Il provvedimento con il quale la P.A. dichiara la decadenza dall'iscrizione nelle graduatorie provinciali del personale scolastico amministrativo, tecnico e ausiliario (cosiddetto A.T.A.), per il riscontrato mancato possesso ab origine dei requisiti prescritti, non richeide alcuna precisazione delle ragioni di pubblico interesse sottese

Il provvedimento dichiarativo della decadenza dall'iscrizione nelle graduatorie provinciali del personale scolastico amministrativo, tecnico e ausiliario (cosiddetto A.T.A.), per il riscontrato mancato possesso ab origine dei requisiti prescritti, si configura come un atto dovuto e necessitato dalla rilevata insussistenza dei requisiti minimi e indispensabili per poter procedere all'iscrizione. Tale provvedimento, pertanto, non richiede da parte dell'Amministrazione procedente una puntuale esplicitazione delle ragioni di pubblico interesse sottese all'esercizio dello ius poenitendi.

Consiglio di Stato, Sezione 6, Sentenza 27 gennaio 2014, n. 384



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE SESTA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso r.g.a.n. 8419/2007, proposto da: Ac.Ca., rappresentata e difesa dagli avvocati An.Pi. e Fa.Pi., con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma;

contro

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in persona del ministro pro tempore, e il Centro servizi amministrativi per l'area di Catanzaro, in persona del legale rappresentante in carica, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza 29 maggio 2007 n. 485 del T.a.r. Calabria, Catanzaro, sezione I, resa tra le parti e concernente l'esclusione dagli elenchi provinciali per il conferimento di supplenze al personale a.t.a..

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati, con tutti gli atti e i documenti allegati.

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2014, il Consigliere Vincenzo Lopilato e udito, per l'amministrazione appellata, l'avvocato dello Stato Se.Fi..

Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.

FATTO

1.- Ac.Ca. è stata inserita, dietro sua domanda, negli elenchi provinciali per il conferimento di supplenze al personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole (c.d. personale a.t.a.), approvati con atto del 15 ottobre 2001 n. 21626.

L'interessata, a partire dall'anno scolastico 2001/2002, ha prestato servizio, quale assistente tecnico (area AR02), presso l'Istituto tecnico commerciale "B. Grimaldi" di Catanzaro.

Il Centro servizi amministrativi per l'area di Catanzaro, con decreto 9 settembre 2005 n. 762, ha escluso l'appellante Ac. dai predetti elenchi, in quanto priva del "titolo di studio valido ai fini dell'accesso al profilo professionale di assistente tecnico", nonché "del servizio prestato per non meno di trenta giorni".

L'interessata ha impugnato il predetto provvedimento innanzi al Tribunale amministrativo della Calabria, Catanzaro, assumendo che non sussistevano i presupposti per la dichiarazione di decadenza, anche in ragione dell'affidamento ingenerato dal comportamento tenuto dalla stessa amministrazione.

2.- Il Tribunale, con sentenza 29 maggio 2007 n. 485, ha rigettato il ricorso.

In particolare, il primo giudice, sul presupposto che costituirebbe dato non contestato la mancanza dei requisiti per l'iscrizione, ha affermato che l'interesse pubblico, nella specie, s'identificherebbe con il "ripristino della legalità", senza che possa venire in rilievo, in presenza di una procedura avente valenza permanente, l'esigenza di tutelare l'affidamento del soggetto inserito nell'elenco.

3.- La ricorrente soccombente in prima istanza ha proposto appello per i motivi indicati nella parte in diritto della presente decisione, chiedendo la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata.

3.1.- Si è costituita in giudizio l'amministrazione statale appellata, chiedendo il rigetto del gravame.

3.2.- Il Consiglio di Stato, con ordinanza 28 novembre 2007 n. 6241, ha rigettato la domanda cautelare, rilevando che "alla luce della motivazione della sentenza gravata, non sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'appello cautelare".

4.- La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 9 gennaio 2014.

DIRITTO

1.- La questione posta all'esame della Sezione attiene alla legittimità dell'atto con il quale l'amministrazione scolastica ha escluso l'appellante dagli elenchi provinciali per il conferimento delle supplenze nel settore del personale a.t.a.

2.- Con un primo motivo l'appellante assume che la stessa non avrebbe potuto essere dichiarata decaduta dalla graduatoria, in quanto il decreto ministeriale 19 aprile 2001 n. 75 prevederebbe l'applicabilità di tale sanzione soltanto nel caso di dichiarazioni false (si richiamano gli artt. 3.7 e 5.2 del predetto decreto).

In particolare, l'appellante assume di aver dichiarato di essere ragioniere, perito commerciale e consulente tributario, indicando il servizio effettivamente svolto nell'anno precedente (2000/2001).

Il motivo non è fondato.

Il decreto ministeriale n. 75/2001 dispone che:

- possono esseri inseriti nei citati elenchi provinciali per il conferimento delle supplenze, tra l'altro, coloro che abbiano presentato domanda d'inserimento, siano in possesso di determinati titoli di studio e abbiano svolto, al momento della domanda, almeno trenta giorni di servizio, anche non continuativo, nel medesimo profilo professionale (art. 1);

- le dichiarazioni false o la produzione di documentazione falsa comportano l'esclusione dalla procedura o la decadenza dalla medesima, con applicazione di sanzioni penali (art. 3.7.);

- l'amministrazione esclude i candidati che, tra l'altro, abbiano reso dichiarazioni mendaci o prodotto documenti falsi ovvero che non siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 (5.2.).

Da quanto esposto risulta chiaramente come l'amministrazione possa escludere dalla graduatoria ovvero dichiarare la decadenza dei soggetti già inseriti in essa, sia nel caso in cui gli stessi abbiano reso dichiarazioni false sia nel caso in cui gli stessi manchino dei requisiti prescritti dal decreto.

La diversità di trattamento tra le due fattispecie attiene, tra l'altro, all'applicazione, nel caso di accertata falsità, di sanzioni penali.

Nel caso di specie, costituisce dato pacifico che l'appellante non era, al momento dell'iscrizione, in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 1 del citato decreto ministeriale, con la conseguenza che l'amministrazione legittimamente ne ha disposto la decadenza.

Né varrebbe rilevare che il richiesto titolo professionale sarebbe stato acquisito nel 2005, trattandosi di un requisito che il soggetto doveva possedere al momento della presentazione della domanda.

3.- Con un secondo motivo, si assume che l'amministrazione avrebbe violato le regole disciplinanti l'esercizio del potere di autotutela.

In particolare, si assume che sarebbe stato leso l'affidamento ingenerato nell'appellante per avere l'amministrazione consentito il suo inserimento in graduatoria e lo svolgimento della relativa attività professionale sino al 2005.

Il motivo non è fondato.

L'amministrazione, nella specie, non ha esercitato un potere di autotutela bensì, in coerenza con quanto previsto dalle norme di disciplina dell'attività amministrativa, un potere di controllo del possesso dei requisiti dichiarati dall'interessata.

A tale proposito, questa Sezione ha già avuto modo di affermare, con orientamento che si ribadisce in questa sede, che, in fattispecie come quella in esame, in cui vi è un'evidente discrasia tra "la dichiarazione resa (circa il possesso dei requisiti di ammissione) e la realtà sostanziale (per il mancato possesso di tali requisiti)", non può essere invocato il principio dell'affidamento incolpevole (cfr. Cons. Stato, sez. VI, sent. 17 febbraio 2009 n. 888).

Né può ritenersi che fosse onere dell'amministrazione verificare il possesso dei requisiti di ammissione prima di procedere all'inclusione della candidata nella graduatoria.

Infatti, "il richiamato onere non può in alcun modo essere inteso in guisa tale da escludere in radice il potere dell'amministrazione di verificare anche ex post il possesso di tali requisiti e adottare le conseguenti determinazioni, quante volte la carenza di requisiti sia emersa in un momento successivo rispetto a quello dell'iscrizione" (v. sentenza sopra citata).

È bene aggiungere che l'esito cui si è pervenuti non muterebbe anche nel caso in cui il potere in esame venisse qualificato come potere di secondo grado, in quanto "il provvedimento dichiarativo della decadenza dall'iscrizione nelle graduatorie provinciali del personale scolastico a.t.a., per il riscontrato mancato possesso ab origine dei requisiti prescritti, appare configurarsi, anziché come un atto discrezionale, piuttosto come un atto dovuto e necessitato dalla rilevata insussistenza dei requisiti minimi e indispensabili per poter procedere all'iscrizione, senza dunque richiedere da parte dell'amministrazione procedente una puntuale esplicitazione delle ragioni di pubblico interesse sottese all'esercizio del c.d. ius poenitendi" (cfr. Cons. Stato, sez. VI, sent. 6 giugno 2012 n. 3322).

Ciò anche perché il carattere permanente della graduatorie, sottoposte a procedure di aggiornamento e revisione, "rendono recessivo il profilo temporale rispetto all'interesse pubblico (e a quello degli altri concorrenti) al mantenimento in posizione dei soli concorrenti in possesso dei requisiti, con conseguente indubbia configurabilità di un prevalente interesse pubblico, attuale e concreto, all'annullamento in autotutela dell'illegittima inclusione in materia di elenchi e graduatorie" (v. sentenza da ultimo citata).

4.- Con un terzo motivo si assume l'erroneità della sentenza, per non esservisi esaminato il motivo con il quale, in primo grado, era stata dedotta l'illegittimità della determinazione impugnata, per non avere l'amministrazione considerato l'attività già svolta ai fini dell'inserimento dell'appellante nella classe AR21, per la quale la stessa sarebbe stata in possesso dei prescritti requisiti.

Pure tale motivo non è fondato.

Sul punto è sufficiente rilevare come le norme di disciplina del potere pubblico non contemplino, nella specie, la possibilità di modificare con efficacia retroattiva l'inquadramento giuridico in graduatoria, valutando i requisiti in concreto posseduti dalla parte.

In altri termini, non è consentito all'amministrazione "sanare" un'illegittimità, modificando il titolo legittimante l'originario inserimento di taluno in una determinata graduatoria.

5.- L'appello, pertanto, per le ragioni sin qui esposte, dev'essere rigettato, con salvezza dell'impugnata sentenza.

6.- La natura della controversia giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione VI:

a) rigetta l'appello r.g.n. 8419/2007;

b) compensa tutti gli oneri processuali del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014, con l'intervento dei giudici:

Aldo Scola - Presidente FF

Vito Carella - Consigliere

Claudio Contessa - Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg - Consigliere

Vincenzo Lopilato - Consigliere, Estensore

Depositata in Segreteria il 27 gennaio 2014.

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