E' giuridicamente esistente (seppure nulla) la notifica del decreto ingiuntivo avvenuta presso la vecchia residenza del debitore

E' giuridicamente esistente (seppure nulla) la notifica del decreto ingiuntivo avvenuta presso la vecchia residenza del debitore che si è appena trasferito: infatti, nonostante in tal caso il notificante sia tenuto a svolgere ulteriori ricerche prima di procedere ex art. 143 c.p.c., l'inesistenza della notifica si verifica soltanto se questa è stata eseguita in un luogo privo di collegamento con il destinatario. L'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, altrimenti ogni altra difformità ricade nella categoria della nullità.

Corte di Cassazione, Sezione 6, 3 civile, Ordinanza 20 ottobre 2017, n. 24834



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide - Presidente

Dott. DE STEFANO Franco - rel. Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria - Consigliere

Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere

Dott. D'ARRIGO Cosimo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:
 

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23553/2016 R.G. proposto da

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), da considerarsi, in difetto di elezione in Roma, domiciliato per legge ivi presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS);

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2306/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/06/2016;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.

FATTO E DIRITTO

rilevato che:

(OMISSIS) ricorre, affidandosi a tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 2306 del 09/06/2016, con cui la Corte di appello di Napoli ha rigettato il suo appello contro il parziale accoglimento dell'opposizione da lei proposta avverso il precetto notificatole il 04/05/2010 da (OMISSIS) e fondato su decreto ingiuntivo non opposto, essendo stato disatteso il motivo relativo all'inesistenza della notificazione di quest'ultimo;

resiste con controricorso (OMISSIS);

e' stata formulata proposta di definizione - per inammissibilita' in camera di consiglio ex articolo 380-bis c.p.c., comma 1, come modif. dal Decreto Legge 31 agosto 2016, n. 168, articolo 1-bis, comma 1, lettera e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;

non sono depositate memorie ai sensi del comma 2, ultima parte, del medesimo articolo 380-bis;

considerato che:

il Collegio ha disposto redigersi la motivazione in forma semplificata;

la ricorrente si duole: col primo motivo, di "violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 143 c.p.c. nella parte in cui si e' ritenuta giuridicamente esistente (seppure nulla) una notifica eseguita secondo quel disposto codicistico presso la residenza precedente violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 156 c.p.c. laddove si e' ravvisata la configurabilita' di un vizio di nullita' (anziche' di giuridica inesistenza) nonostante la totale e radicale difformita' tra paradigma astratto (basato sulla non-conoscibilita' della residenza attuale) e fattispecie concreta (nella quale la residenza attuale era viceversa conoscibile)"; col secondo motivo, di "violazione e/o falsa applicazione del Decreto Legge n. 223 del 2006, articolo 37, comma 27 conv. nella L. n. 248 del 2006 in combinato disposto dell'articolo 143 c.p.c."; col terzo motivo, di "omesso esame di una circostanza circa un fatto decisivo per il giudizio che e' stato oggetto di discussione tra le parti", relativamente alla cessata attualita' del certificato anagrafico presa a riferimento per valutare la correttezza dell'applicazione dell'articolo 143 c.p.c.;

i tre motivi sono tutti inammissibili, perche' si infrangono sui principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di questa Corte in punto di non configurabilita' dell'inesistenza di una notifica, anche ai sensi dell'articolo 143 c.p.c., gia' idoneamente esposti nella motivazione della qui gravata sentenza a pie' di pag. 2, ma ulteriormente consolidati da quello affermato - ex professo per la notifica del ricorso per cassazione, ma agevolmente riferibile alla notifica di ogni atto processuale - dalla recente Cass. 20/07/2016, n. 14916, a mente della quale: "l'inesistenza della notificazione... e' configurabile, in base ai principi di strumentalita' delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attivita' priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformita' dal modello legale nella categoria della nullita'. Tali elementi consistono: a) nell'attivita' di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilita' giuridica di compiere detta attivita', in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtu' dei quali, cioe', la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, cosi' da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioe', in definitiva, omessa";

del resto, sul punto gia' da tempo si e' affermato, con specifico riferimento alla notificazione ai sensi dell'articolo 143 c.p.c., che "in tema di notificazione di atti giudiziari, quando il destinatario della notifica si sia trasferito..., il notificante... e' tenuto in ogni caso a svolgere ulteriori ricerche... prima di procedere alla notificazione nelle forme dell'articolo 143 c.p.c., fermo restando che l'omissione di tali incombenze comporta l'inesistenza della notificazione solo se eseguita in un luogo privo di collegamento con il destinatario, determinando, altrimenti, la mera nullita' della stessa" (Cass. 31/08/2015, n. 17307): non potendo certo dirsi privo di riferimenti col destinatario della notifica il luogo dove egli risiedeva immediatamente prima di quella e restando allora egli tutelato dalla possibilita', ricorrendone pero' tutti gli altri presupposti, di reagire avverso la notifica di un decreto ingiuntivo nelle more divenuto esecutivo, merce' l'opposizione tardiva ai sensi dell'articolo 650 c.p.c., ove il vizio della notifica integri almeno una nullita' rilevante (vedi la giurisprudenza citata espressamente dalla gravata sentenza: pag. 3, righe sedicesima e seguenti);

tanto rende irrilevante pure che il documento anagrafico sia aggiornato o meno, nonche' ogni questione - affrontata come mero argomento ad abundantiam dalla qui gravata sentenza - su altri aspetti di agevole conoscibilita' della variazione anagrafica;

il ricorso va percio' dichiarato inammissibile, con condanna della soccombente ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita'; dovendosi dare inoltre atto - mancando la possibilita' di valutazioni discrezionali (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita', che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

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