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In tema di responsabilità medica, l'inadempimento contrattuale del sanitario dev'essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento professionale

In tema di responsabilità medica, l'inadempimento contrattuale del sanitario dev'essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento professionale. Nella fattispecie la Corte di merito, dopo avere vagliato approfonditamente le risultanze fattuali - delle quali ha dato puntuale motivazione - ha affermato: "Considerando tali dati di fatto, si deve constatare come i sanitari ospedalieri a fronte di un dato diagnostico, costituito dal ritenuto distacco di retina, ripetutamente contraddetto da esami strumentali, che evidenziavano come distacco integrale non vi fosse stato, o comunque ponevano il dubbio diagnostico sulla sua esistenza, semplicemente nulla abbiano fatto per chiarire il quadro diagnostico e quindi per valutare le possibilita' di intervento, nell'immediatezza del ricovero, cosi' omettendo qualsiasi intervento possibile di vitrectomia, che - almeno sul piano della prognosi postuma - avrebbe comportato la rimozione dei residui del cristallino ed il recupero almeno parziale di visus da parte della paziente".

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 5 novembre 2013, n. 24801



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RUSSO Libertino Alberto - Presidente

Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere

Dott. CARLEO Giovanni - Consigliere

Dott. VIVALDI Roberta - rel. Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso 28988/2007 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), ASL/(OMISSIS) TORINO;

- intimati -

sul ricorso 319/2008 proposto da:

ASL/(OMISSIS) TORINO (OMISSIS), in persona del direttore generale pro tempore Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;

- controricorrenti -

e contro

(OMISSIS), (OMISSIS);

- intimati -

sul ricorso 827/2008 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;

- controricorrente -

e contro

(OMISSIS), AZD ASL/(OMISSIS) TORINO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1472/2006 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 27/09/2006 R.G.N. 2643/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/2013 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito l'Avvocato (OMISSIS);

udito l'Avvocato (OMISSIS);

udito l'Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per l'inammissibilita'' del ricorso principale e per l'accoglimento dei ricorsi incidentali p.q.r..

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(OMISSIS), in proprio e quale tutrice della madre (OMISSIS), convenne, davanti al tribunale di Torino, (OMISSIS) e l'Azienda U.S.L. (OMISSIS) di Torino chiedendone la condanna al risarcimento dei danni fisici, morali e patrimoniali subiti dalla stessa attrice a seguito delle continue cure prestate alla madre (OMISSIS), nonche' il risarcimento dei danni fisici, morali e patrimoniali subiti da quest'ultima.

Espose, a tal fine, che la (OMISSIS) era stata ricoverata, su consiglio del Prof. (OMISSIS), presso una clinica privata di (OMISSIS) dove lo stesso prestava la propria attivita' di libero professionista, per essere sottoposta in data (OMISSIS) ad un intervento di facoemulsificazione della cataratta all'occhio destro, nel corso del quale il medico provocava la caduta del cristallino nel vitreo e la totale perdita di visus all'occhio, con la conseguente cecita' totale, essendo gia' priva della vista dall'occhio sinistro.

Al fine di proseguire le cure la (OMISSIS) era stata ricoverata fino al (OMISSIS) presso la ASL (OMISSIS) di Torino, Ospedale Oftalmico, presso il quale il (OMISSIS) era primario, ma presso tale struttura non aveva ricevuto "la necessaria terapia chirurgica della complicanza", tanto che la sua situazione era peggiorata ulteriormente.

I convenuti, costituitisi, contestarono le rispettive responsabilita'.

All'esito della istruttoria, il tribunale, con sentenza del 15.9.2004, rigetto' la domanda.

La (OMISSIS), in proprio e nella qualita' di tutrice della madre propose appello chiedendo la riforma della sentenza impugnata.

Si costituirono gli appellati che contestarono il fondamento dell'impugnazione.

Intervenuto il decesso della (OMISSIS), si costitui' (OMISSIS) nella qualita' di erede avente causa dalla madre defunta.

Parte appellante dichiaro', poi, essere coerede della defunta anche il fratello (OMISSIS), nei confronti del quale fu disposto l'integrazione del contraddittorio.

Quest'ultimo risulto' irreperibile, e la notificazione eseguita secondo le modalita' prescritte dall'articolo 143, co. 3 c.p.c. si perfeziono' in data 21.1.2006.

Con sentenza del 27.9.2006, la Corte d'Appello, accolse l'appello condannando le "parti appellate in solido, (OMISSIS) e Azienda U.S.L. (OMISSIS) Torino, al pagamento pro quota in favore di parte appellante (OMISSIS), quale erede avente causa dalla defunta (OMISSIS)" delle somme indicate in sentenza, nonche' in proprio alla somma di euro 2.530,64, con gli accessori ivi indicati.

Ha proposto ricorso principale affidato a sei motivi illustrati da memoria (OMISSIS).

Resistono con controricorsi il (OMISSIS) e l'Azienda Sanitaria Locale A.S.L. (OMISSIS) di Torino che hanno anche proposto ricorsi incidentali: quello del (OMISSIS) affidato ad un motivo; quello della A.S.L. (OMISSIS) di Torino affidato a sei motivi.

Ai ricorsi incidentali resiste con controricorso la (OMISSIS).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, il ricorso principale ed i ricorsi incidentali sono riuniti ai sensi dell'articolo 335 c.p.c..

Gli stessi sono stati proposti per impugnare una sentenza pubblicata una volta entrato in vigore il Decreto Legislativo 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione; con l'applicazione, quindi, delle disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo I, Secondo l'articolo 366 bis c.p.c., - introdotto dall'articolo 6 del decreto - i motivi di ricorso devono essere formulati, a pena di inammissibilita', nel modo li' descritto ed, in particolare, nei casi previsti dall'articolo 360, nn. 1), 2), 3) e 4, l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall'articolo 360, comma 1, n. 5), l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Segnatamente, nel caso previsto dall'articolo 360 c.p.c., n. 5, l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilita', la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; e la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita' (S.U. 1.10.2007 n. 20603; Cass. 18.7.2007 n. 16002).

Il quesito, al quale si chiede che la Corte di cassazione risponda con l'enunciazione di un corrispondente principio di diritto che risolva il caso in esame, poi, deve essere formulato, sia per il vizio di motivazione, sia per la violazione di norme di diritto, in modo tale da collegare il vizio denunciato alla fattispecie concreta (v. S.U. 11.3.2008 n. 6420 che ha statuito l'inammissibilita' - a norma dell'articolo 366 bis c.p.c. - del motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un'enunciazione di carattere generale ed astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilita' alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo od integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo).

La funzione propria del quesito di diritto - quindi - e' quella di far comprendere alla Corte di legittimita', dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l'errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (da ultimo Cass.7.4.2009 n. 8463; v, anche S.U. ord. 27.3.2009 n. 7433).

Inoltre, l'articolo 366 bis c.p.c., nel prescrivere le modalita' di formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, comporta - ai fini della declaratoria di inammissibilita' del ricorso stesso -, una diversa valutazione, da parte del giudice di legittimita', a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dall'articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, ovvero del motivo previsto dal n. 5 della stessa disposizione.

Nel primo caso ciascuna censura - come gia' detto - deve, all'esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalita' espressiva) va funzionalizzata, ai sensi dell'articolo 384 c.p.c., all'enunciazione del principio di diritto, ovvero a dieta giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza.

Nell'ipotesi, invece, in cui venga in rilievo il motivo di cui al n. 5 dell'articolo 360 c.p.c., (il cui oggetto riguarda il solo iter argomentativo della decisione impugnata), e' richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidita' formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso (c.d. momento di sintesi) - in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria - ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione (v. da ultimo Cass. 25.2.2009 n. 4556; v. anche Cass. 18.11.2011 n. 24255).

Ricorso principale.

Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia violazione di legge con riferimento all'articolo 360 c.p.c., n. 5, in relazione agli articoli 110, 132 n. 4, 115 e 116 c.p.c., e articolo 2697 c.c., con riferimento all'omessa valutazione e motivazione circa la documentazione agli atti relativa alla qualita' di erede universale dell'odierna ricorrente e con riferimento agli articoli 457, 536 e 555 c.c., la cui violazione rileva (anche) ex articolo 360 c.p.c., n. 3.

Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge con riferimento all'articolo 360 c.p.c., n. 5, e all'articolo 2699 c.c. e segg., e articolo 2702 c.c. e segg., articoli 167 e 110 c.p.c., nonche' ex articolo 360 c.p.c., n. 4, in relazione all'articolo 112 c.p.c. (di cui si deduce del pari la violazione).

I due motivi, relativi, sotto diversi profili, alla qualita' di erede universale della ricorrente principale, sono trattati congiuntamente.

Essi sono fondati per le ragioni che seguono.

La Corte di merito ha disposto la condanna al risarcimento dei danni come quantificati in sentenza "in favore di (OMISSIS), quale erede avente causa da (OMISSIS) e pro quota" (pag. 63 della sentenza).

Ora questa statuizione e' errata sotto un duplice profilo. Con riferimento alle violazioni denunciate, infatti, deve evidenziarsi quanto segue.

Il legittimario pretermesso acquista la qualita' di chiamato all'eredita' solo dal momento della sentenza che accoglie la sua domanda di riduzione, rimuovendo l'efficacia preclusiva delle disposizioni testamentarie.

Ne deriva che, anteriormente all'accoglimento della domanda di riduzione, l'erede pretermesso non e' legittimato a succedere al defunto nel rapporto processuale da questi instaurato, poiche' l'unico soggetto abilitato a proseguire il processo, ai sensi dell'articolo 110 c.p.c., e' il successore a titolo universale (Cass. 20.11.2008 n. 27556; Cass. 12.1.1999 n. 251;v. anche Cass. 13.1.2010 n. 368).

Nel caso in esame, la (OMISSIS) ha fornito la documentazione (pubblicazione di testamento olografo portante nomina di (OMISSIS) quale erede universale con allegato certificato di morte e copia testamento) della sua istituzione di erede universale, con cio' proseguendo il giudizio inizialmente proposto dalla stessa in proprio e quale tutrice della propria madre (OMISSIS), mentre il proprio fratello (OMISSIS), pur regolarmente evocato in giudizio a seguito di integrazione del contraddittorio, e' risultato irreperibile ed e' rimasto estraneo al giudizio.

In questo contesto - sotto il profilo motivazionale - la Corte di merito non ha neppure fornito una qualche motivazione della statuizione adottata, specie se si tiene conto che, a fronte della documentazione prodotta, nessuna contestazione risulta essere stata avanzata dalle controparti sul punto (v. anche Cass. 26.11.1999 n. 13209).

Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge con riferimento all'articolo 360 c.p.c., n. 5, in relazione agli articoli 132, 115 e 116 c.p.c., ed agli articoli 2691, 2699 segg., 2102 segg., 2119 c.c., articoli 161 e 214 c.p.c..

Il motivo e' fondato.

La Corte di merito ha rigettato la domanda relativa alle spese di cura e mantenimento della (OMISSIS) affermando che le stesse "non sono documentate ne' testimonialmente provate".

Una tale affermazione non tiene conto dell'ampia documentazione a tal fine prodotta e correttamente riportata in ricorso (pagg. 16, 17, 18 del ricorso principale), sulla quale la Corte di merito non si e' pronunciata, neppure per valutarne l'irrilevanza. In questa ottica, pertanto, l'affermazione tout court della mancata documentazione e' insufficiente a giustificarne la loro esclusione.

Con il quarto motivo si denuncia violazione di legge con riferimento all'articolo 360 c.p.c., n. 5, in relazione all'articolo 132.

Il motivo non e' fondato.

Con riferimento, infatti, alle spese mediche oggetto della censura, la Corte di merito ha ritenuto: "V'e' prova di altre spese mediche, che peraltro non sono oggetto di domanda (es. acquisto di farmaci prescritti dal Dott. (OMISSIS); dallo stesso CONVITTO). Vi sono poi deconti anonimi, recanti l'annotazione "pagato", ma si ignora da chi, a chi, e per quale causa".

In questo caso la Corte di merito - alla quale spetta l'interpretazione della domanda e la valutazione delle prove - ha motivatamente ritenuto di escluderne la loro debenza in difetto di un'esplicita domanda o di loro prova.

D'altra parte, non e' dato neppure sapere se tali spese fossero gia' ricomprese o meno nelle spese di cura di cui al precedente motivo.

Quanto alle ulteriori spese (euro 24.500,00) relative ai "danni patiti dalla (OMISSIS) in proprio per i costi e le spese sostenute quale tutrice della madre e per l'integrazione del mantenimento della stessa (pag. 62 sent.), la Corte di merito ha ritenuto provata la somma di euro 2.530,64 in relazione a documenti, non contestati".

Trattasi di valutazione di merito, correttamente motivata, come tale non censurabile in questa sede.

E' infatti, opportuno ribadire che con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non puo' rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in se' coerente. L'apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, e' sottratto al sindacato di legittimita', dal momento che nell'ambito di detto sindacato, non e' conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilita' e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (giurisprudenza pacifica, v. per tutte Cass. ord. 6.4.2011 n. 7921).

Con il quinto motivo si denuncia violazione di legge con riferimento all'articolo 360 c.p.c., n. 5, in relazione agli articoli 2121 e 2129 c.c., nonche' agli articoli 116 e 111 c.p.c., e articolo 115 c.p.c., comma 1, articolo 166 c.p.c., e all'articolo 132 c.p.c., n. 4.

Con il sesto motivo si denuncia violazione di legge con riferimento all'articolo 360 c.p.c., n. 5, in relazione agli articoli 2121 e 2129 c.c., agli articoli 116 e 111 c.p.c., e articolo 115 c.p.c., comma 1, articolo 191 c.p.c. e segg., con riferimento all'articolo 360 c.p.c., n. 3, con riferimento agli articoli 2043, 2059, 2056 e 1226 c.c..

I due motivi, relativi al mancato riconoscimento del danno esistenziale, sono trattati unitariamente. Essi non sono fondati.

Richiamati i principi gia' esposti in tema di valutazione delle prove, deve rilevarsi che la Corte di merito ha dato ampia motivazione e giustificazione della esclusione della risarcibilita' di tale danno nel caso in esame.

Ha, infatti, affermato: "Quanto ai danni esistenziali della (OMISSIS), ammesso che la liquidazione debba avvenire in via equitativa, rileva la Corte che non v'e' alcuna prova che consenta di comprendere in che cosa consistano e quale possa esser la loro determinazione.

L'appellante, infatti, non ha mai dedotto a prova quale fosse il suo tipo di vita antecedente il marzo 1998 e quale successivamente a tal data; quali fossero le incombenze di vita tralasciate per l'assistenza alla madre; quale la frequenza di detta assistenza, etc.".

Concludendo: "In una parola, si ignora tutto quanto possa in qualche modo consentire sia di ritenere, anche solo in via presuntiva, sia la sussistenza di tali danni, sia la loro quantificazione".

Non e', quindi, tanto il mancato riconoscimento di un danno esistenziale quello che la Corte di merito ha affermato, ma la mancata prova di avere subito un tale danno, la cui risarcibilita' - nel ricorso dei presupposti affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 26972 del 2008 - non costituisce voce autonomamente risarcibile, ma e' solo un aspetto dei danni non patrimoniali di cui il giudice deve tenere conto nell'adeguare la liquidazione alle peculiarita' del caso concreto (v. anche Cass. 12.2.2013 n. 3290; Cass. ord. 14.5.2013 n. 11514; Cass. 9.3.2012 n. 3718).

Ricorso incidentale (OMISSIS).

Con un motivo il ricorrente incidentale denuncia violazione degli articoli 1176, 1218 e 2697 c.c., articoli 115 e 116 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3, (violazione e falsa applicazione di norme di diritto).

Il motivo e' inammissibile.

I quesiti posti in relazione a tale motivo sono del seguente tenore: "in tema di responsabilita' del medico per i danni causati al paziente, l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione deve desumersi dal mancato riconoscimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, oppure deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attivita' professionale e, in particolare, del dovere di diligenza ex articolo 1176 c.c., comma 2? Il rapporto di causalita' tra azione ed evento dannoso deve considerarsi escluso qualora intervenga una causa autonoma e successiva che si inserisca nel processo causale in modo anomalo ed imprevedibile? La prova liberatoria (ex articoli 1218 e 2697 c.c.) deve essere desunta esclusivamente da quanto dimostrato dalla parte onerata, oppure e' possibile utilizzare altri elementi acquisiti al processo? Il principio di acquisizione, vigente nel nostro ordinamento processuale, deve essere inteso nel senso che le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale si sono formate, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice? La CTU puo' costituire fonte oggettiva di prova allorquando si risolva in uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con il concorso di determinate cognizioni tecniche?".

Si tratta di quesiti che peccano di genericita' e si risolvono in enunciazioni di carattere generale ed astratto, non contenendo alcun riferimento al caso concreto.

In tal modo, la Corte di legittimita' si trova nell'impossibilita' di enunciare un o i principii di diritto che diano soluzione allo stesso caso concreto (Cass. ord. 24.7.2008 n. 20409; S.U. ord. 5.2.2008 n. 2658; Sez. Un. 5.1.2007 n. 36, e successive conformi).

Ne' il quesito, correttamente posto, puo' essere desunto dal contenuto e dall'illustrazione del motivo che lo precede, e neppure puo' essere integrato il primo con il secondo. Diversamente, si avrebbe la sostanziale abrogazione della norma dell'articolo 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis nella specie (Sez. Un. 11.3.2008, n. 6420 e successive conformi).

Pur essendo assorbenti le conclusioni cui si e' pervenuti, e' utile ripercorrere le tappe giurisprudenziali in tema di responsabilita' medica.

E' ormai consolidato il principio affermato dalla Corte di legittimita' per il quale la responsabilita' dell'ente ospedaliero deve essere inquadrata nella responsabilita' contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto (S.U. 11.1.2008 n. 577 e succ. conformi).

A sua volta, anche l'obbligazione del medico dipendente dall'ente ospedaliero nei confronti del paziente, ancorche' non fondata sul contratto, ma sul contatto sociale, ha natura contrattuale (S.U. 11.1.2008 n. 577 e succ. conformi). In ogni caso, in ipotesi di responsabilita' da intervento effettuato da medico dipendente da struttura sanitaria pubblica o privata, trova applicazione la disciplina dettata dall'articolo 1218 c.c. e segg., sia nei confronti di quest'ultima, sia nei confronti del medico (S.U. 11.1.2008 n. 577 e successive conformi).

Pertanto, in base alla regola di cui all'articolo 1218 c.c., il paziente - creditore ha il mero onere di allegare il contratto ed il relativo inadempimento o inesatto adempimento, non essendo tenuto a provare la colpa del medico e/o della struttura sanitaria e la relativa gravita' (v. ad es. Cass.7.6.2011 n. 12274).

Al debitore, invece, presunta la colpa, incombe l'onere di provare che l'inesattezza della prestazione dipende da causa a lui non imputabile; la prova, cioe', del fatto impeditivo, in difetto della quale - secondo le regole generali degli articoli 1218 e 2697 c.c. - egli soccombe.

E la ragione e' da ricercarsi nella maggiore possibilita' per il debitore onerato di fornire la prova, in quanto rientrante nella sua sfera di dominio, in misura tanto piu' marcata quanto piu' l'esecuzione della prestazione consista nell'applicazione di regole tecniche sconosciute al creditore, essendo estranee alla comune esperienza, e viceversa proprie del bagaglio del debitore.

Cio' che avviene nell'esecuzione di una professione protetta. In sostanza, opera il principio di c.d. vicinanza alla prova o di riferibilita' (v. Cass. 9.11.2006, n. 23918).

Il medico e' in particolare tenuto ad una prestazione improntata alla diligenza professionale qualificata dalla specifica attivita' esercitata ex articolo 1176 c.c., comma 2, e articolo 2236 c.c., nel cui ambito va distinta una diligenza professionale generica e una diligenza variamente qualificata, giacche' chi assume un'obbligazione nella qualita' di specialista, o un'obbligazione che presuppone una tale qualita', e' tenuto alla perizia che e' normale della categoria. Lo specifico settore di competenza in cui rientra l'attivita' esercitata richiede infatti la specifica conoscenza ed applicazione delle cognizioni tecniche che sono tipiche dell'attivita' necessaria per l'esecuzione dell'attivita' professionale.

I limiti di tale responsabilita' sono quelli generali in tema di responsabilita' contrattuale (S.U. 30.10.2001 n. 13533), presupponendo questa l'esistenza della colpa lieve del debitore, e cioe' il difetto dell'ordinaria diligenza.

A tal fine, il criterio della normalita' va valutato con riferimento alla diligenza media richiesta, ai sensi dell'articolo 1176 c.c., comma 2, avuto riguardo alla specifica natura e alle peculiarita' dell'attivita' esercitata.

La condotta del medico specialista va, poi, esaminata, non gia' con minore ma, al contrario, semmai con maggior rigore ai fini della responsabilita' professionale, dovendo aversi riguardo alla peculiare specializzazione e alla necessita' di adeguare la condotta alla natura ed al livello di pericolosita' della prestazione (v. anche Cass. 9.12.2012 n. 17143). Ora, la Corte di merito ha riconosciuto che la condotta del (OMISSIS), nell'occasione, era stata gravemente colposa, sia sotto il profilo della "negligenza grave" (pag. 48 sent.), sia dell'imperizia; motivando correttamente e puntualmente le ragioni del convincimento raggiunto.

Sotto il primo profilo, in particolare con riferimento al verificarsi di una "emorragia espulsiva" (pag. 46 e succ. sent.) durante l'intervento che il (OMISSIS) definisce quale " evento molto raro per cui non ci sono grosse possibilita' terapeutiche" (pag. 45 della sent.), la Corte di merito, dopo avere rilevato la natura routinaria dell'intervento di rimozione della cataratta, da un lato, mostra di dubitare di una tale diagnosi (emorragia espulsiva), fornendo le ragioni delle proprie perplessita' (pagg. 48-49 sent.); dall'altro, correttamente per le ragioni dette, aggrava la responsabilita' del (OMISSIS) sotto il profilo della negligenza.

Cosi' la Corte afferma: "Ora tenuto conto del fatto che il (OMISSIS) e' primario dell'Ospedale Oftalmico di (OMISSIS) ed oftalmologo specialista; che la scelta del medesimo quale chirurgo comportava la conoscenza, da parte sua, piu' approfondita e completa delle situazioni di rischio e delle conseguenti misure necessarie a prevenirle e ad affrontarle; si ha che tutto cio' aggrava la sua responsabilita', e non vale ad escluderla, richiedendosi da lui una diligenza certamente maggiore all'ordinaria, che pure sarebbe stata bastevole ad impedire l'evento dannoso".

E sotto il profilo della imperizia, la Corte di merito ha affermato che, anche a seguire quanto indicato nella c.t.u. (pag. 49 della sentenza) in ordine alle sequenze determinanti l'evento dannoso, "allora si deve rilevare una palese carenza di cautela del chirurgo, che, conoscendo il rischio, proprio in ragione della sua maggiore competenza tecnica e scientifica, non ha saputo adottare le misure necessarie a prevenire il contatto fra la punta del facomulsificatore e la capsula posteriore del cristallino.

La Corte di merito - cui spetta - ha fornito, con dovizia di particolari, anche tecnico - scientifici, ampia, motivata, approfondita ragione del suo convincimento che, non e' nuovamente opinabile in questa sede.

Ne' le conclusioni cui la Corte di merito e' pervenuta sono state contrastate - come afferma la sentenza (pag. 44) - da alcuna delle parti convenute " che...non hanno mai dedotto ne' provato il proprio adempimento e tanto meno dimostrato la diligenza con cui avrebbero assolto alle obbligazioni contrattuali su di esse gravanti.

Il che comporta ex se la sussistenza dell'imputabilita' dell'evento dannoso a carico di entrambe, ex articolo 1218 c.c.". Una tale affermazione non risulta neppure contrastata, nel ricorso incidentale del (OMISSIS), da argomenti di segno contrario.

Ricorso incidentale Azienda Sanitaria Locale A.S.L. (OMISSIS) di Torino.

Con il primo motivo la ricorrente incidentale denuncia violazione o falsa applicazione delle norme di diritto con riferimento all'articolo 40 c.p..

Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione delle norme di diritto con riferimento all'articolo 1176 c.c., e articolo 43 c.p., per aver la Corte ritenuto che la possibilita' dell'intervento operatorio di vitrectomia posteriore (unico rimedio possibile alle condizioni della (OMISSIS)) debba essere valutato con il criterio della prognosi postuma.

Con il terzo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione delle norme di diritto con riferimento agli articoli 1292 e 2055 c.c..

Con il quarto motivo si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio per aver la Corte rielaborato una ricostruzione di quanto accaduto durante il ricovero presso l'Ospedale Oftalmico di (OMISSIS), non tenendo conto di tutte le diagnosi formulate, di tutte le cure prestate, delle gravi condizioni di salute generali della paziente (in evoluzione peggiorativa) cosi' individuate dai CTU e non contestate dall'appellante, e prendendo in esame solo alcuni giorni di degenza, per di piu' non consecutivi.

Con il quinto motivo si denuncia omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, avendo la Corte disatteso le risultanze della CTU svolta in primo grado e non avendo tenuto conto della mancata contestazione alle conclusioni di detta consulenza da parte dei CTU attorei, senza adeguatamente chiarire le ragioni sottese a tale decisione. Tale insufficiente motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, in quanto verte sull'unico accertamento medico legale effettuato in giudizio da parte di un collegio di esperti (da ritenersi quindi particolarmente importante e significativo) ed ignora l'acquiescenza dei consulenti attorei alle conclusioni formulate dai CTU.

Con il sesto motivo si denuncia omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, avendo la Corte pronunciato condanna solidale dei convenuti senza tenere conto dei duplici rapporti obbligatori sorti e delle diverse prestazioni poste in essere dal prof. (OMISSIS) e dalla ASL (OMISSIS), e non avendo indicato le ragioni ed i principi posti alla base del proprio convincimento circa l'applicabilita' nel caso di specie dell'articolo 1292 c.c..

Il primo, secondo, quarto e quinto motivo, per l'intima connessione delle censure con gli stessi prospettate, sono trattati congiuntamente. Essi non sono fondati.

Sono principi pacifici nella giurisprudenza della Corte di legittimita' i seguenti.

In presenza di contratto di spedalita', la responsabilita' della struttura ha natura contrattuale, sia in relazione a fatti d'inadempimento propri, sia per quanto concerne il comportamento dei medici dipendenti, a norma dell'articolo 1228 c.c., secondo cui il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, ancorche' non alle sue dipendenze, risponde anche dei fatti dolosi o colposi dei medesimi.

A questi fini e' sufficiente che la struttura sanitaria comunque si avvalga dell'opera di un medico.

Ne' ad escludere tale responsabilita' e' idonea la circostanza che ad eseguire l'intervento sia un medico di fiducia del paziente, sempre che la scelta cada (anche tacitamente) su professionista inserito nella struttura sanitaria, giacche' la scelta del paziente risulta in tale ipotesi operata pur sempre nell'ambito di quella piu' generale ed a monte effettuata dalla struttura sanitaria, come del pari irrilevante e' che la scelta venga fatta dalla struttura sanitaria con (anche tacito) consenso del paziente (v. per tutte Cass. 14.6.2007 n. 13593).

Inoltre, ai fini del riparto dell'onere probatorio - vale ribadire - l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi e' stato ovvero che, pur esistendo, esso non e' stato eziologicamente rilevante (S.U. 11.1.2008 n. 577 e succ. conformi; v. anche Cass. 21.7.2011 n. 15993).

Ora, nella specie, la Corte di merito, dopo avere vagliato approfonditamente le risultanze fattuali - delle quali ha dato puntuale motivazione - ha affermato: "Considerando tali dati di fatto, si deve constatare come i sanitari ospedalieri a fronte di un dato diagnostico, costituito dal ritenuto distacco di retina, ripetutamente contraddetto da esami strumentali, che evidenziavano come distacco integrale non vi fosse stato, o comunque ponevano il dubbio diagnostico sulla sua esistenza, semplicemente nulla abbiano fatto per chiarire il quadro diagnostico e quindi per valutare le possibilita' di intervento, nell'immediatezza del ricovero, cosi' omettendo qualsiasi intervento possibile di vitrectomia, che - almeno sul piano della prognosi postuma - avrebbe comportato la rimozione dei residui del cristallino ed il recupero almeno parziale di visus da parte della paziente".

Ed ha, quindi, individuato la colpa nella "palese negligenza dell'Ospedale non contrastata da alcuna prova contraria, che era onere di parte appellata fornire", fondandola sui dati acquisiti.

Concludendo che "L'inerzia, del tutto ingiustificata da parte della A.S.L. (OMISSIS) anche solo sul piano delle allegazioni, le cui cause giustificative neppure sono state provate da parte appellata; l'omessa rettifica della diagnosi iniziale di caduta della retina, e quindi dell'impossibilita' di alcun recupero del visus, pur a fronte di palesi e reiterati dati strumentali contrari, e quindi la deduzione e considerazione di possibili interventi correttivi di parziale recupero del visus se attuati nell'imminenza del ricovero vitrectomia, secondo la c.t.u. p.12, hanno reso definitiva la cecita' totale all'occhio destro della paziente".

Ora, di fronte ad un tale quadro, che afferma un "potente concorso" (pag. 54 della sentenza) nell'aggravamento degli " esiti infausti dell'evento verificatosi in corso di intervento chirurgico" con la conseguente irreversibilita', la ricorrente incidentale, lungi dal contrastare efficacemente le conclusioni cui la Corte di merito giunge, si limita a proporre soltanto una diversa lettura ed una diversa valutazione dei fatti di causa, a se' piu' favorevole.

Cio' che non e' consentito in sede di legittimita' in presenza di una puntuale ed ampia valutazione che rispetta, con dovizia di riferimenti giuridici, i principii applicabili nella specie.

Ne' il riferimento alla "prognosi postuma" (alla quale si richiama la sentenza impugnata) altera le conclusioni raggiunte; e cio' perche' cio' che e' addebitato, in sostanza, alla struttura sanitaria - ed ai suoi medici - e' la negligenza per non avere seguito il protocollo che le risultanze tecniche imponevano, indipendentemente dal risultato.

Il terzo e sesto motivo, relativi entrambi sotto diversi profili, al tema della solidarieta', sono trattati congiuntamente.

Essi non sono fondati.

Infatti, quando un medesimo danno e' provocato da piu' soggetti, per inadempimenti di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il danneggiato, tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido, non tanto sulla base dell'estensione alla responsabilita' contrattuale della norma dell'articolo 2055 cod. civ., dettata per la responsabilita' extracontrattuale, quanto perche', sia in tema di responsabilita' contrattuale, sia di responsabilita' extracontrattuale, se un unico evento dannoso e' imputabile a piu' persone, al fine di ritenere la responsabilita' di tutte nell'obbligo risarcitorio, e' sufficiente, in base ai principi che regolano il nesso di causalita' ed il concorso di piu' cause efficienti nella produzione dell'evento (dei quali, del resto, l'articolo 2055 costituisce un'esplicitazione), che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo (Cass. 9.11.2006 n. 2398; v. anche Cass. 30.3.2010 n. 7618; Cass. 11.5.2012 n. 7404).

Che e' cio' che si e' verificato nel caso in esame per le ragioni piu' sopra dette.

Conclusivamente, sono accolti il primo, secondo e terzo motivo del ricorso principale.

E' dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del (OMISSIS).

Sono rigettati il ricorso incidentale della Azienda Sanitaria Locale ASL (OMISSIS) di Torino e gli altri motivi del ricorso principale.

La sentenza e' cassata in relazione, e la causa e' rinviata alla Corte d'Appello di Torino in diversa composizione.

Le spese sono rimesse al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il primo, secondo e terzo motivo del ricorso principale. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale del (OMISSIS). Rigetta il ricorso incidentale dell'Azienda Sanitaria Locale ASL (OMISSIS) di Torino e gli altri motivi del ricorso principale. Cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Torino in diversa composizione.
 

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