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E' esclusa la responsabilità del medico per il decesso del paziente quando risulti, in occasione del giudizio controfattuale da effettuare in caso di addebito a titolo di responsabilità omissiva, che l'intervento del sanitario, che si assume omesso o ritardato, per la gravità della situazione del paziente, non avrebbe assicurato comunque alla vittima una ulteriore, significativa frazione di vita

Correttamente è esclusa la responsabilità del medico per il decesso del paziente quando risulti, in occasione del giudizio controfattuale da effettuare in caso di addebito a titolo di responsabilità omissiva, che l'intervento del sanitario, che si assume omesso o ritardato, per la gravità della situazione del paziente, non avrebbe assicurato comunque alla vittima una ulteriore, significativa frazione di vita. Nella specie, la Corte ha rigettato il ricorso delle parti civili avverso la sentenza di assoluzione di un medico cui si era addebitato il ritardo nell'esecuzione, a una paziente affetta da carcinoma polmonare, di una pericardiocentesi, che, secondo la prospettazione accusatoria, avrebbe consentito di diagnosticare tempestivamente un versamento pericardio in atto: ciò sul rilievo della correttezza e congruità della motivazione della decisione liberatoria, laddove si era evidenziato che l'emorragia in atto era ormai inarrestabile e, quindi, l'intervento del medico, che pur poteva ipotizzarsi come colposamente tardivo, non avrebbe comunque potuto salvare la paziente o anche solo assicurare alla stessa una apprezzabile protrazione della vita(Fonte: Lex 24).

Corte di Cassazione, Sezione 4 penale, Sentenza 16 settembre 2011, n. 34328



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Correttamente è esclusa la responsabilità del medico per il decesso del paziente quando risulti, in occasione del giudizio controfattuale da effettuare in caso di addebito a titolo di responsabilità omissiva, che l'intervento del sanitario, che si assume omesso o ritardato, per la gravità della situazione del paziente, non avrebbe assicurato comunque alla vittima una ulteriore, significativa frazione di vita. (Nella specie, la Corte ha rigettato il ricorso delle parti civili avverso la sentenza di assoluzione di un medico cui si era addebitato il ritardo nell'esecuzione, a una paziente affetta da carcinoma polmonare, di una pericardiocentesi, che, secondo la prospettazione accusatoria, avrebbe consentito di diagnosticare tempestivamente un versamento pericardio in atto: ciò sul rilievo della correttezza e congruità della motivazione della decisione liberatoria, laddove si era evidenziato che l'emorragia in atto era ormai inarrestabile e, quindi, l'intervento del medico, che pur poteva ipotizzarsi come colposamente tardivo, non avrebbe comunque potuto salvare la paziente o anche solo assicurare alla stessa una apprezzabile protrazione della vita).
 

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