Il datore di lavoro è responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore fuori dall'orario di lavoro

Non rileva, ai fini della configurabilita' dell'abnormita'/eccentricita' della condotta del lavoratore, la responsabilità del datore del lavoro per l'infortunio occorsogli, la circostanza che l'attivita' sia stata posta in essere al di fuori dell'orario di lavoro. In tema di infortuni sul lavoro, si è affrontato il problema di qualificare il comportamento abnorme del lavoratore, come tale non suscettibile di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro e pertanto non responsabili di tali eventi lesivi. Si e' esteso il concetto di abnormita' , ammettendo che questo possa ravvisarsi anche in situazioni e in comportamenti connessi con lo svolgimento delle mansioni lavorative. Invero, il carattere dell'abnormita' puo' essere attribuito non solo alla condotta tenuta in un ambito estraneo alle mansioni affidate al lavoratore e, pertanto, concettualmente al di fuori di ogni prevedibilita' per il datore di lavoro, ma anche a quella che pur rientrando nelle mansioni proprie del lavoratore sia consistita in qualcosa di radicalmente, ontologicamente lontano dalle pur ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nell'esecuzione del lavoro.

Corte di Cassazione, Sezione 4 penale, Sentenza 21 ottobre 2014, n. 43846



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCO Carlo G. - Presidente

Dott. PICCIALLI Patrizia - rel. Consigliere

Dott. ZOSO Liana M.T. - Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 342/2010 CORTE APPELLO di CAMPOBASSO, del 28/11/2013;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/09/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito il difensore avv. (OMISSIS), del Foro di Campobasso che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

(OMISSIS) ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, riformando quella di primo grado, ha affermato la sua responsabilita' per un infortunio sul lavoro, nella qualita' di Sindaco del Comune di (OMISSIS), e datore di lavoro di (OMISSIS), svolgente le mansioni di stradino (fatto del (OMISSIS)).

E' rimasto accertato, all'esito del giudizio di merito, che in quella data (OMISSIS), il quale aveva timbrato il cartellino di entrata alle ore 8,50 ed era uscito alle 13,03, di sua iniziativa, senza che nessuno gli avesse dato l'incarico, si era recato con il camion in dotazione del Comune in una strada interpoderale vicino al lago perche' aveva notato che un ramo di un albero pendente impediva la circolazione delle autovetture e mentre era posizionato sulla scala, alta metri 2,20, veniva travolto dal ramo, da lui stesso tagliato, che aveva fatto sbilanciare la scala, provocando la caduta del lavoratore, il quale aveva subito le lesioni gravi ivi descritte.

Per quanto interessa, l'addebito formalizzato e ritenuto a carico del (OMISSIS) era concretizzato nella violazione del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 22, comma 1, per avere omesso, nella qualita' di datore di lavoro, di assicurarsi che i lavoratori avessero ricevuto una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e salute.

Il giudice di primo grado aveva assolto l'imputato ritenendo che la condotta del lavoratore si configurasse abnorme e tale da interrompere il nesso di causalita' rispetto alle carenza riscontrabili nelle misure di prevenzione adottate dall'imputato.

La Corte di merito, accogliendo l'appello di PM, ha affermato che l'attivita' espletata dall'infortunato (il taglio del ramo) rientrava tra le mansioni svolte dallo (OMISSIS) (individuate in quelle di stradino ) e che nessun rilievo aveva la circostanza dell'avere lo (OMISSIS) svolto quell'attivita' di propria iniziativa e fuori dell'orario di lavoro in quanto le norme antinfortunistiche sono poste a tutela di tutti coloro che si trovano a contatto degli ambienti di lavoro, a prescindere dall'orario di servizio. Il giudizio di responsabilita' del (OMISSIS) era, pertanto, fondato sulla posizione di garanzia rivestita dal Sindaco che, nella qualita' di datore di lavoro, era venuto meno all'obbligo di informare e formare il lavoratore sulle corrette modalita' di esercizio delle varie mansioni, che avrebbero dovuto riguardare anche l'utilizzo di scale o altre attrezzature per effettuare i lavori in quota.

Con il ricorso si censura il giudizio di responsabilita', con due motivi strettamente connessi.

Si sostiene la manifesta illogicita' della motivazione, anche sotto il profilo del travisamento delle prove, laddove la sentenza impugnata aveva escluso l'abnormita' della condotta del lavoratore, tale da interrompere il nesso di causalita' tra la condotta colposa del datore di lavoro e l'evento lesivo.

In tal senso viene evidenziato che la Corte di merito aveva trascurato di dare rilievo alle circostanze accertate dell'esclusiva ed autonoma iniziativa del dipendente di potere il ramo dell'albero al di fuori dell'orario di lavoro, dopo essersi messo alla guida di un camion di proprieta' del Comune, custodito nel garage comunale, tutte rilevanti ai fini della interruzione del nesso di causalita'.

Si sostiene, sotto altro profilo, che non era stato compiuto alcun accertamento sulla proprieta' della quercia e che, pertanto, non era stato affrontato il tema se nella mansioni dello stradino muratore rientri anche quella di potare e tagliare i rami degli alberi anche se fossero di proprieta' di terzi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e' fondato.

I giudici di merito hanno fondato la responsabilita' dell'imputato, oltre che sulla posizione di garanzia dallo stesso ricoperta nella qualita' di datore di lavoro, sulla violazione del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, articolo 22, comma 1, secondo il quale il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni (v. ora Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 37 richiamato dall'articolo 18, lettera l, che lo prevede tra gli obblighi del datore di lavoro (e del dirigente).

Non vi e', pertanto, dubbio sulla sussistenza della posizione di garanzia del (OMISSIS), nella qualita' di sindaco/datore di lavoro, del dipendente comunale (OMISSIS), svolgente le mansioni di stradino .

Cio' che non si comprende dalla motivazione della sentenza impugnata e' se l'imputato abbia violato gli obblighi di formazione imposti dalla legge, in quanto non e' stato chiarito se l'evento e la condotta posta in essere dalla persona offesa che vi ha dato causa rientri nell'area di rischio propria della prestazione lavorativa assegnata al, dipendente.

La questione da trattare nel caso in esame e', pertanto, se sussistano le condizioni per ritenere che la condotta posta in essere dal lavoratore si collochi al di fuori dell'area di rischio propria della prestazione lavorativa svolta dallo stesso.

Solo in questa prospettiva la violazione dell'obbligo di formazione astrattamente contestata al datore di lavoro puo' assumere concretezza e fondare la responsabilita' per colpa del datore di lavoro per essere venuto meno all'obbligo di governare il rischio afferente lo svolgimento della prestazione lavorativa.

E' principio, infatti, consolidato nella giurisprudenza di legittimita' quello secondo cui le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro hanno la funzione di evitare che si verifichino eventi lesivi dell'incolumita' fisica intrinsecamente connaturali all'esercizio di talune attivita' lavorative, anche nell'ipotesi in cui siffatti rischi siano conseguenti ad eventuale imprudenza e disattenzione dei lavoratori subordinati, la cui incolumita' deve essere sempre protetta con appropriate cautele (v. tra le tante, Sezione 4, 28 aprile 2011, n. 23292, Millo ed altri).

Una diversa soluzione rischierebbe di far gravare sul datore di lavoro una responsabilita' oggettiva fondata esclusivamente sulla posizione di garanzia.

In questa prospettiva, in piu' occasioni e' stata affrontata da questa Corte la questione, posta anche nel ricorso, che puo' sinteticamente cosi' riassumersi: in che termini ed a quali condizioni la condotta del lavoratore possa ritenersi imprevedibile ed inevitabile, si da poter assurgere a causa unica ed autonoma dell'evento lesivo, con esclusione della responsabilita' del datore di lavoro (ex articolo 41 c.p., comma 2).

Sul punto e' stato, innanzitutto, affermato, come puo' rilevarsi dalle sentenze sotto indicate, che cio' puo' verificarsi in presenza di comportamenti abnormi del lavoratore, come tali non suscettibili di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro.

L'ipotesi tipica di condotta abnorme e' stata individuata in quella del lavoratore che provochi l'infortunio ponendo in essere, colposamente, un'attivita' del tutto estranea al processo produttivo o alle mansioni attribuite, realizzando in tal modo un comportamento esorbitante rispetto al lavoro che gli e' proprio, assolutamente imprevedibile (ed evitabile) per il datore di lavoro (come, ad esempio, nel caso che il lavoratore si dedichi ad un'altra macchina o ad un altro lavoro, magari esorbitando nelle competenze attribuite in esclusiva ad altro lavoratore)(v. in tal senso in epoca risalente la casistica di interesse, Sezione 4, 13 novembre 1984, Accettura, rv. 172160; 7 maggio 1985, Bernardi, rv. 171215; 18 marzo 1986, Amadori, rv. 174222; 8 novembre 1989, Dell'Oro, rv. 183199; 11 febbraio 1991, Lapi, rv. 188202; 25 settembre 1995, Dal Pont; 14 giugno 1996, Ieritano, rv. 206012; 10 novembre 1999, Addesso, rv. 183633; 25 settembre 2001, Intrevado, rv. 221149; ed in epoca piu' recente 21 ottobre 2008, n. 40821, Petrillo; 16 febbraio 2012, n. 10712, Mastropietro).

Con la sentenza della Sezione 4, 10 novembre 2009, parte civile Iglina ed altro in proc. Brignone ed altri si e' esteso il concetto di abnormita' , ammettendo che questo possa ravvisarsi anche in situazioni e in comportamenti connessi con lo svolgimento delle mansioni lavorative. In tale occasione, la Corte di legittimita', riprendendo alcuni spunti giurisprudenziali (cfr. Sezione 4, 3 giugno 2004, Giustiniani; nonche', Sezione 4, 27 novembre 1996, Maestrini), ha puntualmente precisato che il carattere dell'abnormita' puo' essere attribuito non solo alla condotta tenuta in un ambito estraneo alle mansioni affidate al lavoratore e, pertanto, concettualmente al di fuori di ogni prevedibilita' per il datore di lavoro, ma anche a quella che pur rientrando nelle mansioni proprie del lavoratore sia consistita in qualcosa di radicalmente, ontologicamente lontano dalle pur ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nell'esecuzione del lavoro.

Per converso e' stato escluso che presenti le caratteristiche dell'abnormita' il comportamento, pur imprudente, del lavoratore che non esorbiti completamente dalle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli e mentre vengono utilizzati gli strumenti di lavoro ai quali e' addetto, essendo l'osservanza delle misure di prevenzione finalizzata anche a prevenire errori e violazioni da parte del lavoratore, trattandosi di comportamento connesso all'attivita' lavorativa o da essa non esorbitante e, pertanto, non imprevedibile (cfr., per utili riferimenti, tra le altre, Sezione 4, 16 febbraio 2012, n. 10712, Mastropietro)).

Cio' che conta, in sostanza, e' la considerazione della prevedibilita'/imprevedibilita' della condotta del lavoratore, che puo' presentarsi negli stessi termini anche quando si discuta di attivita' strettamente connesse con lo svolgimento dell'attivita' lavorativa.

Da un'altra angolazione, strettamente connessa alla prima - e piu' aderente al caso in esame in cui e' in discussione l'ambito delle mansioni svolte dal dipendente comunale, strettamente connesso al contenuto dell'obbligo di formazione imposto al datore di lavoro - la condotta abnorme del lavoratore puo' ritenersi interruttiva del nesso di condizionamento quando essa si collochi in qualche guisa al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso. Tale comportamento e' interruttivo non perche' eccezionale ma perche' eccentrico rispetto al rischio lavorativo che il garante e' chiamato a governare (v. Sezione 4, 23 novembre 2012, n. 49821, Lovison ed altri).

Il percorso di rigore qui patrocinato, perche' l'unico coerente con i principi della responsabilita' personale colpevole, evita di trasformare la posizione di garanzia in una sorta di fonte automatica di responsabilita' oggettiva, basata solo sulla posizione giuridica del soggetto, e consente, nel contempo, di attribuire il giusto rilievo alla nozione del comportamento abnorme del lavoratore che, come tale, non puo' che essere concettualmente residuale ed eccezionale proprio perche' rilevante per recidere il nesso di causalita' ex articolo 41 c.p., comma 2, mentre la prevalente, tralaticia interpretazione finisce con il trasformarla quasi in una vuota affermazione retorica tanto che e' evocata, pressoche' sempre, in una prospettiva negativa, ossia per affermare, e mai per escludere, la responsabilita' del datore di lavoro.

Alla luce dei principi suesposti, ritiene il Collegio che nel caso in esame il giudizio di responsabilita' non sia stato congruamente motivato.

Il giudice di appello ha fatto precedere le argomentazioni in diritto dalle premesse in fatto, in cui ha esplicitato le mansione alle quali era addetto lo (OMISSIS) come stradino muratore : manutenzione ordinaria dell'impianto di acquedotto e rilevazione delle letture dei contatori del servizio idrico comunale. A tale elencazione il giudicante ha aggiunto, senza pero' precisare se tali attivita' rientravano nell'ambito della qualifica attribuita alla parte offesa, che lo (OMISSIS) svolgeva anche piccoli interventi di manutenzione degli impianti elettrici, la pulizia ordinaria e straordinaria dei locali comunali ed i servizi cimiteriali, in caso di assenza del personale incaricato .

Del tutto apoditticamente, pertanto, la Corte di merito ha ritenuto che il taglio del ramo effettuato dallo (OMISSIS) rientrasse tra le mansioni di stradino dallo stesso esercitate e che il lavoratore non aveva ricevuto la necessaria informazione e formazione, cosi' che, intervenendo a svolgere un compito che rientrava nelle sue funzioni, vi provvedeva con modalita' non idonee in quanto non adeguatamente informato e formato sulle procedure da adottare e sulle attrezzature da utilizzare per un corretto esercizio di quelle attivita'.

Parimenti, del tutto apoditticamente e' stato affermato l'inadempimento dell'obbligo di formazione da parte del datore di lavoro, essendo, all'evidenza, tale obbligo strettamente correlato alle attivita' svolte dal lavoratore ed all'area di rischio alla stessa inerente.

Non rileva, invece, ai fini della configurabilita' dell'abnormita'/eccentricita' della condotta del lavoratore, la circostanza che l'attivita' sia stata posta in essere al di fuori dell'orario di lavoro. (v. Sezione 4, 28 febbraio 2008, n. 15241, Dadda).

E' appena il caso, infine, di rilevare che la prospettazione generica in fatto, contenuta nel ricorso, secondo la quale il taglio avrebbe riguardato un albero di proprieta' di terzi e non dell'ente territoriale, e' del tutto inammissibile in questa sede, riguardando circostanza mai dedotta nel giudizio di merito e, comunque, implicando valutazioni incompatibili con il giudizio di legittimita'.

La pronunzia deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo esame alla luce dei principi sopra esposti.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo esame, alla Corte d'Appello di Salerno.
 

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