L'affittuario di una azienda che comprenda i beni mobili oggetto della procedura espropriativa non è legittimato all'opposizione di terzo all'esecuzione

Non è legittimato all'opposizione di terzo all'esecuzione, secondo quanto previsto dall'art. 619 del c.p.c., l'affittuario di una azienda che comprenda i beni mobili oggetto della procedura espropriativa. Locazione e comodato non sono infatti titoli giuridicamente idonei a legittimare il diritto allegato dal terzo. Per tali contratti la tutela è allora meramente obbligatoria e può essere invocata esclusivamente nei confronti del dante causa, con le opportune azioni concesse appunto per la limitazione, la compressione, la soppressione delle possibilità di godimento del bene oggetto dell'obbligazione pattiziamente assunta.

Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 31 agosto 2011, n. 17876



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco - Presidente

Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere

Dott. UCCELLA Fulvio - Consigliere

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere

Dott. DE STEFANO Franco - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11792/2009 proposto da:

EQ. NO. SPA gia' UN. S.P.A. (OMESSO), in persona del legale rappresentante e Amministratore Delegato Dott. Pi. An. , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BISSOLATI 76, presso lo studio dell'avvocato RICCI SANTE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CIMETTI MAURIZIO giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

e contro

OM. SNC (OMESSO), OM. SO. SRL (OMESSO);

- intimati -

avverso la sentenza n. 289/2008 del TRIBUNALE di IVREA, emessa il 10/04/2008, depositata il 09/05/2008; R.G.N. 18587/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/06/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l'Avvocato DI PEIO FILIPPO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per accoglimento.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.1. La O.M.P. So. srl, deducendo di essere affittuaria di azienda - in forza di contratto in data 8.3.06 con l'esecutata - si oppose all'esecuzione mobiliare esattoriale, avente ad oggetto beni mobili compresi nell'azienda stessa, eseguita dalla Un. spa in danno della O.M.P. di Po. Va. & C. snc per euro 500.210,86 per iscrizione a ruolo di imposte e contribuzioni evase ed accessori per gli anni dal 1998 al 2005. L'adito Tribunale di Ivrea dapprima sospese la procedura esecutiva e poi accolse - con sentenza n. 28 9 del 9.5.08 - l'opposizione, ritenendo esemplificativa e non tassativa la previsione dell'articolo 619 c.p.c., in ordine alla legittimazione attiva e poi sussistente in capo all'opponente una posizione attiva di prevalenza.

1.2. Per la cassazione di tale pronuncia ricorre, affidandosi a quattro motivi, l'esattore, nelle more divenuto Eq. No. spa; nessuno degli intimati svolge attivita' difensiva; e, per la pubblica udienza del 24.6.11, la sola ricorrente compare per la discussione orale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. La ricorrente Eq. No. spa formula quattro motivi:

2.1. un primo, dispiegato ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, e concluso con il seguente quesito: dica codesta Ecc.ma Corte se incorra in violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 12 disp. att. c.c., il giudice che ritenga legittimato all'opposizione all'esecuzione di terzo un soggetto mero affittuario dei beni oggetto di esecuzione mobiliare, non titolare, pertanto, di un diritto di proprieta' o altro diritto reale;

2.2. un secondo, di vizio di motivazione, lamentando l'incongrua parificazione tra legittimazione all'opposizione e fondatezza della stessa e l'omessa spiegazione della prevalenza accordata al diritto dell'opponente rispetto a quello del creditore procedente;

2.3. un terzo, di vizio di motivazione, sui requisiti temporali per l'opponibilita' dell'atto all'agente di riscossione, lamentando l'omessa considerazione dell'anteriorita' degli anni cui si riferivano le entrate iscritte a ruolo rispetto al titolo vantato dall'opponente;

2.4. un quarto, di violazione di norme di diritto, concluso con il seguente quesito: dica codesta Ecc.ma Corte se incorra in violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex articolo Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 63, il Giudice che ritenga fondata l'opposizione all'esecuzione di un soggetto terzo il quale dimostri il proprio diritto con atto avente data certa successiva all'anno cui si riferisce l'entrata iscritta a ruolo.

3. Una volta rilevato che e' pacifico aver l'opponente fatto valere la sua qualita' di affittuario dell'azienda comprensiva dei beni mobili staggiti, il primo motivo e' fondato:

3.1. e' ben vero che l'indicazione della proprieta' o di altro diritto reale contenuta nella disposizione dell'articolo 619 c.p.c., e' esemplificativa (tra le altre, v. Cass. 5 dicembre 1968, n. 3896):

3.1.1. il legislatore ha assunto la proprieta' come modello di altri eventuali diritti per il carattere prevalente che il diritto dominicale ha sul diritto o sulla pretesa del creditore procedente;

3.1.2. pertanto, se, all'infuori dei diritti reali, altri diritti vi siano che possano essere prevalenti o maggiori di quelli che sulla cosa in esecuzione abbia il creditore, anche ai titolari di questi altri diritti deve dirsi aperta l'opposizione di cui all'articolo 619 c.p.c.;

3.1.3. la legittimazione a proporre tale opposizione va estesa anche a chi si presenti come titolare di taluni particolari diritti di credito relativamente alla cosa oggetto dell'esecuzione con riferimento ai diritti di credito, il criterio della prevalenza si precisa e si integra con l'altro criterio del rapporto diretto con la cosa, di guisa che occorre aver riguardo non ad un generico diritto di credito, ma a quel diritto che sia suscettibile di soddisfarsi sulla cosa oggetto dell'esecuzione, ovvero a quel diritto che abbia efficacia reale;

3.2. d'altro canto, la prevalenza del diritto di credito sulla pretesa del creditore procedente non puo' riconoscersi alla locazione ed al comodato, sicche' questi ultimi non sono titoli giuridicamente idonei a legittimare il diritto allegato dal terzo (Cass. 15 novembre 1974, n. 3649);

3.3. la tutela del beneficiario del bene oggetto di un tale tipo contrattuale e' allora meramente obbligatoria ed egli la puo' invocare esclusivamente nei confronti del suo dante causa, con le opportune azioni concesse appunto per la limitazione, la compressione o la soppressione delle possibilita' del godimento del bene oggetto dell'obbligazione pattiziamente assunta dalla sua sola controparte;

3.4. la conclusione, per l'assoluta identita' dei presupposti e degli elementi essenziali dei negozi (se non proprio per la qualificabilita' dell'affitto d'azienda al piu' ampio genus della locazione), va estesa anche ai contratti di affitto di azienda, qual e' quello azionato nella fattispecie dall'opponente, se non altro allorquando - come nella fattispecie in esame - si verta esclusivamente sui beni mobili che ne farebbero oggetto; con la conseguente conclusione che non e' legittimato all'opposizione di terzo all'esecuzione, di cui all'articolo 619 c.p.c., l'affittuario di un'azienda che comprenda i beni mobili oggetto della procedura espropriativa.

4. La gravata sentenza, che in modo oltretutto apodittico afferma il contrario, ha fatto scorretta applicazione della norma dell'articolo 619 c.p.c., e' pertanto erronea e va cassata; e tanto esime dal rilevare la manifesta fondatezza anche del secondo profilo di doglianza, circa l'omesso rilievo dell'insussistenza del presupposto temporale per l'opponibilita' dell'atto di acquisto del preteso diritto prevalente (poiche' tale atto era di gran lunga successivo agli anni cui si riferivano per la maggior parte le imposte oggetto dell'esecuzione esattoriale opposta).

5. Tuttavia, la non necessita' di alcun altro accertamento di fatto per la definizione della controversia per il carattere decisivo del rilievo della carenza di attiva legittimazione del mero affittuario consente di pronunciare nel merito ai sensi dell'articolo 384 c.p.c., e di rigettare, per tale dirimente ragione, l'opposizione dispiegata dalla O.M.P. So. srl avverso l'esecuzione mobiliare esattoriale intentata dalla Un. spa (ora Eq. No. spa) in danno della O.M.P. di Po. Va. & C. snc, decisa con la sentenza oggi qui gravata. In ordine alle spese di lite sussistono peraltro, ad avviso del Collegio, giusti motivi di integrale compensazione, alla stregua della peculiarita' dell'andamento processuale e della relativa novita' della questione, quanto meno in relazione alla peculiare fattispecie dei soli beni mobili compresi in un affitto di azienda.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la gravata sentenza; decidendo nel merito, rigetta l'opposizione di terzo dispiegata dalla O.M.P. So. srl avverso l'esecuzione mobiliare esattoriale intentata dalla Un. spa (ora Eq. No. spa) in danno della O.M.P. di Po. Va. & C. snc; compensa tra le parti le spese di lite dell'intero giudizio, compreso quello di legittimita'.
 

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