Il notaio che ritarda nel protestare un assegno privo di copertura economica rischia di dover risarcire la banca che perde il diritto di regresso

Il notaio che ritarda nel protestare un assegno privo di copertura economica rischia di dover risarcire la banca che perde il diritto di regresso perché fuori tempo massimo. Il Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, articolo 45, subordina il regresso, esercitatile dal portatore, se l'assegno bancario presentato in tempo utile non viene pagato, contro i giranti, il traente e gli altri obbligati, alla condizione che il rifiuto del pagamento sia constatato mediante il protesto o mediante le dichiarazioni che la stessa disposizione qualifica equipollenti. A norma dell'articolo 46, il protesto (o la constatazione equivalente) deve farsi prima che sia spirato il termine per la presentazione dell'assegno, termine che, in base all'articolo 32, e' di otto giorni se l'assegno e' pagabile nello stesso Comune di emissione e di quindici giorni se pagabile in altro comune della Repubblica. E l'articolo 47, stabilisce, nel primo comma, che il portatore deve dare avviso al proprio girante e al traente del mancato pagamento entro i quattro giorni feriali successivi al giorno del protesto o della dichiarazione equivalente, attivando cosi un meccanismo informativo che investe tutti i giranti menzionati nel titolo fino a risalire al traente, e prevede, nell'ultimo comma, che chi omette di dare tale avviso non decade dal regresso ma e' responsabile dei danni eventualmente cagionati nei limiti dell'ammontare dell'assegno bancario. Va pure evidenziato che la previsione legale di un termine breve per l'effettuazione del protesto - o delle equipollenti formalita' a connotazione constatativa previste dalla legge - esige di essere valutata, nella sua ragione di essere e nella sua rilevanza per i soggetti variamente interessati alla circolazione del titolo, solo ed esclusivamente in rapporto alla disciplina del regresso per mancato pagamento di cui agli articolo 45, 47 e segg. (v. in particolare gli articoli 50 e 51) del Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (arg. ex Cass. 6 luglio 2000, n. 902, sia pure in relazione alla diversa ipotesi di inosservanza dei termini perentori per la levata del protesto nei confronti del titolare del conto corrente).

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 28 luglio 2015, n. 15861



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MILO Nicola - Presidente

Dott. CARCANO Domenic - Consigliere

Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere

Dott. DI SALVO Emanuel - Consigliere

Dott. PATERNO' RADDUSA B. - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 378/2012 CORTE APPELLO di MESSINA, del 10/12/2014;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/06/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNO' RADDUSA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALLI M. che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perche' il fatto no e' previsto dalla legge come reato.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. (OMISSIS) impugna la sentenza della Corte di Appello di Messina con la quale a conferma della condanna emessa in primo grado dal Tribunale della stessa citta' il ricorrente e' stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'articolo 334 c.p., comma 2.

Tanto per aver consentito la circolazione del mezzo di sua proprieta' sottoposto a sequestro amministrativo ed affidato alla sua custodia.

2. Lamenta il ricorrente violazione di legge giacche' la condotta riscontrata da' luogo all'illecito amministrativo di cui all'articolo 213 C.d.S., comma 4 e non al reato contestato.

3. Il ricorso e' fondato.

4. Vero e' che la circolazione del veicolo sottoposto al sequestro amministrativo, posta in essere dal proprietario di cui il bene e' affidato in custodia, da' corpo ad una ipotesi di amotio che in linea di principio concreta l'ipotesi della sottrazione sanzionata dall'articolo 334 c.p., comma 2; e' del pari vero tuttavia che secondo la consolidata interpretazione offerta da questa Corte (cfr. Sez. U, Sentenza n. 1963 del 28/10/2010 Rv. 248721; piu' di recente cfr anche Sez. 6, n. 42752 del 24/09/2014 - dep. 13/10/2014, Magrini, Rv. 260446) la condotta di chi circola abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, ai sensi dell'articolo 213 C.d.S., integra esclusivamente l'illecito amministrativo previsto dal comma 4 dello stesso articolo e non anche il delitto di sottrazione di cose sottoposte a sequestro di cui all'articolo 334 c.p..

tanto perche' la norma sanzionatoria amministrativa risulta speciale rispetto a quella penale, con la conseguenza che il concorso tra le stesse deve essere ritenuto solo apparente.

Secondo le Sezioni Unite sopra richiamate, infatti, gli elementi specializzanti sono tutti contenuti nell'articolo 213 C.d.S., comma 4, (in particolare, il fatto che la norma si riferisce al solo sequestro amministrativo previsto dal medesimo articolo e che non ogni condotta prevista dall'articolo 334 c.p.integra l'ipotesi di illecito amministrativo, ma esclusivamente la condotta di chi "circola abusivamente"), con la conseguenza che la su indicata disposizione normativa deve essere ritenuta speciale ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689, articolo 9, comma 1, e che il concorso con l'articolo334 c.p. - limitatamente alla condotta di chi circola abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo in base alla medesima norma - deve essere ritenuto apparente.

Nel caso, dunque, ricorrevano i presupposti dell'illecito amministrativo sopra indicato, dovendosi per contro escludere la configurabilita' del reato contestato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche' il fatto non e' previsto dalla legge come reato.

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