L'attrazione di una costruzione nella nozione di "pertinenza" presuppone l'integrazione dell'opera nell'organismo edilizio principale

L'attrazione di una costruzione nella nozione di "pertinenza", tale da escludere la sanzione demolitoria e acquisitoria prevista dall'art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, presuppone l'integrazione dell'opera nell'organismo edilizio principale, integrazione che non ne consenta la fruizione o l'utilizzazione autonoma e separata (nella specie, è stata esclusa la natura pertinenziale di una stalla ed un fienile, aventi una ben precisa e specifica destinazione, diversa e separata da quella propria dell'edificio principale). E' quanto stabilito dal Consiglio di Stato, Sezione 6 con la sentenza 23 giugno 2014, n. 3178. (Fonte: Ambient diritto; PUBBLICAZIONE Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24)

Consiglio di Stato, Sezione 6, Sentenza 23 giugno 2014, n. 3178



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE SESTA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4741 del 2013, proposto da:

Ru.Ar., rappresentato e difeso dagli avvocati Fr.Es. e Ma.La., presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma;

contro

Comune di Vico Equense in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Pasetto, con domicilio eletto presso la segreteria del Consiglio di Stato in Roma;

Ministero per i beni e le attività culturali in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE VII n. 620/2013, resa tra le parti, concernente diniego di sanatoria per opere edilizie.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2014 il consigliere Roberta Vigotti e uditi per le parti l'avvocato Esposito e l'avvocato dello Stato Soldani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il signor Ru.Ar. chiede la riforma della sentenza, in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale amministrativo della Campania ha respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento di diniego di concessione in sanatoria di un manufatto, e degli atti del relativo procedimento.

I) L'appellante, proprietario di un fondo con annessi manufatti, sito in Comune di Vico Equense, in piazza ... n. 19, ha presentato in data 1° marzo1995 istanza di sanatoria ai sensi della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ricevendo l'11 luglio 2011 la comunicazione di avvio del procedimento volto al parziale diniego dell'istanza di condono, nella quale il Comune dava atto che la commissione edilizia integrata, il sindaco e la competente Soprintendenza avevano espresso parere contrario alla rimozione del vincolo paesaggistico per tutte le opere seguite al piano terra (baracca, fienile e stalla), dando invece parere favorevole alle opere eseguite al piano seminterrato (cellaio).

II) Per l'annullamento di tali provvedimenti, nella parte contraria ai propri interessi, l'appellante ha proposto ricorso al Tribunale amministrativo della Campania, integrato con atto di motivi aggiunti aventi ad oggetto l'ordinanza con la quale l'Amministrazione comunale, in data 10 ottobre 2011, ha parzialmente denegato il condono edilizio e ha ingiunto la demolizione delle opere abusive non condonate.

Con la sentenza impugnata il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso, rilevando in particolare la sufficienza della motivazione circa il non corretto inserimento dei manufatti nel contesto in cui ricadono.

III) Avverso la sentenza il ricorrente propone l'appello in esame.

Lamenta innanzitutto l'appellante che il Tribunale amministrativo avrebbe integrato la motivazione insufficiente del diniego, oltretutto neppure specificando le ragioni della ritenuta non congruità; inoltre, la sentenza non avrebbe preso in considerazione lo specifico vizio evidenziato nei confronti dell'ordinanza di demolizione, attinente alla sproporzione e all'abnormalità della sanzione, rapportata alla natura pertinenziale e di piccola consistenza delle opere che ne sono oggetto; inoltre, l'acquisizione al patrimonio comunale è esclusa dall'esistenza del vicolo paesaggistico, mentre l'ordine di ripristino non è irrogabile laddove non vi sia stato aumento di superfici utili o di volume.

IV) L'appello non è fondato.

La vicenda prende le mosse dall'accertamento eseguito in data 15 marzo 1993 dai tecnici del Comune di Vico Equense, che hanno rilavato la realizzazione, nel fondo del ricorrente, "di un manufatto delimitato con lamiere in ferro, in parte adibito a fienile e in parte a stalla. La zona adibita a stalla è delimitata con muratura in blocchi di lapi-cemento realizzati all'interno delle lamiere in ferro avente altezza per due lati mt. 1.40, per un lato mt. 1.90 e per l'altro mt. 2.60. La zona destinata a stalla è coperta da tettoia avente un'altezza variabile da mt. 4.50 a mt. 3.40. La zona destinata a fienile è posta a una quota + 0,50 rispetto alla stalla delimitata da lamiere in ferro e pali in legno ed ha una superficie di mq. 41,58, essa è coperta con tettoia in lamiere in ferro avente un'altezza al colmo di ml. 4,50 e alla gronda di mt. 3,50".

Il diniego di condono si basa sulla considerazione, evidenziata dalla commissione edilizia integrata, secondo cui la baracca-fienile e la stalla non si inseriscono ambientalmente nel contesto di riferimento, a differenza del "cellaio quasi totalmente interrato".

Tale, pur stringata, motivazione, frutto di un giudizio di merito da parte degli organi a ciò deputati, è sufficiente a confortare la legittimità del diniego, essendo consentito al giudice cui sia offerto un adeguato supporto probatorio, di intendere ed eventualmente condividere le ragioni del diniego stesso, per quanto solo compendiate nel provvedimento, laddove le ragioni della determinazione amministrativa risultino evidenti ed apprezzabili dal contesto, come ha esattamente evidenziato il Tribunale amministrativo.

Nella fattispecie in esame le ragioni del diniego sono congruamente incentrate sulla consistenza delle baracche adibite stalla e fienile, e sulla loro incidenza negativa sull'intero contesto circostante, dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 con decreto ministeriale del 5 novembre 1955. Come ha osservato questo Consiglio di Stato nell'ordinanza 1° agosto 2012, n. 3005 che ha respinto l'appello cautelare proposto dal ricorrente, le suddette considerazioni costituiscono motivazione adeguata alla luce della documentazione, anche fotografica, depositata in atti e del valore paesaggistico riconosciuto all'area in cui ricadono i manufatti.

V) Anche le ulteriori censure avanzate con l'appello sono infondate.

Come ricorda la sentenza impugnata, l'attrazione di una costruzione nella nozione di "pertinenza", tale da escludere la sanzione demolitoria e acquisitoria prevista dall'art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, presuppone l'integrazione dell'opera nell'organismo edilizio principale, integrazione che non ne consenta la fruizione o l'utilizzazione autonoma e separata. Perciò, ai manufatti in esame non può essere riconosciuta natura pertinenziale, dato che lo stesso ricorrente li definisce quali stalla e fienile, quindi aventi una ben precisa e specifica destinazione, diversa e separata da quella propria dell'edificio principale. L'ingiunzione sanzionatoria della demolizione delle opere abusive sfugge quindi alle censure sollevate dal ricorrente, il quale non ha ragione di contestare l'acquisizione dell'area al patrimonio municipale, bene prospettata dal Comune quale mera e necessitata conseguenza dell'inottemperanza all'ordine principale.

V) In conclusione, l'appello è infondato e deve essere respinto.

Le spese del giudizio, come di regola, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe indicato, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna l'appellante a rifondere alle Amministrazioni resistenti le spese del secondo grado del giudizio, nella misura di 2.000 (duemila) euro per ognuna di esse, oltre IVA e CPA se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini - Presidente

Maurizio Meschino - Consigliere

Vito Carella - Consigliere

Roberta Vigotti - Consigliere, Estensore

Carlo Mosca - Consigliere

Depositata in Segreteria il 23 giugno 2014.

INDICE
DELLA GUIDA IN Pubblica Amministrazione

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 681 UTENTI