Anche nel pubblico impiego privatizzato va retribuito lo svolgimento di mansioni superiori

Ai sensi dell'art. 56, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (ora art. 52, del decreto legislativo n. 165/2001) deve essere retribuito l'espletamento di mansioni superiori alla qualifica in ossequio al principio della retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost. applicabile anche al pubblico impiego, ma senza che ciò necessariamente si traduca in un rigido automatismo di spettanza al pubblico dipendente del trattamento economico esattamente corrispondente alle mansioni superiori espletate, ben potendo risultare diversamente osservato il precetto costituzionale mediante "la corresponsione di un compenso aggiuntivo rispetto alla qualifica di appartenenza".

Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 29 settembre 2009, n. 20845



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Presidente

Dott. VIDIRI Guido - rel. Consigliere

Dott. PICONE Pasquale - Consigliere

Dott. STILE Paolo - Consigliere

Dott. BALLETTI Bruno - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10731/2006 proposto da:

PA. NU. , gia' elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NEMORENSE 15, presso lo studio degli avvocati CASTALDO Ciro e SCIALPI GIOVANNI, che lo rappresentano e difendono, giusta delega in calce al ricorso e da ultimo domiciliato d'ufficio presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione;

- ricorrente -

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI (OMESSO), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 46 4/B, presso lo studio dell'avvocato GREZ GIAN MARCO, rappresentato e difeso dall'avvocato GRAVINA DI RAMACCA Silvano, giusta mandato in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2982/2005 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 11/07/2005 R.G.N. 2368/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/2009 dal Consigliere Dott. BRUNO BALLETTI;

udito l'Avvocato BIANCHI CHIECO ALESSANDRO per delega GRAVINA DI RAMACCA SILVANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RIELLO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex articolo 36 Cost., nonche' dell'articolo 40 della normativa contrattuale all'epoca vigente; chiedeva, quindi, la condanna della convenuta ASL (OMESSO) al pagamento, a titolo di differenze retributive, della somma di lire 118.926.052 oltre agli accessori di legge.

Si costituiva in giudizio l'ASL (OMESSO) che impugnava integralmente la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

L'adito Tribunale di Napoli, con sentenza del 25 ottobre 2002, dichiarava il difetto di giurisdizione dell'a.g.o. relativamente alle pretese eventualmente maturate fino al 30 giugno 1998 e rigettava per il resto la domanda.

Successivamente, a seguito di impugnativa del PA. e ricostituitosi il contraddittorio, la Corte di appello di Napoli - con sentenza dell'11 luglio 2005 - rigettava l'appello compensando le spese del grado.

Per la cassazione di tale sentenza PA.NU. propone ricorso affidato ad un unico motivo.

L'intimata ASL (OMESSO) resiste con controricorso e deposita memoria ex articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 - Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente - denunciando "violazione dell'articolo 2103 cod. civ. e articolo 2126 cod. civ., (comma 2) articolo 36 Cost., debba farsi riferimento all'intero trattamento retributivo, con la conseguenza che il trattamento fondamentale corrispondente alla qualifica superiore non puo' essere circoscritto ad un solo titolo della struttura retributiva contrattuale, come la retribuzione di posizione, peraltro, comune al primo ed al secondo livello dirigenziale e collegata ai diversi tipi di incarichi conferiti dall'azienda, in virtu' della graduazione delle funzioni prevista dall'articolo 51, comma 3, del c.c.n.l. 5 dicembre 1996, in quanto, anche in difetto di adeguate motivazioni, non costituisce il trattamento retributivo complessivo che spetta al dirigente di (OMESSO) livello".

2 - Il ricorso - nonostante il notevole sforzo difensivo a sostegno delle ragioni del ricorrente - non e' meritevole di accoglimento.

2/a - Al riguardo si rimarca che, in materia di pubblico impiego privatizzato, ai sensi del 3 Cost., impone l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, non anche nei rapporti interprivati (in termini Cass. n. 16015/2007).

2/b - Pertanto, pure con riferimento agli asseriti vizi di motivazione - che, secondo il ricorrente, connoterebbero la sentenza impugnata -, vale rimarcare, a conferma del rigetto del ricorso pure sotto tale profilo, che: -) il difetto di motivazione, nel senso d'insufficienza di essa, puo' riscontrarsi soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l'obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non gia', invece, - come per le censure mosse nella specie dal ricorrente - quando vi si'a difformita' rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati; -) il vizio di motivazione sussiste unicamente quando le motivazioni del giudice non consentano di ripercorrere l'iter logico da questi seguito o esibiscano al loro interno non insanabile contrasto ovvero quando nel ragionamento sviluppato nella sentenza sia mancato l'esame di punti decisivi della controversia - irregolarita' queste che la sentenza impugnata di certo non presenta; -) per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non e' necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma e' sufficiente che il giudice indichi - come, nella specie, esaustivamente ha fatto la Corte di appello di Napoli - le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse.

3 - In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto da PA.Nu. deve essere respinto e il ricorrente, per effetto della soccombenza, va condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimita' liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in euro 23,00, oltre a euro 2000,00 per onorario ed alle spese generali e agli ulteriori "oneri di legge".
 

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