003, trattandosi di pronunce relative ad altri contratti collettivi, che non prevedono particolari forme della comunicazione.

1.2. La seconda censura e' formulata ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5 per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e per violazione dell'articolo 2106 c.c. nonche' della L. n. 604 del 1966, articolo 3. Richiamate le deposizioni dei testi (OMISSIS) e (OMISSIS), il ricorrente evidenzia che la Corte territoriale avrebbe dovuto desumere dalla valutazione congiunta delle dichiarazioni che il direttore del supermercato, contrariamente a quanto dallo stesso affermato, non si era mai allontanato dal carrello, circostanza questa che escludeva in radice la possibilita' per il (OMISSIS) di tenere la condotta contestatagli. Aggiunge che nessuno dei testi escussi aveva dichiarato di aver visto il lavoratore sottrarre la merce per poi depositarla nel carrello, sicche' la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere non assolto l'onere probatorio gravante sul datore di lavoro, il quale e' tenuto a dimostrare il fatto ascritto al dipendente sia nella sua materialita', sia con riferimento all'elemento psicologico.

2. Il primo motivo e' infondato, perche' il giudice del merito ha respinto l'eccezione di decadenza sulla base di una corretta interpretazione dell'articolo 227 del CCNL 26.2.2011 per i dipendenti delle aziende del commercio e del terziario, che e' oggetto di diretto controllo da parte del giudice di legittimita', in considerazione della funzione nomofilattica attribuita dall'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nel testo modificato dal Decreto Legislativo n. 40 del 2006 (cfr. Cass. Sez. U. 23.9.2010 n. 20075).

Con la clausola sopra richiamata le parti collettive hanno previsto che "L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovra' essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue controdeduzioni."

Nell'interpretare clausole analoghe contenute in altri contratti collettivi questa Corte ha evidenziato, con plurime pronunce, che "nel caso in cui il contratto collettivo di lavoro imponga al datore l'onere di intimare la sanzione disciplinare, a pena di decadenza, entro un certo termine dalla data di ricezione delle giustificazioni fornite dal lavoratore, tale termine deve intendersi rispettato per il solo fatto che il datore abbia tempestivamente manifestato la volonta' di irrogare la sanzione, a nulla rilevando che tale dichiarazione recettizia sia portata a conoscenza del lavoratore successivamente alla scadenza di quel termine." (Cass. 4.10.2010 n. 20566 e negli stessi termini Cass. 2.3.2011 n. 5093; Cass. 10.9.2012 n. 15102; Cass. 20.3.2015 n. 5714).

Si e' osservato, infatti, che il principio della scissione tra il momento in cui la volonta' di recedere e' manifestata e quello in cui si producono gli effetti ricollegabili a tale volonta', affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8830 del 14 aprile 2010 con riferimento alla impugnazione del licenziamento, deve trovare applicazione ogniqualvolta nell'ambito del procedimento disciplinare il momento della esternazione della volonta' non coincide con quello della conoscenza da parte del destinatario, perche' diversamente risulterebbe intaccato il parametro di ragionevolezza ed uguaglianza formale e sostanziale tra i soggetti coinvolti.

Il principio di diritto, al quale il Collegio intende dare continuita', deve essere qui ribadito, in quanto, per la sua portata generale, trascende il singolo contratto e la sua applicabilita' puo' essere impedita solo da una esplicita diversa previsione della norma contrattuale, che va esclusa nella fattispecie.

2.1. Invero il tenore letterale dei termini utilizzati dall'articolo 227 del CCNL commercio non consente di affermare che i contraenti abbiano senz'altro inteso attribuire rilievo, ai fini del rispetto del termine entro il quale il procedimento disciplinare deve essere concluso, al momento della conoscenza della sanzione da parte del lavoratore, perche' il verbo comunicare descrive una relazione fra due soggetti e, quindi, evoca innanzitutto il momento della trasmissione ad altri della notizia o del pensiero, rispetto al quale la fase della ricezione si pone come logicamente e temporalmente successiva.

Ne discende che la volonta' delle parti collettive deve essere ricostruita, a fronte di espressioni di significato non univoco, considerando innanzitutto che la disciplina del procedimento realizza una mediazione fra gli opposti interessi delle parti e che, mentre il termine per la contestazione e' volto a garantire la tempestivita' dell'esercizio del potere, in funzione della necessaria tutela del diritto di difesa del lavoratore ed in considerazione del principio del legittimo affidamento sulla irrilevanza disciplinare della condotta, il termine per la conclusione soddisfa esigenze diverse da quelle gia' assicurate dal contraddittorio procedimentale, ed e' finalizzato a garantire la certezza delle situazioni giuridiche, che, una volta avviato il procedimento, implica una valutazione tempestiva da parte del datore di lavoro delle giustificazioni fornite dal lavoratore e una decisione, altrettanto tempestiva, sulla rilevanza della condotta e sulla scelta della sanzione da irrogare.

Rispetto a dette esigenze, quindi, cio' che rileva e' il momento della manifestazione della volonta' da parte del datore di lavoro, al quale va riferito il termine concesso per gli accertamenti e per le valutazioni, termine che finirebbe per essere compresso, senza ragione alcuna, qualora si pretendesse dal datore di farsi carico anticipatamente di eventuali ritardi addebitabili al soggetto incaricato di recapitare al lavoratore l'atto.

2.1. Ne' a diverse conclusioni puo' condurre la previsione della necessaria comunicazione della sanzione " con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento" perche' la formalita' imposta, in realta', rende certo non solo il momento della ricezione ma anche quello della spedizione dell'atto ed e' quindi coerente con il richiamato principio della scissione degli effetti, perche' le due date assumono rilievo, rispettivamente, ai fini del computo del termine di impugnazione del licenziamento e di quello concesso al datore di lavoro per la irrogazione della sanzione.

Il motivo, pertanto, va disatteso in quanto la interpretazione sulla quale la Corte territoriale ha fondato la pronuncia di rigetto dell'appello e' rispettosa dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli articoli 1362 c.c. e ss. ed e' conforme ai principi di diritto sopra richiamati.

3. La seconda censura e' inammissibile.

Nella giurisprudenza di questa Corte e' ricorrente il principio secondo cui il vizio di violazione di norme di diritto consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e' esterna all'esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura e' possibile, in sede di legittimita', sotto l'aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi e' segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, e' mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. fra le piu' recenti Cass. 21.11.2016 n. 24029 e Cass. 17.5.2016 n. 10057 Cass. 10.7.2015 n. 14468).

3.1. E' stato affermato anche (cfr. Cass. 7.2.2017 n. 3187) che la violazione di legge, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e articolo 2697 c.c., puo' essere utilmente denunciata nei casi in cui il giudice di merito, a fronte di un quadro probatorio incerto, abbia fondato la soluzione della controversia sul principio actore non probante reus absolvitur ed abbia errato nella qualificazione del fatto, ritenendolo costitutivo della pretesa mentre, in realta', lo stesso doveva essere qualificato impeditivo. Solo in tal caso l'errore condiziona la decisione, poiche' fa ricadere le conseguenze pregiudizievoli della incertezza probatoria su una parte diversa da quella che era tenuta, secondo lo schema logico regola-eccezione, a provare il fatto incerto.

Detta evenienza non si verifica allorquando il giudice, all'esito della valutazione delle risultanze di cause, pervenga al convincimento che i fatti allegati dalla parte a fondamento dell'azione o dell'eccezione siano provati.

In tal caso la doglianza sulla valutazione espressa, in quanto estranea alla interpretazione della norma, va ricondotta al vizio di cui all'articolo 360 c.p.c., n. 5 e, quindi, puo' essere apprezzata solo nei limiti fissati dalla disposizione, nel testo applicabile ratione temporis.

3.2. Nel caso di specie il ricorrente, pur denunciando nella rubrica la violazione della L. n. 604 del 1966, articolo 3 e articolo 2106 c.c. nonche' del principio in forza del quale grava sul datore di lavoro l'onere di provare le circostanze poste a fondamento della sanzione, in realta' addebita alla sentenza impugnata una lettura non corretta delle deposizioni testimoniali, alla quale ne contrappone una difforme, sollecitando un giudizio di merito non consentito in sede di legittimita'.

3.3. La deduzione del vizio di cui all'articolo 360 c.p.c., n. 5 e' poi inammissibile per l'evidente non ricorrenza delle condizioni richieste da Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014 e perche' la sentenza impugnata, pubblicata il 18.9.2014, ha respinto l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Teramo del 14.2.2013, ritenendo infondato il motivo con il quale era stata censurata la valutazione delle risultanze probatorie relative allo svolgimento dei fatti oggetto di causa.

La fattispecie va, quindi, ricondotta alla previsione dell'articolo 348 ter c.p.c., comma 5 (applicabile, ai sensi del Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, comma 2, ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012) che esclude la denunciabilita' del vizio di cui all'articolo 360 c.p.c., n. 5 qualora la sentenza di appello abbia confermato la decisione di primo grado non solo in iure ma anche in facto.

E' stato affermato da questa Corte, e va qui ribadito, che nell'ipotesi di "doppia conforme" prevista dalla norma sopra richiamata "il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilita' del motivo, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse." (Cass. 10.3.2014 n. 5528; Cass. 27.9.2016 n. 19001; Cass. 22.12.2016 n. 26774).

Poiche' il ricorrente non ha assolto detto onere che condiziona la deducibilita' del vizio, il motivo deve essere dichiarato inammissibile.

4. Il ricorso va, pertanto, rigettato con conseguente condanna del (OMISSIS) al pagamento delle spese del giudizio di legittimita', liquidate come da dispositivo.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato dovuto dal ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita', liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. articolo 13, comma 1-bis.

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