L'iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla

L'iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, in ragione della violazione dell'obbligo che incombe all'amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo. Tuttavia in ragione della natura reale dell'ipoteca, l'iscrizione eseguita in violazione del predetto obbligo conserva la propria efficacia fino a quando il giudice non ne abbia ordinato la cancellazione, accertandone l'illegittimità. (Fonte: Lex24, Il sole 24ore)

Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 26 maggio 2015, n. 10873



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello - rel. Presidente

Dott. CARACCIOLO Giuseppe - Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello - Consigliere

Dott. PERRINO Angelina Maria - Consigliere

Dott. CONTI Roberto Giovanni - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in (OMISSIS), presso lo studio dell'avv. (OMISSIS), dal quale e' rapp.to e difeso;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), elett.te dom.to in (OMISSIS), presso lo studio dell'avv. (OMISSIS), rapp.to e difeso dall'avv. (OMISSIS), giusta procura in atti;

- controricorrente -

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria n. 72/12/2001, depositata il 2/5/2012;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 26/3/2015 dal Dott. Marcello Iacobellis.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da (OMISSIS) contro l'Agenzia delle Entrate ha ad oggetto l'impugnativa dell'iscrizione ipotecaria n. 13292/133 operata sulla base del mancato pagamento di cartelle esattoriali. Con la decisione in epigrafe, la CTR ha rigettato l'appello proposto da (OMISSIS) contro la sentenza della CTP di Crotone n. 20/1/2010 - che aveva accolto il ricorso del contribuente - sul rilievo che il mancato pagamento della seconda rata del condono Legge n. 289 del 2002, ex articolo 12 non avrebbe determinato decadenza dai benefici e che l'iscrizione ipotecaria avrebbe dovuto essere preceduta dall'intimazione di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 50, comma 2. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso il contribuente. Il relatore ha depositato relazione ex articolo 380 bis c.p.c. proponendo l'accoglimento del ricorso. Il presidente ha fissato l'udienza del 26/3/2015 per l'adunanza della Corte in Camera di Consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilita' del ricorso per carenza di procura speciale al difensore - formulata dal controricorrente -. E' infatti presente in calce al ricorso per cassazione proposto da (OMISSIS) s.p.a. procura speciale rilasciata in favore dell'avv. (OMISSIS) in data 10/12/2012, successiva alla decisione oggetto di impugnazione.

Egualmente da disattendere e' la censura di carenza di autosufficienza del ricorso in quanto la lettura dello stesso consente una completa cognizione dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti. Nel merito, con primo motivo, la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione della Legge n. 289 del 2002, articolo 12, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, laddove la CTR afferma che il mancato pagamento della seconda rata del condono Legge n. 289 del 2002, ex articolo 12 non determina decadenza dai benefici.

La censura e' fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 6-5, Ordinanza n. 104 del 07/01/2014; Sez. 5, Sentenza n. 20746 del 06/10/2010) secondo cui l'efficacia della sanatoria ex articolo 12, Legge cit., e' condizionata all'integrale e tempestivo pagamento dell'importo dovuto.

Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 50, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, laddove la CTR ha ritenuto che l'iscrizione ipotecaria avrebbe dovuto essere preceduta dall'intimazione di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 50, comma 2. La censura e' infondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (SS.UU. 18/9/2014 n. 19677) secondo cui l'ipoteca prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 77 puo' essere iscritta senza necessita' di procedere a notifica dell'intimazione ad adempiere di cui all'articolo 50, comma 2, medesimo Decreto del Presidente della Repubblica, prescritta per il caso che l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, poiche' l'iscrizione ipotecaria non puo' essere considerata un atto dell'espropriazione forzata, bensi' un atto riferito ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria. Anche nel regime antecedente l'entrata in vigore dell'articolo 77, comma 2 bis, Decreto del Presidente della Repubblica, introdotto con Decreto Legge n. 70 del 2011, l'amministrazione prima di iscrivere ipoteca ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 77 deve comunicare al contribuente che procedere alla predetta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a quest'ultimo un termine - che, per coerenza con altre analoghe previsioni normative presenti nel sistema, puo' essere fissato in trenta giorni - perche' egli possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni, o provveda al pagamento del dovuto. L'iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente e' nulla, in ragione della violazione dell'obbligo che incombe all'amministrazione di attivare il "contraddittorio endoprocedimentale", mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacita' di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo. Tuttavia in ragione della natura reale dell'ipoteca, l'iscrizione eseguita in violazione del predetto obbligo conserva la propria efficacia fino a quando il giudice non ne abbia ordinato la cancellazione, accertandone l'illegittimita'.

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rigettando per il resto il ricorso; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'articolo 384 c.p.c., decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto dal (OMISSIS) avverso il diniego di condono. I pregressi contrasti giurisprudenziali giustificano la compensazione delle spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto dal (OMISSIS) avverso il diniego di condono, accogliendo il ricorso medesimo nei limiti di cui in motivazione. Compensa tra le parti le spese del merito e quelle del giudizio di cassazione.

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