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Scrivere sulla bacheca Facebook di un utente un post offensivo integra il reato di diffamazione aggravata

Scrivere sulla bacheca Facebook di un utente un post offensivo integra il reato di diffamazione aggravata previsto dall’articolo 595, comma 3°, del Cp, cioè come se l’offesa fosse portata dalle pagine di un giornale. E in tal caso la competenza spetta al tribunale e non al giudice di pace. Lo ha deciso la Cassazione risolvendo un conflitto negativo di competenza. Per la Corte il fondamento dell’applicabilità dell’aggravante “giornalistica” ai casi di cosiddetta responsabilità da social network sta «nella potenzialità, nella idoneità e nella capacità del mezzo utilizzato per la consumazione del reato a coinvolgere e raggiungere una pluralità di persone». Il meccanismo delle amicizie a catena di Facebook ha, per i giudici, la capacità di raggiungere un numero potenziale di persone e, dunque, di amplificare l’offesa.

Corte di Cassazione, Sezione 1 penale, Sentenza 8 giugno 2015, n. 24431



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIEFFI Severo - Presidente

Dott. TARDIO Angela - Consigliere

Dott. BONITO Francesco - rel. Consigliere

Dott. CASA Filippo - Consigliere

Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato da:

TRIBUNALE DI ROMA - CONFLITTO;

nei confronti di:

GIUDICE DI PACE ROMA;

con l'ordinanza n. 18414/2014 TRIBUNALE di ROMA, del 15/12/2014;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;

sentite le conclusioni del PG Dott. CANEVELLI Paolo che ha chiesto dichiararsi la competenza del giudice di Pace di Roma.

Udito il difensore Avv. (OMISSIS) difensore di (OMISSIS).

La Corte:

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il 18 luglio 2013 il Giudice di pace di Roma, chiamato a giudicare una fattispecie diffamatoria, dichiarava la sua incompetenza per materia a decidere in ordine al reato di cui all'articolo 595 c.p., comma 3, precisando che, ancorche' non contestata, quella al suo esame integrava fattispecie aggravata ai sensi del terzo comma della norma incriminatrice.

Il Tribunale di Roma, monocraticamente composto, non ritenendo configurabile l'aggravante viceversa considerata dal giudice di pace sul rilievo che postare un commento sulla bacheca facebook della p.o. non implica pubblicazione ne' diffusione del relativo contenuto offensivo, possibile soltanto se non attivati, dalla stessa p.o., meccanismi di protezione della privacy, declinava anch'esso la propria competenza a giudicare della fattispecie dedotta in favore del Giudice di pace di Roma e rimetteva pertanto gli atti alla Corte di Cassazione per la risoluzione del conflitto.

Con memoria ritualmente depositata la difesa di ufficio dell'imputato sosteneva la competenza del Giudice di pace ripercorrendo le ragioni gia' articolate dal tribunale.

2. Il conflitto sussiste, in quanto due giudici ordinari, contemporaneamente, ricusano di giudicare in ordine alla medesima vicenda giurisdizionale, dando cosi' luogo a quella situazione di stallo processuale prevista dall'articolo 28 c.p.p., la cui risoluzione e' demandata a questa Corte dalla norme successive.

Tanto premesso ritiene il Collegio che competente a conoscere del fatto dedotto in giudizio e' il Tribunale di Roma, in composizione monocratica.

A siffatte conclusioni la Corte perviene richiamando, innanzitutto, la lezione di legittimita' secondo cui i reati di ingiurie e diffamazione possono essere commessi a mezzo di internet, (cfr. a partire dalla fondamentale ed esaustiva Cass., Sez. 5, 17 novembre 2000, n. 4741 e poi 4 aprile 2008 n. 16262, 16 luglio 2010 n. 35511 e, da ultimo, 28 ottobre 2011 n. 44126) e che tale ipotesi integra l'ipotesi aggravata di cui al terzo comma della norma incriminatrice (cfr. altresi' sul punto, Cass., Sez. 5, n. 44980 del 16/10/2012, Rv. 254044).

E' pur vero che la fattispecie dedotta si appalesa sotto piu' profili diversa da quelle delibate dalla Corte con i citati arresti, giacche' diverso l'utilizzo di internet, di cui si e' occupato il giudice di legittimita', da quello relativo ad una bacheca facebook, ma v'e' tra esse, e non solo perche' in entrambi i casi v'e' l'applicazione di risorse informatiche, un decisivo fondamento comune.

Ed infatti, il reato tipizzato all'articolo 595 c.p.p., comma 3 quale ipotesi aggravata del delitto di diffamazione trova il suo fondamento nella potenzialita', nella idoneita' e nella capacita' del mezzo utilizzato per la consumazione del reato a coinvolgere e raggiungere una pluralita' di persone, ancorche' non individuate nello specifico ed apprezzabili soltanto in via potenziale, con cio' cagionando un maggiore e piu' diffuso danno alla persona offesa. D'altra parte lo strumento principe della fattispecie criminosa in esame e' quello della stampa, al quale il codificatore ha giustapposto "qualsiasi altro mezzo di pubblicita'", giacche' anche in questo caso, per definizione, si determina una diffusione dell'offesa ed in tale tipologia, quella appunto del mezzo di pubblicita', ha fatto rientrare la lezione ermeneutica della corte, ad esempio, un pubblico comizio (Sez. 5, n. 9384 del 28/05/1998, Forzano, Rv. 211471) ovvero (Sez. 5, 6/4/11, n. 29221, rv. 250459) l'utilizzo, al fine di inviare un messaggio, della posta elettronica secondo le modalita' del "farward" e cioe' verso una pluralita' di destinatari. Detti arresti risultano infatti argomentati con il rilievo che, sia un comizio che la posta elettronica, vanno considerati mezzi di pubblicita', giacche' idonei a provocare una ampia e indiscriminata diffusione della notizia tra un numero indeterminato di persone.

Tornando ora, come di necessita', alla fattispecie dedotta, osserva il Collegio che anche la diffusione di un messaggio con le modalita' consentite dall'utilizzo per questo di una bacheca facebook, ha potenzialmente la capacita' di raggiungere un numero indeterminato di persone, sia perche', per comune esperienza, bacheche di tal natura racchiudono un numero apprezzabile di persone (senza le quali la bacheca facebook non avrebbe senso), sia perche' l'utilizzo di facebook integra una delle modalita' attraverso le quali gruppi di soggetti socializzano le rispettive esperienze di vita, valorizzando in primo luogo il rapporto interpersonale, che, proprio per il mezzo utilizzato, assume il profilo del rapporto interpersonale allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione.

Identificata nei termini detti, la condotta di postare un commento sulla bacheca facebook realizza, pertanto, la pubblicizzazione e la diffusione di esso, per la idoneita' del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone comunque apprezzabile per composizione numerica, di guisa che, se offensivo tale commento, la relativa condotta rientra nella tipizzazione codicistica descritta dall'articolo 595 c.p.p., comma 3.

Appare inoltre opportuno sottolineare, ai fini della risoluzione del proposto conflitto, che, come da insegnamento di Cass, Sez. 1, Sentenza n. 18888 del 26/04/2007, Rv. 237368, il conflitto di competenza, quando vi e' incertezza sul titolo del reato o sulla sussistenza di circostanze aggravanti, deve essere risolto con la dichiarazione di competenza del giudice superiore, il quale e' in grado di decidere definitivamente sulla esatta qualificazione giuridica del fatto, in base a ulteriori elementi acquisiti, pronunciandosi anche sul reato meno grave.

P.Q.M.

la Corte dichiara la competenza del Tribunale di Roma, cui dispone trasmettersi gli atti.

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