L'imprenditore risponde di concorrenza sleale anche se l'atto lesivo è stato posto in essere da un dipendente

La concorrenza sleale costituisce fattispecie tipicamente riconducibile ai soggetti del mercato in concorrenza, sicché non è ravvisabile ove manchi il presupposto soggettivo del cosiddetto "rapporto di concorrenzialità"; l'illecito, peraltro, non è escluso se l'atto lesivo sia stato posto in essere un soggetto (il cd. terzo interposto), che agisca per conto di un concorrente del danneggiato poiché, in tal caso, il terzo responsabile risponde in solido con l'imprenditore che si sia giovato della sua condotta, mentre ove il terzo sia un dipendente dell'imprenditore che ne ha tratto vantaggio, quest'ultimo ne risponde ai sensi dell'art. 2049 c.c. ancorché l'atto non sia causalmente riconducibile all'esercizio delle mansioni affidate al dipendente, risultando sufficiente un nesso di "occasionalità necessaria" per aver questi agito nell'ambito dell'incarico affidatogli, sia pure eccedendo i limiti delle proprie attribuzioni o all'insaputa del datore di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale, accertata la pronuncia di espressioni diffamatorie ascrivibili ad un soggetto persona fisica fiduciario e mandatario di un concorrente, aveva correttamente imputato a quest'ultimo la responsabilità da concorrenza sleale per denigrazione). (Fonte: Lex24, Il sole 24ore)

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 22 settembre 2015, n. 18691



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato - Presidente

Dott. NAPPI Aniello - Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido - rel. Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro - Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana - Consigliere

ha pronunciato la seguente:
 

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(OMISSIS) SOC. COOP. A R.L., in persona del presidente p.t. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in Roma, alla via Monte Zebio n. 30, presso l'avv. (OMISSIS), dal quale, unitamente all'avv. (OMISSIS) del foro di Milano, e' rappresentata e difesa in virtu' di procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) SOC. COOP. A R.L., (OMISSIS) e (OMISSIS);

- intimati -

avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 1358/07, pubblicata il 15 maggio 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30 aprile 2015 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio, il quale ha concluso per il rigetto dei primi due motivi di ricorso e l'accoglimento del terzo motivo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. - L' (OMISSIS) Soc. coop. a r.l. convenne in giudizio la (OMISSIS) Soc. coop. a r.l., (OMISSIS) e (OMISSIS), per sentirli condannare al risarcimento dei danni cagionati da atti di concorrenza sleale consistenti nella costituzione della societa' convenuta, avente denominazione assonante ed oggetto sociale affine a quello di essa attrice, nell'uso di segni distintivi simili, nello storno di soci lavoratori, nello sviamento di clientela, nell'artificiosa pratica di bassi prezzi e nella sottrazione di documentazione.

Si costituirono i convenuti, e resistettero alla domanda, chiedendo in via riconvenzionale la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni derivanti dalla diffusione di notizie false e denigratorie nei confronti della (OMISSIS) e di (OMISSIS).

1.1. - Con sentenza del 6 dicembre 2001, il Tribunale di Milano accolse parzialmente la domanda principale, ritenendo sussistente unicamente la concorrenza sleale per sviamento della clientela, ravvisarle nella diffusione di una lettera circolare sottoscritta dal (OMISSIS), e condannando quest'ultimo e la (OMISSIS) al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio; dichiaro' invece inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti.

2. - L'impugnazione proposta dalla (OMISSIS) e dai (OMISSIS) e' stata parzialmente accolta dalla Corte d'Appello di Milano, che con sentenza non definitiva del 28 dicembre 2004 ha dichiarato ammissibile la domanda riconvenzionale, confermando nel resto la sentenza di primo grado, e con sentenza definitiva del 15 maggio 2007 ha ritenuto sussistente la concorrenza sleale anche a carico dell' (OMISSIS), condannandola al risarcimento dei danni arrecati agli appellanti, da liquidarsi in separato giudizio.

A fondamento della decisione, la Corte ha ritenuto che dalle deposizioni dei testimoni escussi emergesse effettivamente la diffusione di notizie false ed apprezzamenti idonei a determinare discredito nei confronti della (OMISSIS) e del (OMISSIS), attribuendone la paternita' a (OMISSIS), il quale, nell'incontestata qualita' di fiduciario e mandatario della societa' appellata, in occasione della riconsegna dei libretti di lavoro a due dipendenti passate alla (OMISSIS), si era lasciato andare ad affermazioni diffamatorie nei confronti del (OMISSIS), accusandolo di essere mafioso e di essere stato arrestato per aver sottratto denaro alla societa'; tali affermazioni, volte a scoraggiare il trasferimento, erano state fatte in modo subdolo e tendenzioso e in un contesto tale da indurre nelle lavoratrici un giudizio fortemente negativo in ordine alla persona del (OMISSIS) ed alle loro prospettive di lavoro presso la nuova societa'.

3. - Avverso la predetta sentenza l' (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi. Gl'intimati non hanno svolto attivita' difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione o la falsa applicazione dell'articolo 2598 cod. civ., nonche' l'omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che la sentenza impugnata ha imputato alla societa' frasi denigratorie proferite da un suo socio lavoratore, senza accertare se esse fossero state pronunciate per conto della societa' ovvero in collegamento con la stessa. Premesso che la controversia traeva origine dal recesso del (OMISSIS) dall' (OMISSIS), a seguito della sua estromissione dalla gestione della filiale di (OMISSIS) e dell'affidamento della stessa al (OMISSIS), afferma che l'incarico conferito a quest'ultimo, limitato a tale aspetto operativo, non consentiva di ascrivere ad essa ricorrente le frasi da lui pronunciate, non essendo stata dimostrata la riconducibilita' delle stesse alla volonta' della societa' o la sussistenza di un nesso di occasionalita' necessaria con le mansioni affidate al socio lavoratore.

1.1. - Il motivo e' infondato.

Com'e' noto, il principio secondo cui la concorrenza sleale costituisce una fattispecie tipicamente riconducibile ai soggetti del mercato in concorrenza, pur escludendone la configurabilita' in mancanza del presupposto oggettivo rappresentato dal cd. rapporto di concorrenzialita', non impedisce di ravvisare l'illecito in questione anche nel caso in cui l'atto lesivo del diritto del concorrente venga posto in essere da un soggetto (cd. terzo interposto) che, pur non essendo egli stesso in possesso dei necessari requisiti soggettivi, ovverosia della qualita' di concorrente del danneggiato, si trovi con il soggetto avvantaggiato in una particolare relazione, tale da far ritenere che l'atto sia stato oggettivamente compiuto nell'interesse di quest'ultimo (cfr. Cass., Sez. 1, 6 giugno 2012, n. 9117; 9 agosto 2007, n. 17459; 8 settembre 2003, n. 13071). Qualora poi, come nella specie, l'autore dell'illecito sia un dipendente dell'imprenditore che ne ha tratto vantaggio, quest'ultimo e' tenuto a risponderne ai sensi dell'articolo 2049 cod. civ., sulla base del mero rapporto intercorrente con il soggetto agente, anche se l'atto non sia causalmente riconducibile allo esercizio delle mansioni affidate a quest'ultimo, risultando sufficiente che tra le stesse e l'illecito sia configurabile un rapporto di occasionalita' necessaria, nel senso che il dipendente abbia agito nell'ambito dell'incarico affidatogli, sia pur eccedendo i limiti delle proprie attribuzioni o all'insaputa del datore di lavoro (cfr. Cass., Sez. 3, 4 aprile 2013, n. 8210; 12 marzo 2008, n. 6632; Cass., Sez. lav., 25 marzo 2013, n. 7403).

Alla stregua di tali principi, costantemente ribaditi dalla giurisprudenza di legittimita', non merita censura la sentenza impugnata, nella parte in cui, pur avendo accertato che le espressioni diffamatorie nei confronti del (OMISSIS) e denigratorie nei confronti della (OMISSIS) erano ascrivibili al (OMISSIS), ne ha addebitato la responsabilita' all' (OMISSIS), in virtu' del rapporto di dipendenza intercorrente tra quest'ultima ed il predetto soggetto, nonche' della circostanza, concordemente riferita dai testi, che le medesime espressioni erano state pronunciate in occasione della chiusura dei rapporti di lavoro con altri dipendenti. L'affermazione della ricorrente, secondo cui il (OMISSIS) subentro' al (OMISSIS) nella gestione della filiale di (OMISSIS) della Cooperativa, suona d'altronde come un'ulteriore conferma della circostanza, ritenuta pacifica dalla sentenza impugnata e desunta comunque anche dalle deposizioni dei testi, che l'autore dell'illecito agi' in qualita' di fiduciario o mandatario dell' (OMISSIS), alla quale pertanto la Corte di merito ha correttamente imputato gli effetti delle sue dichiarazioni.

2. - Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione o la falsa applicazione dell'articolo2598 c.c., nn. 2 e 3, sostenendo che, nel qualificare come atti di concorrenza sleale le espressioni riferite dai testi, la Corte di merito non ha considerato che le stesse non riguardavano i prodotti o l'attivita' della (OMISSIS), ma vicende personali del (OMISSIS), estranee all'attivita' prestata nell'ambito della (OMISSIS) o al periodo in cui ne era socio, ed attinenti al rapporto intercorso con l' (OMISSIS); esse, non essendo rivolte ai clienti ma a soci lavoratori gia' transitati nella (OMISSIS), non integravano una forma di divulgazione illecita, e non erano quindi idonee a provocare discredito, ne' potevano cagionare alcun danno all'impresa concorrente.

2.1. - Il motivo e' infondato.

Ai fini della configurabilita' della concorrenza sleale per denigrazione, non e' infatti necessario che le notizie e gli apprezzamenti diffusi tra il pubblico riguardino specificamente i prodotti dell'impresa concorrente, potendo gli stessi avere ad oggetto anche circostanze od opinioni inerenti piu' in generale all'attivita' di quest'ultima, e quindi anche alla sua organizzazione o al modo di agire dell'imprenditore nell'ambito professionale (con esclusione, quindi, della sua sfera strettamente personale e privata), la cui conoscenza da parte dei terzi risulti comunque idonea a ripercuotersi negativamente sulla considerazione di cui l'impresa gode presso i consumatori. E' pur vero che la lettera dell'articolo 2598 c.c., n. 2, richiedendo la "diffusione" delle notizie e degli apprezzamenti denigratori, fa riferimento ad un'effettiva propalazione di fatti e giudizi tra un numero indeterminato, o quanto meno tra una pluralita' di persone, in tal modo escludendo, in linea di principio, la configurabilita' della fattispecie in esame nell'ipotesi di esternazioni occasionalmente rivolte a singoli interlocutori nell'ambito di separati e limitati colloqui (cfr.Cass., Sez. 1, 8 marzo 2013, n. 5848; 30 maggio 2007, n. 12681). Nella specie, tuttavia, la potenzialita' lesiva delle dichiarazioni denigratorie e' stata affermata in virtu' del loro contenuto fortemente diffamatorio e della loro destinazione ai dipendenti dell' (OMISSIS) in procinto di trasferirsi presso la (OMISSIS), nonche' della finalita' dissuasiva della divulgazione, che. in quanto volta a scoraggiare l'assunzione di tali iniziative da parte dei lavoratori, e' stata correttamente ritenuta sufficiente a dimostrare il carattere non occasionale della condotta e la portata espansiva della comunicazione, rivolta a soggetti determinati ma idonea ad estendere i propri effetti ad una pluralita' di persone (cfr. al riguardo, Cass., Sez. 1, 29 luglio 1968, n. 2728).

3. - Con il terzo ed ultimo motivo, la ricorrente lamenta la violazione o la falsa applicazione dell'articolo 112 cod. proc. civ. e/o dell'articolo2598 cod. civ., rilevando che la condanna al risarcimento dei danni e' stata pronunciata anche in favore di (OMISSIS), sebbene la relativa domanda fosse stata proposta soltanto dalla (OMISSIS) e da (OMISSIS); aggiunge che, nel riconoscere ai (OMISSIS) il predetto diritto, la Corte di merito non ha considerato che gli stessi non rivestivano la qualita' di imprenditori, con la conseguente esclusione della configurabilita' di un rapporto di concorrenza con essa ricorrente.

3.1. - Il motivo e' parzialmente fondato.

Come si evince dalle conclusioni rassegnate nel giudizio d'appello e riportate testualmente nell'epigrafe della sentenza impugnata, la domanda proposta in via riconvenzionale, pur trovando fondamento nell'asserita diffusione di notizie ed apprezzamenti idonei a screditare la (OMISSIS) ed il suo presidente (OMISSIS), aveva ad oggetto la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni in favore di tutti i convenuti: puo' quindi escludersi che, nel pronunciare la predetta condanna, la Corte territoriale sia incorsa in ultrapetizione, ravvisabile esclusivamente nel caso in cui il giudice di merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, abbia alterato gli elementi obiettivi dell'azione, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa (cd. causa petendi) o emettendo un provvedimento diverso da quello richiesto (c.d. petitum immediato), ovvero attribuendo o negando un bene della vita diverso da quello conteso (c.d. petitum mediato) (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. lav., 11 gennaio 2011, n. 455; Cass., Sez. 3, 22 marzo 2007, n. 6945; Cass., Sez. 2, 12 luglio 2005, n. 14552).

Mentre peraltro alla (OMISSIS) doveva essere senz'altro riconosciuta la qualita' di soggetto passivo dell'illecito concorrenziale, in quanto societa' commerciale esercente un'attivita' in concorrenza con quella dell' (OMISSIS), non poteva dirsi altrettanto per (OMISSIS) e (OMISSIS), i quali, come e' pacifico tra le parti, rivestono rispettivamente la carica di amministratore e la qualita' di socio della societa' convenuta: la fattispecie prevista dall'articolo 2598 cod. civ., presupponendo innanzitutto la sussistenza di un rapporto di concorrenzialita' tra soggetti che esercitino contemporaneamente un'attivita' industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune, non e' infatti configurabile nell'ipotesi in cui, come accade nella specie, uno di essi non sia in possesso della qualifica di imprenditore, svolgendo la predetta attivita' non gia' in proprio, ma attraverso una societa'. Nei confronti di (OMISSIS), che aveva costituito direttamente e personalmente oggetto delle dichiarazioni denigratorie, la mancanza della qualifica d'imprenditore non impediva tuttavia di affermare l'illiceita' dell'attivita' posta in essere dal fiduciario dell' (OMISSIS), la cui portata diffamatoria, traducendosi nella lesione dell'onore e della reputazione dell'interessato, consentiva ugualmente il riconoscimento della responsabilita' della societa' attrice, ai sensi degli articoli 2043 e 2049 cod. civ., indipendentemente dalla configurabilita' dell'illecito concorrenziale. E' solo nei confronti di (OMISSIS), dunque, che il difetto della qualifica d'imprenditore impediva di ravvisare qualsiasi responsabilita' a carico della societa' attrice, non essendo da un lato configurabile rispetto a quest'ultima il rapporto di concorrenzialita' richiesto dall'articolo 2598 cod. civ., e non potendo la convenuta essere considerata soggetto passivo del reato di cui all'articolo 595 cod. pen., in quanto le dichiarazioni diffamatorie del (OMISSIS) si riferivano esclusivamente all'amministratore della (OMISSIS).

4. - La sentenza impugnata va pertanto cassata, nei limiti segnati dai motivi accolti, e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo' essere decisa nel merito, ai sensi dell'articolo 384 c.p.c., u.c., con il rigetto della domanda di risarcimento dei danni proposta da (OMISSIS).

5. - La mancata costituzione della (OMISSIS) e di (OMISSIS) esclude la necessita' di provvedere al regolamento delle spese del giudizio di legittimita' nei rapporti tra gli stessi e la ricorrente. Nei rapporti tra quest'ultima e (OMISSIS), la peculiarita' delle questioni trattate induce invece a dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese dei tre gradi di giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta i primi due motivi di ricorso, accoglie parzialmente il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta da (OMISSIS); dichiara interamente compensate le spese dei tre gradi di giudizio tra l' (OMISSIS) Soc. coop. a r.l. e (OMISSIS).

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