Nel contratto di somministrazione a termine devono essere indicate le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo

Nel contratto di somministrazione a termine devono essere indicate le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore. L’indicazione in questione deve avvenire per iscritto e con un grado di specificazione tale da consentire di verificare tanto se rientrino nella tipologia di legge tanto se ricorrano nel caso concreto. La giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sezione lavoro 3 aprile 2013 nr. 8120; 26 ottobre 2012 nr. 18474; 1 agosto 2014 nr. 17540 in fattispecie regolata dal testo del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 21, comma 4 come modificato dal Decreto Legislativo n. 251 del 2004), aveva già avuto modo di affermare che le ragioni del contratto di somministrazione a termine devono essere indicate per iscritto nel contratto e devono essere indicate, in quella sede, con un grado di specificazione tale da consentire di verificare tanto se rientrino nella tipologia di legge tanto se ricorrano nel caso concreto.

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Sentenza 19 ottobre 2017, n. 24744



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Presidente

Dott. MANNA Antonio - Consigliere

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo - Consigliere

Dott. LEO Giuseppina - Consigliere

Dott. SPENA Francesca - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:
 

SENTENZA

sul ricorso 18661-2015 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A. P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

- controricorrente -

e contro

(OMISSIS) S.P.A.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1947/2014 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 15/07/2014 R.G.N. 3219/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/05/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO CARMELO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

Con ricorso al Tribunale di Trani dell'11 gennaio 2007 (OMISSIS), premesso di avere prestato attivita' lavorativa per la societa' (OMISSIS) spa in forza di tre contratti sottoscritti con la societa' (OMISSIS) spa - il primo di fornitura di lavoro temporaneo, gli altri di somministrazione di lavoro temporaneo - chiedeva accertarsi la nullita' dei contratti e la esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la societa' utilizzatrice.

Il giudice del lavoro, con sentenza del 28.4.2011, accoglieva la domanda, ritenendo costituito un rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorrente dal primo contratto di somministrazione (19.1.2004).

La Corte d'appello di Bari, con sentenza del 10.7-5.9.2014 (nr. 1947/2014), rigettava l'appello della societa' (OMISSIS) spa.

Per quanto rileva in causa la Corte territoriale escludeva la risoluzione consensuale del contratto di lavoro, ritenendo che gli elementi addotti dalla societa' appellante - ovvero il lasso temporale intercorso tra la scadenza dell'ultimo contratto (il 30.9.2004) e la iniziativa giudiziaria (dell'11.1.2007) e la assenza di contestazioni all'atto della cessazione del rapporto di lavoro- non fossero indicativi della volonta' del lavoratore di scogliere il contratto.

Nel merito esponeva che a norma del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 20, comma 4, nel contratto di somministrazione a tempo determinato dovevano essere enunciate, a pena di nullita', le ragioni di carattere tecnico, produttivo organizzativo o sostitutivo, anche se riferite all'ordinaria attivita' dell'utilizzatore; tali ragioni dovevano essere, altresi', indicate nel collegato contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, come prescritto dal Decreto Legislativo n. 368 del 2001, articolo 1 quest'ultimo richiamato dal Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 22, comma 2.

Non era pertanto condivisibile l'assunto della societa' appellante secondo cui la indicazione delle causali e la relativa forma scritta valevano soltanto per il contratto commerciale di somministrazione, concluso con la agenzia di somministrazione di lavoro, contratto che, peraltro, non era stato prodotto in giudizio.

Nel contratto di lavoro del 19.1.2004 vi era un mero richiamo ai "casi previsti dal CCNL" che non assolveva al requisito di specificita' della causale del termine; dalla lettura del CCNL del 25.5.2001, articolo 17, emergevano, infatti, ipotesi diverse e del tutto eterogenee.

Il successivo contratto (del 16.9.2004) presentava la stessa genericita', poiche' faceva riferimento a "ragioni di carattere produttivo-intensificazione straordinaria di attivita'" che non erano state individuate neppure in giudizio. Non era invocabile a tal fine la nota del Comune di Barletta del 13.9.2004 - in cui si faceva riferimento ai servizi aggiuntivi di igiene urbana effettuati dalla (OMISSIS) - posto che i servizi aggiuntivi si riferivano al periodo dall'i gennaio al 30 agosto 2004 mentre il secondo contratto era stato concluso il 16 settembre 2004.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la societa' (OMISSIS) spa, articolato in due motivi (il ricorso e' capitolato in tre punti, di cui il primo relativo allo svolgimento del processo), al quale ha opposto difese (OMISSIS) con controricorso.

La societa' (OMISSIS) spa e' rimasta intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la societa' ricorrente ha dedotto - ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n 3 - violazione e falsa applicazione dell'articolo 1372 cod. civ e dell'articolo 2697 cod. civ. nonche' - ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 5 - omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a fatti decisivi del giudizio.

Ha dedotto che il lasso di tempo intercorso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la impugnazione giudiziaria, unitamente al ritiro del libretto di lavoro ed alla riscossione del TFR, attestavano la volonta' del (OMISSIS) di risolvere il contratto.

Ha esposto di avere richiesto, tanto in primo che in secondo grado, la acquisizione di informazioni presso l'INPS per accertare se il lavoratore avesse prestato attivita' lavorativa dopo la cessazione del rapporto di causa, richiesta non esaminata in entrambi i gradi di merito.

Il motivo e' infondato.

Invero, la giurisprudenza di questa Suprema Corte - cui va data continuita' - e' ormai consolidata nello statuire che nel rapporto di lavoro a tempo determinato la mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto a termine e' di per se' insufficiente a far ritenere una risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso.

Affinche' possa configurarsi una tale risoluzione e' necessario che sia accertata - sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell'ultimo contratto a termine nonche' del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative - una chiara e certa volonta' comune di porre fine ad ogni rapporto lavorativo, tenuto conto, altresi', del fatto che l'azione diretta a far valere l'illegittimita' del termine apposto al contratto di lavoro si configura come azione di nullita' parziale del contratto per contrasto con norme imperative ex articoli 1418 e 1419 cpv. c.c., per sua natura imprescrittibile (cfr., ex aliis, 24/11/2015, n. 23965 Cass. 15.11.2010 n. 23057; conf. Cass. 1.2.2010 n. 2279).

Il mero decorso del tempo tra la scadenza del contratto e la proposizione della azione giudiziale non puo', di per se' solo, costituire elemento idoneo ad esprimere in maniera inequivocabile la volonta' delle parti di risolvere il rapporto a tempo indeterminato, in un ottica che svaluti il ruolo e la rilevanza della volonta' delle parti intesa in senso psicologico in favore di un elemento obiettivo, socialmente e giuridicamente valutabile come risoluzione per tacito mutuo consenso (v. Cass., 15/12/97 n. 12665; Cass., 25/3/93 n. 824).

La Corte territoriale ha correttamente escluso che un mutuo consenso alla risoluzione del rapporto di lavoro potesse desumersi dal decorso del tempo rispetto all'esercizio dell'azione e dalla percezione del TFR; la accettazione del TFR non costituisce, infatti, elemento di valutazione significativo perche' risponde piu' direttamente, stante la perdita del reddito da lavoro, ad esigenze alimentari.

Non determina un vizio motivazionale il mancato riscontro della istanza della societa' di acquisire informazioni presso l'INPS, istanza che non rappresentava fatti decisivi, in quanto aveva palesemente una inammissibile finalita' esplorativa.

2. Con il secondo motivo la societa' (OMISSIS) spa ha dedotto violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articoli 20, 21 e 27 nonche' omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a fatti decisivi.

Ha censurato la sentenza per avere affermato che le specifiche ragioni del ricorso della somministrazione a tempo determinato devono essere richiamate nel contratto di lavoro individuale a termine.

La societa' ricorrente ha assunto la erroneita' della applicazione al contratto di lavoro somministrato delle forme prescritte per il contratto di lavoro subordinato a termine: il contratto di somministrazione a termine non era condizionato alla esistenza di esigenze temporanee della azienda utilizzatrice, richiedendosi semplicemente esigenze oggettive anche se non-temporanee.

Inoltre le norme sulla somministrazione non solo non prescrivevano che le ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive dovessero essere indicate nel contratto di lavoro ma addirittura lo escludevano, poiche' prevedevano la possibilita' di accertarne la esistenza in giudizio (Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 27, comma 3).

Nella fattispecie di causa doveva ritenersi sufficiente il richiamo ai "casi previsti nel CCNL", poiche' il Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 20, comma 4 conteneva una delega in bianco alla contrattazione collettiva; il CCNL del 2003 consentiva una diffusa applicazione del lavoro in somministrazione con l'unico limite del rispetto del limite percentuale dell'8% dei lavoratori a termine occupati, limite che non veniva contestato in causa e che non riguardava, in ogni caso, i contratti di durata non superiore a 7 mesi.

Le esigenze tecnico - produttive del secondo contratto erano state documentate con la nota del Comune di Barletta e la delibera del Consiglio Comunale, versate in atti; il contratto del settembre 2014 aveva avuto durata di soli 15 giorni ed i servizi aggiuntivi per il Comune di Barletta potevano essere ultimati entro un mese dalla scadenza indicativamente prevista, come risultava dalla lettera del 7.9.2014.

Dalla stessa documentazione versata da controparte emergeva che la societa' aveva inteso ricoprire posti vacanti in attesa dell'espletamento dei concorsi per la assunzione.

Il motivo e' infondato.

La Corte di merito ha rilevato che non era stato prodotto in causa il contratto di somministrazione stipulato tra la societa' (OMISSIS) spa e la agenzia di somministrazione (OMISSIS) spa ma unicamente i due contratti di lavoro temporaneo sottoscritti tra la agenzia di somministrazione (OMISSIS) ed il lavoratore.

Correttamente la sentenza ha evidenziato (foglio 11 della sentenza, in fine e foglio 12, in principio) che la norma del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 21, comma 4 - (nel testo applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche apportate dal Decreto Legislativo n. 251 del 2004, articolo 5, comma 1) - sanzionava di nullita' il contratto di somministrazione in mancanza di forma scritta e della indicazione - tra l'altro e per quanto rilevante in causa - degli elementi di cui alla lettera c), precedente comma 1 e prevedeva che in tale ipotesi i lavoratori erano considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore.

La richiamata lettera c), articolo 21, comma 1, indicava tra gli elementi necessari del contratto di somministrazione "i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui all'articolo 20, commi 3 e 4".

Il termine "ragioni" e' riferito all'articolo 20, comma 4 che ammette il contratto di somministrazione a tempo determinato in presenza di "ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attivita' dell'utilizzatore..."

Questa Corte ha gia' affermato,con orientamento cui in questa sede si intende assicurare continuita' (Cass. civ. sezione lavoro 3 aprile 2013 nr. 8120; 26 ottobre 2012 nr. 18474; 1 agosto 2014 nr. 17540 in fattispecie regolata dal testo del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 21, comma 4 come modificato dal Decreto Legislativo n. 251 del 2004), che le ragioni del contratto di somministrazione a termine devono essere indicate per iscritto nel contratto e devono essere indicate, in quella sede, con un grado di specificazione tale da consentire di verificare tanto se rientrino nella tipologia di legge tanto se ricorrano nel caso concreto.

Appare dunque autonomamente decisiva nel senso della nullita' del contratto di somministrazione e della costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore la motivazione con cui la Corte di merito ha evidenziato che il contratto di somministrazione non era stato neppure prodotto in causa (pagina 15 della sentenza, in principio).

Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17 (che ha aggiunto al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, il comma 1 quater) - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200 per esborsi ed Euro 4.000 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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