Separazione dei coniugi e presunzione semplice di comproprietà sui beni mobili

I beni mobili o immobili di cui ciascun coniuge non può dimostrare la proprietà esclusiva, in sede di separazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 219 c.c., devono essere, divisi pro quota. Pertanto, nell'ipotesi in cui sono presenti delle riserve finanziarie costituite dalla partecipazione di un coniuge e questi non sia in grado di dimostrare l'entità del proprio contributo deve essere riconosciuta la comproprietà degli stessi beni. La vicenda ha visto coinvolti due coniugi separati, dei quali il marito aveva chiesto di essere riammesso nelle proprietà della totalità delle somme sborsate per l'acquisto di beni immobili intestati alla ex moglie, sostenendone il carattere fittizio. La Corte ha avuto modo di accertare l'effettiva insussistenza della prova dell'accordo simulatorio in ordine all'acquisto dei suddetti immobili - con eccezione di una somma di danaro - per la mancata produzione in giudizio da parte marito dell'atto contenente la controdichiarazione sottoscritta dalle parti in ordine all'effettivo soggetto acquirente di tali beni. Questa la conclusione della Suprema Corte di Cassazione nella sentenza 15 febbraio 2010, n. 3479.

Cassazione civile , sez. II, sentenza 15.02.2010 n° 3479



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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE II CIVILE

Sentenza 12 gennaio - 15 febbraio 2010, n. 3479

(Presidente Elefante - Relatore Mazzacane)

Svolgimento del processo

Con sentenza del 2-5-2002 il Tribunale di Monza, decidendo nella causa promossa da G. P. nei confronti della moglie S. C., dalla quale era legalmente separato, respingeva entrambe le domande proposte dall'attore, quella principale di simulazione del contratto di acquisto di un immobile, composto di due locali da ristrutturare sito in omissis, e del contratto di acquisto di un appezzamento di terreno sito nello stesso Comune, nonché quella subordinata di condanna alla restituzione della somma di lire 401 milioni; in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannava l'attore alla restituzione di un importo pari ai canoni di locazione dell'appartamento da esso indebitamente percepiti a decorrere dal 1-2-1998 oltre rivalutazione ed interessi; revocava infine il provvedimento giudiziario concesso con provvedimento del 10-3-2000.

Proposto gravame da parte del P. cui resisteva la C. la Corte di Appello di Milano con sentenza dell'11-5-2004, in parziale accoglimento dell'impugnazione, ha condannato la C. al pagamento in favore del P. dalla somma di euro 14.980,00 rivalutata di anno in anno e maggiorata degli interessi legali dal maggio 1992 al saldo.

Per la cassazione di tale sentenza il P. ha proposto un ricorso articolato in cinque motivi cui la C. ha resistito con controricorso proponendo altresì un ricorso incidentale affidato ad un unico motivo; il ricorrente principale ha successivamente depositato una memoria.

Motivi della decisione

Preliminarmente deve procedersi alla riunione dei ricorsi in quanto proposti contro la medesima sentenza.

Venendo quindi all'esame del ricorso principale, si rileva che con il primo motivo il P., deducendo nullità della sentenza ex artt. 112 e 360 n. 4 c.p.c., assume che il giudice di appello ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di accertamento di simulazione soggettiva, limitandosi ad escludere la configurabilità nella fattispecie dell'interposizione fittizia.

Con il secondo motivo il ricorrente rileva che, qualora si ritenesse che la Corte territoriale abbia esaminato la domanda di accertamento di simulazione soggettiva nella fattispecie contrattuale oggetto di causa, la sentenza impugnata dovrebbe comunque essere cassata per l'assoluta omissione della motivazione, essendo quest'ultima stata espressa soltanto in riferimento alla domanda di accertamento di interposizione fittizia.

Le enunciate censure, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, devono essere disattese.

Premesso che il giudice di appello ha confermato il rigetto della domanda con la quale il P. aveva chiesto di essere dichiarato proprietario dei cespiti immobiliari intestati al coniuge in regime di separazione legale citando una pronuncia di questa Corte riguardante l'acquisto di immobili asseritamente effettuato per interposta persona, è evidente l'infondatezza dei motivi in esame, posto che l'interposizione fittizia di persona rientra proprio nell'ambito della simulazione relativa soggettiva, e che pertanto la sentenza impugnata ha esaurientemente esaminato e deciso la questione prospettata dall'appellante.

Con il terzo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto e contraddittoria motivazione, censura la sentenza impugnata perché, dopo aver richiamato la pronuncia di questa stessa Corte n. 1811 del 1990 secondo la quale l'acquisto per interposta persona deve risultare da atto scritto contenente l'obbligo di trasferire l'immobile, la cui sussistenza non può essere provata per testi o per presunzioni, ha poi aggiunto che la mancata replica da parte dell'appellante delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado impediva ogni indagine sulla fondatezza della domanda di accertamento di interposizione fittizia; il P. sostiene inoltre che, a parte l'evidente contraddittorietà di tali argomentazioni, non vi erano istanze istruttorie da reiterare, posto che il giudice di primo grado aveva ammesso la quasi totalità dei capitoli di prova articolati dall'esponente.

La censura è infondata.

La Corte territoriale ha evidenziato l'insussistenza della prova dell'accordo simulatorio in ordine all'acquisto dei suddetti immobili per la mancata produzione in giudizio da parte del P. dell'atto contenente la controdichiarazione sottoscritta dalle parti in ordine all'effettivo soggetto acquirente di tali beni; orbene tale autonoma “ratio decidendi”, non oggetto di impugnazione da parte del ricorrente, è del tutto idonea a sostenere il convincimento espresso dal giudice di appello, con conseguente irrilevanza delle considerazioni contenute nella sentenza impugnata in ordine alla mancata replica da parte dell'attuale ricorrente alle istanze istruttorie non ammesse nel primo grado di giudizio.

Con il quarto motivo il P., denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonché contraddittoria motivazione, censura la sentenza impugnata per aver respinto parzialmente la domanda di restituzione delle somme versate formulata dall'esponente in via subordinata sulla base di erronei presupposti, ritenendo cioè che il versamento di tale somme potesse essere qualificato come donazione remuneratoria ovvero come adempimento di una obbligazione naturale; il ricorrente sostiene sotto un primo profilo l'inconfigurabilità come donazione remuneratoria della dazione delle suddette somme per l'insussistenza sia del requisito della forma pubblica sia di motivi di riconoscenza da parte del preteso donante o di speciali meriti da parte dell'asserita donataria; inoltre non ricorrevano neppure i requisiti dell'obbligazione naturale, cioè di un dovere morale o sociale in rapporto alla valutazione corrente nella società, né del verificarsi dell'adempimento spontaneo di tale dovere con una prestazione avente carattere di proporzionalità ed adeguatezza in relazione a tutte le circostanze del caso.

Con il quinto motivo il P., denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 219 c.c., assume che il giudice di appello ha accolto la domanda dell'esponente proposta in via subordinata per la restituzione di somme di denaro limitatamente a quattro assegni bancari tratti sulla BNL filiale di Monza ex art. 2041 c.c., ed ha ritenuto l'inapplicabilità dell'istituto dell'indebito arricchimento per l'ulteriore importo richiesto di euro 192.119,22 per la mancata prova che tale denaro fosse appartenente in via esclusiva all'esponente; il ricorrente evidenzia l'erroneità di tale assunto che non ha tenuto conto della normativa che regola i rapporti patrimoniali intercorrenti tra le parti con conseguente applicazione dell'art. 219 c.c. in base al quale i beni mobili (comprese quindi le somme di denaro) di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva risultano di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi.

Le enunciate censure, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono fondate.

La Corte territoriale ha condiviso il convincimento del giudice di primo grado in ordine alla mancata prova da parte del P. della proprietà esclusiva in proprio favore delle somme di denaro destinate all'acquisto, alla manutenzione, alla ristrutturazione ed ai miglioramenti degli immobili suddetti - fatta eccezione per la somma di euro 14.980,00 - non avendo per un verso l'appellante fornito alcuna indicazione circa i mezzi finanziari utilizzati per i pagamenti, ed essendo emerso d'altro canto che anche la C. aveva partecipato, sia pure in misura minore, al soddisfacimento delle esigenze familiari ed alla formazione delle riserve finanziarie costituenti la provvista degli investimenti successivi.

Orbene tale premessa, se da un lato spiega il mancato accoglimento della domanda di restituzione della totalità della somma di denaro richiesta dal P., dall'altro è inidonea a comprendere le ragioni per le quali la domanda stessa non è stata accolta limitatamente alla metà dell'intero importo, atteso che le considerazioni espresse dal giudice di appello in ordine al concorrente contributo finanziario della C. alla costituzione del patrimonio familiare dei suddetti coniugi avrebbe dovuto coerentemente condurre alla conclusione di ritenere, in assenza di specifiche prove di diverso segno, la sussistenza di una situazione di comproprietà tra le parti in ordine al denaro in questione; in tal senso appare conferente il richiamo del ricorrente all'art. 219 secondo comma c.c. che, con riferimento alle ipotesi di separazione di beni tra i coniugi (come nella fattispecie, vedi pag.5 della sentenza impugnata), sancisce una presunzione semplice di comproprietà per i beni mobili dei quali nessuno di essi sia in grado di dimostrare la proprietà esclusiva.

Né tali conclusioni possono essere infirmate dall'ipotizzata riferibilità della dazione delle suddette somme da parte del P. alla donazione remuneratoria od all'adempimento di una obbligazione naturale, posto che il richiamo alternativo a tali istituti è rimasto su di un piano meramente astratto e quindi non corroborato da alcun elemento probatorio.

Alla luce di tali argomentazioni si impone quindi, in sede di rinvio, un riesame di questo profilo della controversia.

Venendo poi all'esame del ricorso incidentale, si rileva che con l'unico motivo formulato la C., deducendo violazione dell'art. 112 c.p.c. e vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver determinato a carico dell'esponente ed a favore del P. la restituzione della somma di lire 29.000.000 di cui agli assegni bancari a firma di quest'ultimo tratti sulla B.N.L. filiale di Monza tra il omissis ed il omissis.

Tale motivo resta assorbito all'esito dell'accoglimento del quarto e del quinto motivo del ricorso principale.

In definitiva la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, e la causa deve essere rinviata anche per la pronuncia in ordine alle spese del predente giudizio ad altra sezione della Corte di Milano.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il quarto ed il quinto motivo del ricorso principale, rigetta gli altri, dichiara assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.


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